Per lo più, pag. 321

Patrizio Marozzi

Per lo più

 

 


Genericità, se in un termine è possibile riassumere e dare spiegazioni degli eventi al di là dello stesso contingente creativo dell’arte, del pensiero, nell’ambito della vita, come atto vitale e vero della vita, il termine genericità, è quello che esprime meglio di ogni altro ciò che della vita in questa epoca, momento viene espresso dagli individui, per mezzo di se stessi. Questa dimensione per ovvia che possa sembrare, è modo esplicito, quanto al contempo surrettizio della collettivizzazione degli stati d’animo per mezzo della comunicazione tra gli esseri umani, e del contenuto dell’informazioni, con coi stabiliscono una più o meno organizzata strutturazione delle loro relazioni. Di fatto nell’espressione di questa genericità, vieppiù assoluta, il senso stesso di relazione è espressione della sua mancanza che per mezzo della compensazione della percezione che gli individui hanno della partecipazione alla genericità, acquista appunto per sua stessa mancanza una connotazione d’identità sull’individuo, che si media e cerca la mediazione per la relazione nell’ambito della genericità.

Se tale concetto ed espressione pragmatica di genericità, “sia più o meno consono alla realtà, e in questa ottica funzionalistica reale alla strutturazione, del senso della realtà, come percezione stessa del significato della vita per mezzo delle informazione, e le interpretazioni che ad esse è più conveniente dare, fa sì che al contempo si stabilisca una irrilevanza per quel che riguarda la connotazione di bene e male in riferimento al termine genericità, e una sua espressione concreta nello stabilire il rapporto emozionale tra il significato che l’individuo dà alla relazione che avviene per mezzo della genericità. La libertà delle parole ch’è indubbia espressione della peculiarità dell’esperienza, che per mezzo della relazione dà un significato alla comunicazione, anche nell’espressione della personalità ed individualità dell’essere umano che in se stesso come nel suo coniugante processo di relazione verso l’altro, cerca il senso e la scoperta che con esso può avere, di se stesso e del mondo, lascia tutto il suo essere individuo ad uno stato, che non può e non è più riassunto in qualunquismo, ma appunto in genericità, che prende una connotazione collettiva quanto individuale, anche dalla mancanza con cui essa potrebbe essere mediata al suo significato, nell’alterazione ed obnubilazione del termine qualunquismo. Ma naturalmente non possiamo delegare tutto il processo di mediazione sul piano dialettico del termine genericità, giacché tale processo astratto non può esserci senza una condizione di coscienza. Ed è solo su questa che il significato di genericità sceglie la sua valenza di relazione con la vita e la verità che per mezzo della vita, come espressione e non solo come funzione della coscienza, “riesce” ad esprimere e a cercarne una maggior conoscenza. L’apertura di relazione con altri termini, pone così il significato di genericità in un più ampia e ampio rapporto con la relazione con il significato di altre parole, e non si assurge più a termine che media un processo di relazione che può essere vieppiù associativo, ma amplifica l’esperienza alla partecipazione ancor più ampia della coscienza, e della comunicazione – che – per mezzo di essa, nel suo ovvio e peculiare sviluppo dinamico spazio temporale, anche nell’alterità”.

Di fatto la contemporaneità con l’acuta dimensione del concetto di genericità esprime sempre più cospicuamente il bisogno di mediazione, della persona, sia collettiva che non per mezzo di un sentire emotivo con cui poter interpretare ed essere mediata, nella spiegazione, e poter mediare il senso e il significato della sua interpretazione, nell’ambito dell’appagamento che per mezzo di ciò semplifica la percezione del consenso, e il bisogno di mantenerne il controllo, o percepirlo come tale, nella modalità di mediazione. Quello a cui si assiste è viepiù una incapacità ad entrare in relazione con il senso e il significato reale del pensiero e dell’uso delle cose, che per mezzo della coscienza hanno un significato. Avviene una esponenziale e indisciplinata, quanto controllata disciplina per mezzo delle tecniche comportatali percettive, per l’essere umano, superficializzazione dei contenuti la comunicazione e l’informazioni ad essa associata. L’interpretazione siffatta, non può dirsi propriamente superficiale, giacché in effetti gli stessi comportamenti ad essa associati sono l’identica espressione di superficialità con cui viene identificato sia il significato, che il senso del valore insito nell’esperienza, come della vita e della verità; una esemplificazione della realtà, sulle basi del rapporto con la genericità, espressa nell’appagamento nel consenso, ch’è così viepiù esteso, e determina la realtà, anche sul significato dell’esperienza ch’è maggiormente aperta alla peculiarità del processo per relazione astratta. L’immediatezza dinamica che si determina mediata dal concetto siffatto e vissuto di genericità che appaga istantaneamente la risultante o il risultato, dell’interpretazione dell’informazione, ricevuto in un ambito immaginativo che rapidamente si assoggetta alla spiegazione, che l’immaginario della genericità predispone all’appagamento dell’individuo, in una sorta di spiegazione non paradossalmente dell’inconscio, ma del sub cosciente quasi in un effetto telepatico non solo del pensiero, ma anche della personalità. Naturalmente tale spiegazione che ad un livello di sola genericità trova immediata interpretazione nel riflesso (spesso condizionato) del pensiero della persona che interpreta in questo modo. Trova un paradosso nella verità ed esperienza individuale, qualora questa sia svincolata e in maggior modo profonda, nella persona che dà alla relazione una connotazione reale di vita, e alla spiegazione una modalità di conoscenza che ne approfondisca il senso e il significato nell’ambito della coscienza. Per paradosso il sistema della “genericità” sviluppa una sorta di competizione con l’esperienza dell’individuo, in una sorta di alterazione delle percezioni, della comunicazione con cui vi si oppone per riacquisire il controllo che sente minacciato. Ogni individuo così condizionato non fa che moltiplicare queste modalità di comunicazione e di comportamento, finché tutto il sistema non sia completamente assoggettato. Il tutto in individualità genericità, che antepongono il consenso e lo stato emotivo competitivo, in una falsificazione dell’identità propria per la determinazione che l’interpretazione la spiegazione dell’individuo, sia assoggettata e consona all’interpretazione, e riduzione competitiva nell’ambito della prevaricazione, e per il consenso del sistema della genericità. Di fatto vengono istituzionalizzati comportamenti viepiù psicopatologici che tendono a strutturare il fatture emotivo in un ambito di percezione della vita e della morte, senza che mai questi fattori siano la vera causa degli effetti, che per superficializzazioni da essi si determinano. La falsificazione delle conseguenze, viene edulcorata o falsamente accentuata in base alla banalizzazione, del significato dei comportamenti con cui si determina il controllo per l’appagamento. Facendo l’esempio come di una morte della psiche, a favore della mente, come fattore razionale, quanto deleterio per il senso e il significato l’esperienza, per l’acclamazione della causa emotivizzata.

Ora in questo ambito, dove tutto è superficiale e sciocco, l’arte come il sistema sociale, è incapace sia di creare, che essere creatore, inventore, (tanto è fatto per il problema e la sua strutturazione, per il controllo), e quello a cui si assiste – e qui entrerò nel riferimento artistico – è per lo più una sorta di realizzazioni che non fanno che riprodurre, un atteggiamento che maggiormente viene interpretato, per maggiormente parlo nella genericità. Questa sorta di controllo che di fatto è ostile sia all’intelligenza che al talento, non fa che sedimentarsi in mode più o meno rappresentative la realtà e la verità della genericità. Di fatto per fare un esempio un po’ esplicativo, prendendo la letteratura, “forma d’arte tra le più evolute, ed evolutive”, è un po’ come quei romanzi che settimanalmente venivano pubblicati, e che ora nella percezioni dinamica qualitativa sono stati sostituiti dagli sms elettronici del cellulari (per chi un giorno li dimenticherà, brevissimi messaggi scritti inviati, in una sorta di appagamento immediato percettivo, nella genericità della comunicazione contemporanea sostitutiva e rappresentativa del senso di intimità), ora le trame di tali romanzi si sono trasferite e moltiplicati esponenzialmente nella letteratura più particolare, ch’è considerata anche non di sola evasione. Per il resto le arti plastiche sono in una sorta di competizione tra il senso del mezzo tecnologico, e l’oggetto che ne rappresenta il valore e la rassicurazione sociale più o meno superficiale, quanto camuffata per altro. Io essendo ben altro da tutto ciò, in un momento in cui i sistemi democratici stanno perdendo la loro reale valenza di democrazia, rischiando in toto di trasformarsi in queste forme di dittatura della “genericità”, e di fatto nell’impossibilità pratica di un referente corrispondente, per qualità e per contenuto, alla mia personalità artistica. Ho voluto in questo contesto avvicinarmi al limite del non senso di questa epoca, con quest’opera, che nonostante la sua “deducibilità, credo non si perda né nel consenso della genericità, né nella sua edulcorazione. Pertanto quello che vi “appresterete a leggere lo spiego come parti anastatiche da me lette e riprodotte, di sentenze costituzionali dello stato italiano, nell’ambito della prima costituzione della repubblica italiana.

Grazie

 

Bernardo Joyce

   

 


1

Corte Costituzionale, 28 dicembre 1998, n. 447


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen.
nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234,
promossi con ordinanze emesse il 7 agosto 1997 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, iscritta al n.
683 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1997; il 5 gennaio 1998 dal Tribunale di Firenze, iscritta al n. 365
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Bracciali Renzo nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il Giudice relatore
Valerio Onida;
udito l'avvocato Giovanni Flora per Bracciali Renzo e l'Avvocato
dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Fatto

1.- Con ordinanza emessa il 7 agosto 1997, pervenuta a questa Corte il 17 settembre 1997 (R.O. n. 683 del 1997), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 79 e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale).
Dopo avere accennato al caso concreto posto al suo esame, nel quale il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, e la parte offesa ha proposto opposizione, il giudice a quo, che ritiene emergano "ipotesi di prepotenza del potere di fronte all'inerme cittadino", si pone il problema di come i fatti dovessero configurarsi in forza dell'art. 323 cod. pen. quale vigente all'epoca dei medesimi, e come debbano essere configurati alla luce del nuovo testo dell'art. 323.
Il remittente ricorda l'evoluzione legislativa che ha portato dapprima alla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione realizzata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, e in questo ambito alla riformulazione della norma sull'abuso d'ufficio. In proposito, ritenendo infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sul testo dell'art. 323 cod. pen. come recato dalla legge n. 86 del 1990, sostiene che sarebbe stato vano cercare di precisare meglio le condotte criminose costituenti abuso, e che lo Stato ha il dovere di punire penalmente le condotte di abuso più gravi tra le quali il "favoritismo": del resto la figura del reato a condotta libera sarebbe ben nota al nostro codice penale.

Aggiunge il giudice a quo che dopo la riforma del 1990 il reato di abuso d'ufficio si era venuto configurando, ad opera della dottrina e della giurisprudenza, in modo chiaro ed organico: elemento chiave del reato sarebbe stata la strumentalizzazione dell'ufficio in vista di un risultato ingiusto, con una indistricabile connessione tra l'elemento soggettivo e quello oggettivo del reato. Per aversi abuso non occorreva che si fosse in presenza di un atto illegittimo, e nemmeno necessariamente di un atto amministrativo, mentre l'"ingiustizia" doveva connotare il risultato dell'atto. Si richiedeva il dolo specifico consistente nel fine di avvantaggiare o di danneggiare altri: ma, osserva il remittente, in genere vi è una tale commistione tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo che si finiva inevitabilmente per ravvisare il dolo in ogni caso in cui i rapporti fra funzionario e soggetto favorito o danneggiato rendono evidente il comportamento abusivo.

Questo sistema, che il remittente qualifica "coerente e razionale", sarebbe stato profondamente alterato dal nuovo testo dell'art. 323 recato dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997, secondo il quale si ha abuso solo se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce in violazione di norme di legge o di regolamento o omette di astenersi nei casi prescritti, e solo se l'azione procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale allo stesso agente o ad altri o arreca ad altri un danno ingiusto.
In tal modo, ad avviso del remittente, si consentirebbe il favoritismo realizzato senza violazione di specifiche norme imperative, si lascerebbe impunita l'omessa astensione in presenza di un interesse di persone con le quali l'agente abbia un rapporto diverso da quello del prossimo congiunto, e si escluderebbe il reato in assenza di un vantaggio patrimoniale o di un danno effettivamente procurati e non solo perseguiti. Onde la norma legittimerebbe, oltre al favoritismo, anche la prepotenza burocratica, il potere esercitato senza il rispetto delle leggi.

Il nuovo testo dell'art. 323 contrasterebbe però, in primo luogo, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto situazioni di eguale gravità, altrettanto socialmente riprovevoli, riceverebbero diverso trattamento sulla base dell'irrazionale criterio della sussistenza o meno di una violazione di legge, assicurandosi impunità alle condotte subdole e agli atti illeciti posti in essere per interposta persona con scambi di favori.
Contrasterebbe, ancora, con lo stesso art. 3, primo comma, in quanto la norma, che lascerebbe impuniti favoritismi e prepotenze, diverrebbe strumento di disuguaglianza fra i cittadini.
In terzo luogo, sarebbe violato l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, perché il legislatore sarebbe "venuto meno al dovere di rimuovere gli ostacoli che si possono frapporre alla libertà ed eguaglianza dei cittadini".
In quarto luogo, la disposizione denunciata contrasterebbe con l'art. 79 della Costituzione, che prevede l'approvazione a maggioranza di due terzi delle leggi di amnistia e di indulto: di fronte alla difficoltà di ottenere una maggioranza qualificata, il Parlamento avrebbe fatto ricorso "all'escamotage dell'abolitio criminis", procedimento sulla cui legittimità sarebbe lecito sollevare qualche dubbio. Infine sarebbe violato l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione non potrebbero essere assicurati da una norma che consenta favoritismi e prepotenze dei funzionari e dei pubblici amministratori, e impedisca di indagare sugli ingiusti vantaggi che sarebbero il sintomo visibile più evidente della corruzione.

La questione sollevata sarebbe, ad avviso del remittente, rilevante in quanto, secondo la norma anteriore (di cui quindi il giudice a quo postula l'applicabilità in caso di accoglimento della questione), e secondo i principi affermatisi nel suo vigore, nella specie sussisterebbero sufficienti elementi di prova per disporre la fissazione dell'udienza di discussione per il rinvio degli atti al pubblico ministero e l'elevazione della imputazione a carico degli indagati; secondo la norma sopravvenuta, invece, il reato di abuso d'ufficio non sarebbe più configurabile, e dunque si dovrebbe accogliere la richiesta di archiviazione.

2.- È' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'interveniente osserva che il giudice a quo muove alla nuova formulazione dell'art. 323 critiche di ordine politico-criminale, ponendo in discussione scelte istituzionalmente rimesse alla discrezionalità del legislatore, salvo il caso di manifesta irragionevolezza. La limitazione dell'ambito della fattispecie dell'abuso ai casi di violazione di norme costituirebbe una tipica scelta discrezionale, per nulla irragionevole, e risponderebbe alla logica di una migliore definizione dei confini dell'illecito penale, escludendo le condotte meno significative sul piano oggettivo e, dall'altro lato, quelle la cui identificazione postulerebbe un sindacato del giudice sui "motivi" dell'azione amministrativa, e in particolare gli atti viziati da eccesso di potere.

Le censure fondate sugli articoli 79 e 97 della Costituzione sarebbero poi del tutto inconsistenti: la prima, perché il profilo di illegittimità ipotizzato inficerebbe, se fosse realmente sussistente, ogni norma che rechi una parziale o totale abolitio criminis; la seconda, perché i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità non comportano che qualunque condotta con essi contrastante debba essere colpita con sanzioni penali, ben potendo il legislatore ritenere sufficienti sanzioni di altra natura.

3.- Con ordinanza emessa il 5 gennaio 1998, pervenuta a questa Corte l'11 maggio 1998 (R.O. n. 365 del 1998), il Tribunale di Firenze ha a sua volta sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 323 cod. pen. così come modificato dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997.
Osserva il Tribunale di essere chiamato, a seguito di istanza dell'imputato, a valutare se il fatto a questi addebitato non sia più previsto dalla legge come reato a seguito della modifica del testo dell'art. 323 cod. pen., e cioè se l'imputazione ascritta contenga la descrizione di fatti che integrino gli elementi strutturali indicati nel vigente art. 323 o in altre norme penali.

Il remittente considera che con l'art. 1 della legge n. 234 del 1997 il reato di abuso d'ufficio è stato trasformato da reato di pura condotta in reato di evento, richiedendosi il conseguimento del vantaggio ingiusto; si è richiesto che il vantaggio sia di natura patrimoniale; si sono individuate le condotte costituenti l'abuso in quelle che violino norme legislative o regolamentari ovvero nella mancata astensione nei casi prescritti; si è qualificato il dolo con l'avverbio "intenzionalmente", che sembra escludere la rilevanza del dolo diretto, richiedendosi la sussistenza del solo dolo c.d. intenzionale.

Secondo il remittente, pertanto, la condotta consistente nel porre in essere un atto "formalmente legittimo", ma "accompagnato e determinato da accordi con terzi in contrasto con la normativa vigente in materia di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione", non sarebbe più sanzionata penalmente, benché essa "violi in sostanza tutte le norme in materia di scelta del contraente, solo all'apparenza osservate": onde, applicando la norma vigente, l'imputato dovrebbe essere prosciolto.
Tuttavia il Tribunale ritiene che la suddetta "lettura interpretativa della norma", che escluderebbe "dall'area di rilevanza penale i comportamenti soltanto all'apparenza osservanti le norme amministrative, ma in realtà elusivi o in contrasto con le norme medesime", la esporrebbe al sospetto di illegittimità costituzionale, per contrasto, da un lato, con l'art. 3 Cost., in quanto, a differenza delle condotte di violazione palese di norme, condotte elusive o in frode alla legge, di natura ben più grave e maggiormente pericolose per gli interessi tutelati dalla norma penale, sarebbero esenti da pena, dandosi con ciò una diversa disciplina a situazioni analoghe, non solo ingiustificata, ma in contrasto con l'art. 97 della Costituzione; dall'altro lato vi sarebbe anche violazione diretta di detto art. 97, in quanto il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione non sarebbero assicurati da una norma che escluda dalla sanzione "comportamenti frodatori, attuati soltanto nell'apparente osservanza delle norme amministrative".

4.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e riportandosi alle argomentazioni dell'atto di intervento depositato nel giudizio instaurato con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, di cui sopra, al n. 2.

5.- Si è costituito nel giudizio l'imputato nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza, la parte privata sostiene che la questione sarebbe inammissibile, anzitutto, in quanto il remittente chiederebbe in sostanza alla Corte di formulare un giudizio di merito sulle scelte del legislatore penale, e una pronuncia il cui risultato finale dovrebbe essere quello di assoggettare a sanzione penale condotte diverse ed ulteriori rispetto a quelle che il legislatore del 1997 ha ritenuto di dover incriminare: una sentenza, dunque, che, sostituendosi al legislatore, crei una nuova fattispecie penale in luogo di quella ritenuta incostituzionale.
Un secondo profilo di inammissibilità deriverebbe dal fatto che, anche volendo ritenere che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa, nella sostanza, far rivivere la precedente norma, si perverrebbe in tal modo a rendere incriminabili condotte che il Parlamento non ha ritenuto tali, rendendo una pronuncia in malam partem con efficacia "reincriminatrice", in violazione dell'intima essenza del principio di riserva di legge in materia di reati e di pene di cui all'art. 25 della Costituzione. Invasioni della sfera di competenza legislativa potrebbero ammettersi, in base al controllo di ragionevolezza, solo quando si risolvano in pronunce in bonam partem, criterio questo cui la Corte costituzionale si sarebbe sempre attenuta, ribadendolo anche nella sentenza n. 329 del 1997.

Tale conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione che la Costituzione, a parte la prescrizione del penultimo comma dell'art. 13 che impone di punire ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, non contiene alcuna norma da cui possa desumersi l'obbligo del legislatore di tutelare un bene giuridico mediante la minaccia di sanzione penale. Anzi, dalla Costituzione emergerebbero indicazioni nel senso della scelta della sanzione penale come extrema ratio. Il principio di tassatività, desumibile dagli artt. 25 e 13 della Costituzione, esigerebbe che la tutela penale riguardi tipi di condotte ben delimitati, non estensibili per analogia: tipi, nella specie, scelti dal legislatore.

La questione, ad avviso della parte, è comunque infondata. La scelta legislativa del 1997, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, avrebbe perseguito apprezzabili scopi di tutela: in primo luogo, il legislatore avrebbe cercato di rendere la figura dell'abuso d'ufficio più conforme al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, procedendo ad una delimitazione della condotta penalmente rilevante. In secondo luogo, sarebbe stata individuata come punibile la sola violazione di norme di legge o di regolamento al fine di eliminare qualsiasi interferenza del potere giudiziario nell'attività di esclusiva competenza della pubblica amministrazione. La riprova che si è trattato di una scelta meditata e ragionevole sarebbe data dal dibattito parlamentare che condusse ad escludere dal contesto della nuova previsione l'eccesso di potere: lo scopo perseguito sarebbe stato quello di delimitare il confine tra l'indagine sul comportamento criminoso e il sindacato sul merito amministrativo e politico delle scelte, proprio per tutelare il valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.
Un ulteriore profilo di ragionevolezza della scelta emergerebbe dallo scopo perseguito di riservare la sanzione penale, come extrema ratio, ai fatti più gravi, quali gli abusi connotati da violazioni legislative e regolamentari, nell'ambito di una giustificata graduazione degli interventi repressivi.

Diritto

1.- I giudizi, aventi il medesimo oggetto, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2.- La questione sollevata riguarda il nuovo testo dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), quale risulta dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale). Tale nuovo testo, limitando la punibilità alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o più gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale, e lesive dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. In tal modo si realizzerebbero una disparità di trattamento di situazioni analoghe, sulla base di elementi distintivi irrazionali, ed una disuguaglianza fra i cittadini, con violazione dell'art. 3, primo comma, nonché - secondo il Giudice di Bolzano - dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione; e sarebbe violato altresì l'art. 97 della Costituzione.

Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, inoltre, sarebbe violato l'art. 79 della Costituzione, in quanto il legislatore avrebbe, in sostanza, realizzato un'amnistia mascherata, senza i presupposti di ordine procedimentale richiesti dalla norma costituzionale.

3.- La questione, sotto i profili dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, è inammissibile.

Le censure mosse dai remittenti sono volte a lamentare che il legislatore, nel ridefinire la fattispecie dell'abuso d'ufficio, lo abbia fatto in senso restrittivo, escludendo dalla medesima condotte che, a loro giudizio, avrebbero invece richiesto di essere, parimenti, sanzionate penalmente. Gli stessi remittenti non indicano l'esistenza di una norma costituzionale suscettibile di costituire essa stessa la base legale dell'incriminazione di tali condotte, e che possa dunque ritenersi direttamente violata dalla scelta del legislatore. Si limitano, da un lato, a lamentare una mera differenza di trattamento, che sarebbe di per sé ingiustificata, fra le condotte rese non più punibili e quelle per le quali permane invece la punibilità (senza prospettare una ipotetica discriminazione fra i cittadini operata sulla base di fattori vietati dall'art. 3, primo comma, della Costituzione); dall'altro lato, a sostenere che i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione non sarebbero adeguatamente tutelati a causa della esclusione di taluni tipi di condotte dalla fattispecie di reato.

Ma nessuna di queste prospettazioni può valere a fondare una questione di legittimità costituzionale relativamente ad una norma incriminatrice, che si assuma troppo restrittiva nella individuazione delle condotte punite, in vista di una pronuncia di questa Corte che ne estenda la portata.

È principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale per la persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Solo il legislatore, dunque, può, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali. È il principio nullum crimen, nulla poena sine lege, a cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali (non potendosi lasciare che la individuazione della condotta incriminata dipenda da valutazioni discrezionali del giudice, e quindi non sia prevedibile da parte del destinatario della legge penale: cfr. sentenza n. 364 del 1988), sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici. Al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche là dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilità non sanzionate penalmente.
Discende da ciò - secondo quanto costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, sentenze n. 226 del 1983, n. 49 del 1985, n. 411 del 1995; ordinanze n. 288 del 1996, n. 355 del 1997) - che l'eventuale addebito al legislatore di avere omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non può, in linea di principio, tradursi in una censura di legittimità costituzionale della legge, e tanto meno in una richiesta di "addizione" alla medesima mediante una pronuncia di questa Corte.
Né vale invocare, in contrario, l'ipotetico pregiudizio che potrebbe discendere a beni costituzionalmente tutelati, quali, nella specie, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (peraltro evocati dall'art. 97 della Costituzione in relazione alla organizzazione dei pubblici uffici). Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono infatti nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni (cfr. sentenza n. 317 del 1996); ché anzi l'incriminazione costituisce una extrema ratio (cfr. sentenze n. 487 del 1989, n. 282 del 1990, n. 317 del 1996), cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela.
Per gli stessi motivi, non può, in linea di principio, tradursi in una questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice il rilievo che altre condotte, diverse da quelle individuate come fatti di reato dal legislatore, avrebbero dovuto essere a loro volta incriminate per ragioni di parità di trattamento di situazioni omogenee, o in nome di esigenze di ragionevolezza o di armonia dell'ordinamento. La mancanza della base legale - costituzionalmente necessaria - dell'incriminazione, cioè della scelta legislativa di considerare certe condotte come penalmente perseguibili, preclude radicalmente la possibilità di prospettare una estensione ad esse delle fattispecie incriminatrici attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale.

4.- La questione è invece manifestamente infondata sotto il profilo - prospettato dal solo Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano - della asserita violazione dell'art. 79 della Costituzione, perché il legislatore avrebbe mascherato sotto le spoglie di una parziale abolitio criminis una sostanziale amnistia, non deliberata secondo le regole costituzionali.

L'art. 1 della legge n. 234 del 1997 ha ridefinito in senso più restrittivo la fattispecie dell'abuso d'ufficio, tenendo anche conto dei dubbi di insufficiente determinatezza che venivano sollevati sulla fattispecie descritta nel testo previgente: e lo ha fatto in via stabile, non già in vista di una eccezionale cancellazione di reati già commessi in un determinato periodo di tempo. Siffatta scelta non ha nulla a che fare con una amnistia, mascherata o meno: onde non vi è luogo per lamentare una violazione dell'art. 79 della Costituzione.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano e dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della predetta legge n. 234 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998


2

Corte costituzionale, 16 maggio 1997, n. 142


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Dott. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo
comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento
dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 10
aprile 1989 dal T.A.R. del Lazio, sul ricorso proposto da Esposito
Armando contro l'Accademia di Belle Arti ed altro iscritta al n. 540
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Fatto-Diritto

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 2 dicembre 1989, pervenuta a questa Corte il 15 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; che a parere del giudice a quo la norma impugnata si pone in conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si possa essere iscritti per più di cinque anni; che in punto di rilevanza il TAR ha osservato che, nel caso sottoposto al suo giudizio, il ricorrente, rimasto fuori corso per un anno, dopo aver completato il ciclo di studi col superamento di tutti gli esami, si era visto negare il rilascio del diploma proprio in considerazione del tenore della norma in oggetto;
che pur essendo indubbia la particolare natura delle Accademie di belle arti, la cui collocazione è in certo modo intermedia tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma ingiustificatamente severa, soprattutto se confrontata con quelle che regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria; che, mentre per la scuola media inferiore e superiore le norme vigenti stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga frequentata per due volte, l'ordinamento universitario consente il cosiddetto "fuori corso" con l'unico limite di cui all'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per cui lo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi decade dalla qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già superati;
che a parere del rimettente una simile disparità di trattamento, ingiustificatamente discriminatoria nei confronti degli studenti dell'Accademia di belle arti, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un inadeguato trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi più elevati degli studi.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, pubblicata in data 2 dicembre 1989, è pervenuta a questa Corte il 15 maggio 1996; che in questo arco di tempo sono intervenute nuove disposizioni, tra cui sia il d.m. 30 settembre 1993, n. 540 (Regolamento recante norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami nelle Accademie di belle arti) ed il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che hanno rivisitato in maniera significativa la materia dell'istruzione artistica, fornendo comunque una serie di elementi utili per la corretta interpretazione della norma impugnata;
che, in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto 30 settembre 1993 sembra consentire allo studente dell'Accademia di belle arti un ulteriore anno di fuori corso, al fine di superare gli esami relativi a non più di un quarto delle materie complementari; che, alla luce di tale mutato quadro normativo, è opportuno che il giudice a quo provveda ad una riconsiderazione della questione, al fine di valutarne la perdurante rilevanza e di individuare in modo corretto le norme da porre all'esame di questa Corte.

 

 

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 maggio 1997.
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.


3

Corte Costituzionale, 9 luglio 1999, n. 283


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 3
luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni nel
procedimento civile promosso da Francesco Miceli ed altra, iscritta
al n. 748 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di costituzione di Francesco Miceli ed altra;
udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
udito l'avvocato Francesco Miceli per Francesco Miceli ed altra.

Fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva rigettato l'istanza dei ricorrenti, aspiranti alla dichiarazione di idoneità all'adozione di un minore straniero, perché la differenza di età tra essi ed il minore che avevano intenzione di adottare era superiore a quaranta anni, la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni, con ordinanza emessa il 3 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non consente l'adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione derivi per il minore un danno grave e non altrimenti evitabile.
La Corte d'appello rileva che l'idoneità dei coniugi per l'adozione internazionale è dichiarata, come prevede l'art. 30 della legge n. 184 del 1983, solitamente quando non è stato ancora individuato il minore da adottare. Ciò non esclude che, in situazioni particolari, la dichiarazione di idoneità, che implica l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge, possa essere orientata ad un determinato minore, pur precedendo il provvedimento dell'autorità straniera la cui efficacia in Italia sarà poi dichiarata dallo stesso tribunale per i minorenni. Nel caso sottoposto all'esame del giudice rimettente, il minore straniero che i coniugi intenderebbero adottare - proveniente da una zona contaminata dal disastro nucleare di Chernobyl, in precarie condizioni psichiche, portatore di handicap, in stato di abbandono e ricoverato in un istituto nel paese di origine - era già stato più volte ospitato, per circa 17 mesi, nella famiglia dei richiedenti l'adozione, nella quale era affettivamente inserito.
La dichiarazione di idoneità specifica per l'adozione di quel determinato minore sarebbe necessaria proprio perché il giudice possa, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148 del 1992 e n. 303 del 1996), valutare in concreto se da quella mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, tale da consentire la deroga all'ordinario limite del divario di età tra adottanti ed adottando. La valutazione dell'idoneità in concreto, riferita ad uno specifico minore, sarebbe anzi necessaria sia per rassicurare l'autorità straniera sulla possibile efficacia del provvedimento di adozione che essa è chiamata ad emettere, nonostante il superamento dei limiti posti in astratto dalla legge italiana, sia per garantire l'ingresso del minore nel nostro Paese. Sicché la questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina i limiti del divario di età tra adottanti ed adottando sarebbe rilevante anche nella fase del procedimento di accertamento preventivo dell'idoneità dei coniugi, senza che si debba attendere la fase della dichiarazione di efficacia del provvedimento di adozione emanato dall'autorità straniera.

Nel merito la Corte d'appello ricorda che è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nelle stesse circostanze di necessità per il minore, non prevede la deroga al rigido limite del divario di età tra adottanti e adottato (sentenza n. 303 del 1996). Ma lo stesso giudice rileva che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata pronunciata per il superamento del limite di età da parte di uno solo dei coniugi adottanti: è stata così introdotta una deroga che, costituendo eccezione ad una regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente. Solo una norma o una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe consentire l'adozione anche quando, come nel caso sottoposto all'esame del giudice rimettente, entrambi i coniugi superano la differenza di età stabilita dalla regola generale.
La limitazione che l'art. 6 della legge n. 184 del 1983 ancora esprime sarebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione. Il giudice rimettente ritiene che sia leso il diritto del minore, compreso tra quelli riconosciuti come inviolabili dell'uomo, ad una crescita che assicuri l'armonioso sviluppo della sua personalità. Inoltre non sarebbe osservato l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e mancherebbe la dovuta protezione della famiglia e dell'infanzia; mentre, in coerenza con i principi costituzionali, l'intera disciplina dell'adozione dei minori deve essere ispirata alla protezione della personalità e dell'interesse di questi ultimi, ai quali va assicurato un sereno sviluppo, mediante l'inserimento in una famiglia idonea. Questa finalità potrebbe essere perseguita da genitori adottivi ancora giovani, seppure la loro età superi di poco il divario di quaranta anni rispetto all'età del minore, in grado di trasmettere a chi è in stato di abbandono il proprio patrimonio culturale ed educativo.

2. - Per sostenere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale si sono costituiti i coniugi che, nel giudizio principale, avevano chiesto che fosse dichiarata la loro idoneità all'adozione internazionale. Essi sottolineano che non è in discussione la discrezionalità del legislatore nello stabilire criteri e requisiti per l'idoneità all'adozione, ma che è denunciata invece la mancata previsione di deroghe che consentano di tutelare situazioni particolari, nelle quali è evidente la lesione all'interesse del minore che deriverebbe dalla mancata adozione.
Le parti private ritengono che la rigida regola della differenza di età massima tra il minore e gli adottanti, stabilita dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983, si discosterebbe da quanto prevede la convenzione europea in materia di adozione di minori (ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), la quale, pur prevedendo il divario di età tra adottanti ed adottato, consente tuttavia che in circostanze eccezionali si possa derogare a tale limite (art. 7), purché la differenza di età non sia inferiore a quella che solitamente intercorre tra genitori e figli, sempre che sia assicurato l'interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso (art. 8).

Le parti private ricordano che la giurisprudenza costituzionale, riconoscendo la preminenza dell'interesse del minore, ha già consentito deroghe alla regola del divario di età, quando dalla mancata adozione derivi per quest'ultimo un danno irreversibile, infinitamente superiore a quello di avere genitori adottivi la cui carenza consista solo nel non avere l'età prescritta. Situazione, questa, che si verificherebbe nel caso in esame, avendo il minore già instaurato profondi legami affettivi ed educativi con la famiglia degli aspiranti adottanti, i quali superano di poco il divario di età massimo stabilito dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983, mentre per il minore non vi sarebbe alcuna alternativa a quella adozione.

3. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno depositato una memoria per ribadire che in materia di adozione rileva solo l'interesse del minore. Esclusivamente in ragione di tale interesse la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto che il limite della differenza di età rispetto ai genitori adottivi, fissato dalla legge, non può essere tale da non ammettere deroghe in circostanze eccezionali, purché venga rispettato il criterio del divario di età che solitamente intercorre tra genitori e figli.
Ammessa la possibilità di deroga quando uno solo dei coniugi superi il divario di età previsto dalla regola generale (sentenza n. 303 del 1996), la stessa deroga non potrebbe essere esclusa quando entrambi i coniugi superino tale limite, sempre che qualsiasi diversa soluzione arrechi al minore un danno irreparabile.
Le parti private sottolineano che la questione di legittimità costituzionale è rilevante anche nella prima fase del procedimento di adozione internazionale, potendo l'idoneità essere valutata in concreto, con riferimento ad un minore già individuato, in precedenza legittimamente accolto in quel nucleo familiare e che abbia instaurato con gli aspiranti all'adozione profondi legami.

L'apprezzamento sin da questa fase dell'interesse del minore, che giustificherebbe la deroga al divario massimo di età, risponderebbe anzi alla necessità di collaborare con l'autorità straniera, secondo un principio già considerato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 10 del 1998) e che ispira la convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la collaborazione in materia di adozione internazionale (ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476). Tale valutazione, anticipata rispetto al provvedimento di adozione, non toccherebbe l'autonomia di giudizio sia dell'autorità straniera che deve disporre l'adozione, sia del giudice italiano nella fase successiva della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.

Diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma che, nel contesto della disciplina dell'adozione dei minori, stabilisce il divario massimo di età che può intercorrere tra i coniugi adottanti e l'adottando.
Investita dell'impugnazione contro la mancata dichiarazione di idoneità preordinata all'adozione di un minore straniero che, a seguito dei periodi legittimamente trascorsi presso quel nucleo familiare, aveva stabilito con i coniugi ricorrenti un particolare rapporto affettivo ed educativo, ma rispetto al quale entrambi i coniugi superavano di poco il divario massimo di età stabilito quale requisito per l'adozione dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni ritiene che questa disposizione, da applicare in base all'art. 30 della stessa legge anche all'adozione internazionale, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli e dalla mancata adozione derivi al minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

Ad avviso del giudice rimettente, anche quando entrambi i coniugi superino l'ordinario divario di età con l'adottando dovrebbero valere le ragioni che, in analoghe circostanze di necessità per il minore, hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, ora nuovamente denunciata, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, anche quando l'età di uno dei coniugi adottanti superasse il divario di età, rispetto all'adottando, da essa stabilito (sentenza n. 303 del 1996).

La norma, quale risulta a seguito della precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, consentirebbe la deroga al limite del divario di età quando uno solo dei coniugi lo superi. La deroga, costituendo una eccezione alla regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente dal giudice. Ma la mancata previsione della possibilità di deroga quando il limite del divario di età sia superato da entrambi gli adottanti contrasterebbe con i principi che la Costituzione stabilisce per la protezione dei minori (artt. 2, 3 e 31), giacché deve essere garantito a questi ultimi il diritto, considerato inviolabile, allo sviluppo della loro personalità, e devono essere rimossi gli ostacoli che si frappongono a tale pieno sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi, la disciplina dell'adozione dovrebbe assicurare la protezione della personalità ed il preminente interesse del minore, consentendo che questi sia inserito in una famiglia che gli assicuri un sereno sviluppo.

2. - La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso della fase del procedimento per l'adozione internazionale destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, indipendentemente ed anzi prima che l'autorità straniera emani il provvedimento di adozione, destinato ad essere, successivamente, dichiarato efficace in Italia.
La dichiarazione di idoneità, per il suo carattere preliminare e generico, solitamente non è correlata ad un minore già individuato. Ciò non esclude che il decreto motivato del tribunale per i minorenni che dichiara tale idoneità (art. 30 della legge n. 184 del 1983) possa contenere, per la necessaria collaborazione con l'autorità straniera - che ispira ora anche la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione (fatta a L'Aja nel 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476) - , ogni elemento necessario o utile perché possa essere efficacemente tutelato l'interesse del minore, da porre in relazione alle caratteristiche della famiglia adottiva, le quali devono essere apprezzate dall'autorità straniera per valutare se quella famiglia soddisfa in concreto le necessità del fanciullo (cfr. sentenza n. 10 del 1998). Nell'interesse di quest'ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'adozione sussiste solo in relazione alla situazione di uno specifico minore, il quale abbia un particolare rapporto con i coniugi che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di tale elemento condizionante l'idoneità rientra naturalmente nel contesto del provvedimento che la accerta.

Il giudice rimettente ha dunque ritenuto, correttamente, di apprezzare sin dalla fase del procedimento per l'adozione internazionale, destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, la sussistenza di condizioni che consentano di derogare al requisito, stabilito come regola generale, del divario massimo di età tra adottanti e adottando; deroga che può essere affermata solo in rapporto alla situazione di uno specifico minore già individuato. Anche in questa fase del giudizio può trovare, quindi, applicazione la norma, oggetto della eccezione di legittimità costituzionale, che disciplina il limite dell'età per l'adozione, sicché la incidentale soluzione del dubbio di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione che il giudice rimettente è chiamato ad emettere.

3. - La questione di legittimità costituzionale, prospettata nei confronti del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge n. 184 del 1983, è da considerare riferita all'art. 6, secondo comma, della stessa legge: la sola disposizione che stabilisce, come regola generale per l'adozione di minori sia italiani che stranieri, i limiti del divario di età che devono sussistere fra adottanti e adottando. A tale disposizione l'art. 30 della stessa legge semplicemente rinvia per indicare i requisiti che devono essere accertati per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale.
4. - Nel merito la questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
La differenza di età tra gli adottanti ed il minore non costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità dei coniugi ad adottare, ma è anzi un elemento essenziale perché possa essere soddisfatto l'interesse del minore in stato di abbandono ad essere definitivamente inserito in una famiglia di accoglienza, che pienamente sostituisca quella naturale, instaurando un legame di filiazione legale con gli adottanti, i quali assumono i doveri e le potestà proprie dei genitori (sentenza n. 349 del 1998).

La differenza di età che separa il minore dai genitori adottivi deve essere contenuta in limiti analoghi a quelli che ordinariamente intercorrono tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo nel 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), proprio perché tra adottanti e adottato si costituisca un rapporto non dissimile da quello naturale.

Il legislatore può, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, stabilire i limiti del divario di età, sia minimo che massimo, tra adottanti ed adottando, determinandolo in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante e tenendo conto del contesto sociale nel quale questo istituto è destinato ad operare. Ma tale regola non può essere così assoluta da non tollerare, sempre che si rimanga nell'ambito di un divario di età compatibile con la funzione dell'adozione legittimante, alcuna eccezione: neanche quando la deroga alla regola generale non sia richiesta in ragione dell'ordinario interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza.

In una simile situazione, e nei limiti in cui l'eccezione risponda ad un rigoroso criterio di necessità, è stata già affermata, in riferimento ai principi costituzionali che garantiscono la protezione dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 (sentenza n. 303 del 1996). In correlazione con la situazione allora esaminata, la pronuncia di illegittimità costituzionale è stata contenuta nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottato.

La medesima situazione di necessità per il minore giustifica la deroga che si renda egualmente indispensabile, per evitare il danno grave che gli deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, anche quando la deroga si riferisca ad entrambi i coniugi adottanti, sempre che il divario di età si mantenga in quello che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Non sarebbe difatti ragionevole non assicurare anche in tale situazione la medesima tutela per il minore che ne abbia necessità.

 

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999


4

Corte costituzionale, 24 luglio 1995, n. 361


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente -
Prof. Antonio BALDASSARRE
Giudici -
Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -
Avv. Mauro FERRI Giudice -
Prof. Luigi MENGONI Giudice -
Prof. Enzo CHELI Giudice -
Dott. Renato GRANATA Giudice -
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -
Prof. Francesco GUIZZI Giudice -
Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -
Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -
Avv. Massimo VARI Giudice -
Dott. Cesare RUPERTO Giudice -
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal
Tribunale per i minorenni di Bologna sull'istanza proposta da
Gianluigi Guarnieri ed Elisabetta Schiavi, iscritta al n. 799 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.

Fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso per ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 22 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneità si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare.

Il giudice rimettente premette che i coniugi, i quali intenderebbero adottare due minori stranieri, sono uniti in matrimonio da oltre tre anni, sono di straordinaria qualità umana ed hanno i requisiti richiesti, avendo già adottato un bambino straniero, risultato poi sieropositivo, perfettamente integrato nel loro ambiente ed amorevolmente accudito. Tuttavia proprio la presenza di un bambino sieropositivo nella famiglia in cui si chiede, sul presupposto dell'accertamento preventivo dell'idoneità dei coniugi, di poter inserire altri fanciulli pone problemi per la tutela sanitaria degli adottandi.

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale, che, nel contesto di una attività di assistenza e cura alla persona, ha ritenuto doverosa la previsione di accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute dei terzi (sentenza n. 218 del 1994). Ritiene che questo principio debba essere tenuto presente anche quando si tratta di prefigurare, con l'adozione, la continuità di vita comune tra bambini, che può determinare, se si escludono regimi non accettabili di controllo e separazione, un rischio di contatto ematico non inferiore a quello delle categorie professionali che prestano cura alle persone.

Il Tribunale per i minorenni ritiene che la disposizione denunciata non consenta di prendere in esame, per il giudizio di idoneità all'adozione, soggetti diversi dai coniugi, e non permetta di valutare le situazioni nelle quali non è la condizione dei genitori a costituire il problema, bensì quella del figlio già inserito nella famiglia. Questa restrizione del campo di giudizio sarebbe in contrasto con gli artt. 31 e 32 della Costituzione, che stabiliscono il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute. Difatti sarebbe consentito dichiarare l'idoneità all'adozione anche quando vi sia un rischio gravissimo per la salute dei minori stranieri da adottare.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura sostiene che il dubbio di legittimità costituzionale muove da preoccupazioni condivisibili, ma non appare fondato. L'interpretazione complessiva della legge n. 184 del 1983, anche ai fini della dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, non solo consente, ma impone al giudice di valutare, con i requisiti individuali, anche la complessiva situazione familiare dei coniugi che richiedono l'adozione e nel cui ambito sarà accolto il minore. L'art. 22 della legge n. 184 del 1983 stabilisce espressamente che per procedere all'affidamento preadottivo occorre considerare la salute e l'ambiente familiare degli adottanti. Sebbene questa disposizione si riferisca ad una fase della procedura di adozione che nell'adozione di minori stranieri il giudice nazionale non affronta, gli elementi in essa elencati rappresentano un'esplicitazione delle circostanze che debbono concorrere favorevolmente per una prognosi positiva sull'esito dell'affidamento e, quindi, anche per valutare l'idoneità dei coniugi, tanto per l'adozione interna che per quella internazionale.
Questa interpretazione, ricorda l'Avvocatura, trova pieno conforto nella giurisprudenza in materia di dichiarazione dell'idoneità all'adozione internazionale, che tiene conto del contesto familiare e sociale dei richiedenti.

Diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, nel contesto della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce i requisiti soggettivi degli adottanti e, tra questi, che si tratti di coniugi "idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare".
Il Tribunale per i minorenni di Bologna ritiene che questa disposizione, facendo riferimento alle sole attitudini e risorse dei coniugi, non consenta di tenere conto, anche ai fini della dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, dell'intero ambiente familiare. Sarebbe così irrilevante la presenza di un altro figlio, esso pure adottivo, la cui sieropositività all'infezione da HIV potrebbe mettere a rischio la salute dei minori stranieri da adottare ed inserire nella convivenza familiare. Ne deriva il dubbio che la mancata previsione di un giudizio di idoneità all'adozione riferito all'intero ambiente familiare degli adottanti violi gli artt. 31 e 32 della Costituzione, che stabiliscono rispettivamente il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute.

2. - La disciplina complessiva dell'adozione delineata dalla legge n. 184 del 1983 ha, come essenziale e dominante obiettivo, l'interesse dei minori ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalità in un sano ed equilibrato contesto di vita, affettivo ed educativo. L'adozione implica di necessità il pieno inserimento del minore nella comunità familiare adottiva (sentenza n. 89 del 1993) e presuppone la valutazione dell'idoneità dei genitori adottivi non nella loro isolata individualità, ma nel contesto della famiglia di definitiva accoglienza, nella quale l'adottato è chiamato ad integrarsi pienamente. Le condizioni di vita e di salute nella comunità familiare concorrono, quindi, ad offrire al prudente apprezzamento del giudice elementi di valutazione dell'idoneità dei coniugi, che nella stessa comunità hanno naturale responsabilità ad educare, istruire e mantenere i figli anche adottivi, ai quali deve essere garantito un ambiente che prevedibilmente assicuri loro, in un contesto familiare, quella crescita sana e quello sviluppo armonioso, che costituiscono ragione e finalità dell'adozione dei minori. Del resto l'attitudine ad educare, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare sono, tutti, aspetti che concorrono ad offrire elementi di valutazione dell'idoneità degli adottanti (art. 22 della legge n. 184 del 1983) e che non sono ristretti alla sola adozione nazionale.
Questi principi che ispirano la legge n. 184 del 1983 sono del tutto coerenti con quelli espressi dalle convenzioni internazionali dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del fanciullo (si veda in particolare l'art. 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176). Così, nel decidere sull'adozione, è previsto che si tenga conto, oltre che della personalità, della salute e della situazione economica dell'adottante, anche della vita della sua famiglia e della situazione del suo ambiente familiare (art. 9 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357).
Non è dunque escluso dal complesso delle valutazioni rimesse al giudice, che deve decidere dell'idoneità dei coniugi adottanti, l'apprezzamento in concreto, sulla base di tutti gli elementi di fatto ritenuti utili per il giudizio, della loro attitudine ad educare ed istruire i minori tenendo conto dell'intero ambiente familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma neppure in principio indifferente, l'infermità di componenti della comunità familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente valutata dal giudice nel preminente interesse dell'adottando, anche quando questi, come nell'adozione internazionale, non sia ancora individuato.
Questa interpretazione dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, affermata più volte nella giurisprudenza ordinaria, coerente con le enunciazioni delle convenzioni internazionali che, rese esecutive, concorrono a configurare il nostro ordinamento normativo, è adeguata ai principi costituzionali indicati dal giudice rimettente e consente di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Depositata in cancelleria, il 24 luglio 1995.


5

Corte costituzionale, 6 luglio 1994, n. 281


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa l'11
gennaio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Genova sull'istanza
proposta da {Parodi Roberto} ed altra, iscritta al n. 130 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.

Fatto

1. - Chiamato a giudicare sull'ammissibilità della domanda di adozione nazionale ed internazionale presentata in data 30 maggio 1992 dai coniugi {Roberto Giovanni Parodi} e {Anna Lau Burattini}, il Tribunale per i minorenni di Genova ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

In fatto, rileva il Tribunale che i coniugi istanti, regolarmente coniugati dal giorno 26 marzo 1992, non possono aver accolta la domanda de qua, richiedendo la disposizione impugnata un minimo di tre anni di matrimonio.
Il giudice a quo rileva tuttavia che il {Parodi} e la {Burattini} deducono di essere conviventi dal 17 marzo 1982, come risultante dai certificati di convivenza e di residenza storici allegati all'istanza. Poichè l'art. 6 della legge prevede come condizione per l'idoneità degli adottanti la durata triennale post- matrimoniale e non della convivenza, il Tribunale solleva la suddetta questione di costituzionalità, nella parte in cui la disposizione impugnata "non consente di dare rilevanza, nei confronti dei coniugi uniti in matrimonio, alla durata della pregressa stabile e prolungata convivenza more uxorio comprovata dalle acquisizioni documentali".
A parere del giudice a quo, la norma si porrebbe in contrasto con l'art.2 della Costituzione, in quanto detta disposizione non tutela sufficientemente la famiglia di fatto come formazione sociale, e con l'art.3 della Costituzione, in quanto verrebbero disciplinate in modo diverso le coppie che, accomunate dal fatto di essere unite in matrimonio, dovrebbero ricevere analoga forma di tutela anche relativamente alla materia delle procedure adozionali. Rileva infatti il giudice a quo che, pur dovendosi riconoscere diversità tra la famiglia di fatto e quella legittima, appare tuttavia irragionevole un trattamento differenziato tra una coppia di coniugi unita in matrimonio da due mesi, e tuttavia forte di una convivenza more uxorio protrattasi senza interruzione per dieci anni, ed una coppia di coniugi che al momento della presentazione della domanda al Tribunale possano vantare esclusivamente il requisito del richiesto triennio matrimoniale.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sotto entrambi i profili prospettati dall'ordinanza di rimessione.
In relazione al presunto contrasto con l'art. 2 della Costituzione, osserva la difesa erariale che, sebbene sia da riconoscere alla famiglia di fatto la dignità di formazione sociale, è viceversa da escludersi la configurabilità di un diritto (inviolabile) dei richiedenti ad ottenere un provvedimento positivo di adozione, essendo tale istituto finalizzato principalmente ad assicurare la più conveniente forma di assistenza ai minori abbandonati. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la difesa erariale rileva la non equiparabilità tra famiglia di fatto e famiglia legittima, essendo indubitabile che la Costituzione, pur non negando qualche considerazione per forme naturali di rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, riconosce una dignità superiore alla famiglia legittima.
In merito infine al rilievo mosso dal giudice a quo circa la razionalità della disposizione impugnata, osserva l'Avvocatura dello Stato che il requisito della durata almeno triennale del rapporto matrimoniale non è richiesto solo come garanzia di stabilità, ma anche "come garanzia che il comune progetto di disponibilità all'adozione nasca anche in relazione all'esperienza maturata per un dato tempo in ordine al fatto primario della filiazione secondo natura in costanza di matrimonio".
È per questo che l'istituto è stato modellato dal legislatore in forma quanto più possibile vicina alla struttura di una famiglia regolare, sulla base del principio della imitatio naturae: ed il termine di tre anni rappresenta pertanto il periodo minimo durante il quale il progetto di famiglia formulato in comune dai coniugi può maturare anche a seguito dell'esperienza avuta ed ai propositi di vivere stabilmente insieme in un nucleo vincolato dal diritto.

Diritto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui dispone che ai fini dell'idoneità ad adottare gli aspiranti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni. A parere del giudice a quo, si ravviserebbe un contrasto con l'art. 2 della Costituzione, per violazione della tutela che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale, e con l'art. 3, per disparità di trattamento e irragionevolezza, posto che la tenuta di coppia dei coniugi da poco tempo sposati, ma conviventi da dieci anni, appare superiore a quella offerta da coniugi uniti in matrimonio da un triennio.

2. - Va premesso che la Convenzione in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (alla quale l'Italia ha dato esecuzione con legge 22 maggio 1974, n. 357) stabilisce che quando sia una coppia a far domanda di adozione, essa sia unita in matrimonio (art. 6), e che compito delle autorità competenti è di provvedere "a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso" (art. 8).
La norma della legge italiana n. 184 del 1983 recepisce tale indicazione, ed è coerente col principio, riconosciuto da questa Corte (sentenze n. 89 del 1993; n. 310 del 1989; n. 404 del 1988;nn. 198 e 237 del 1986; n. 11 del 1981; n. 45 del 1980), secondo cui l'istituto dell'adozione è finalizzato alla tutela prevalente dell'interesse del minore. Tale principio comporta, fra l'altro, che, ai fini della complessa opera di selezione dei soggetti idonei a svolgere il delicatissimo compito di educare ed accogliere un bambino abbandonato, costituisce criterio fondamentale quello che la doppia figura genitoriale sia unita dal "vincolo giuridico che garantisce stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività di diritti e doveri del nucleo in cui il minore sarà accolto" (sentenza n. 310 del 1989).

Il giudice a quo non pone in discussione sul punto la scelta adottata dal legislatore italiano, che, al pari di numerosi legislatori europei, intende il matrimonio, a tal fine, non solo come "atto costitutivo" ma anche come "rapporto giuridico", vale a dire come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale, in cui sia perdurante la volontà di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri. Nè l'ordinanza di rimessione lamenta che il criterio dei tre anni successivi alle nozze si configuri come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale, giustificato dall'esigenza di rafforzare il delicato compito del Tribunale nella scelta delle coppie più idonee all'adozione, con la precisazione legale di criteri il più possibile obiettivi ed uniformi.

3. - Il giudice a quo pone invece una diversa questione di legittimità costituzionale, legata alla prospettazione sulla fungibilità al triennio post-matrimoniale di un uguale o superiore periodo -anteriore al matrimonio- di convivenza more uxorio: dubita infatti il giudice rimettente che l'esclusione di tale fungibilità ponga la disposizione in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.
In relazione al primo parametro invocato la questione è infondata.
Non si può invero ravvisare la violazione dell'art. 2 della Costituzione, atteso che, da un lato, l'aspirazione dei singoli ad adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo, e, dall'altro, che anche qualificando la famiglia di fatto come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla stessa sia riconosciuto il diritto all'adozione, come previsto per la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 della Costituzione: cfr. sentenza n. 310 del 1989, n.404 del 1988, n.237 del 1986).
La questione è invece inammissibile in ordine alla denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione. Al riguardo il giudice a quo rileva che, se "lo scopo della norma è quello di poter fare affidamento su potenziali genitori forti di un rapporto di coppia già sperimentato come stabile", la tenuta della coppia sposata da poco tempo, ma garantita da un lungo periodo precedente di convivenza potrebbe risultare "superiore a quella offerta da coniugi uniti in matrimonio da più di tre, cinque o sette anni". Di qui la doglianza di discriminazione irragionevole.
4. - In proposito questa Corte non può ignorare, per un verso, il sempre maggiore rilievo che, nel mutamento del costume sociale, sta acquistando la convivenza more uxorio, alla quale sono state collegate alcune conseguenze giuridiche (cfr. sentenza n. 404 del 1988). Nè può per altro verso negarsi validità alla suggestiva considerazione che, proprio ai fini della tutela dell'interesse del minore, la solidità di una vita matrimoniale potrebbe risultare, oltre che da una convivenza successiva alle nozze protratta per alcuni anni, anche da un più lungo periodo, anteriore alle nozze, caratterizzato da una stabile e completa comunione materiale e spirituale di vita della coppia stessa, che assuma poi col matrimonio forza vincolante.
Pertanto, fermo restando questo primo e indeclinabile presupposto matrimoniale (con i diritti e doveri che ne conseguono), la scelta potrebbe, eventualmente, cadere anche su coniugi sposati da meno di tre anni, ma con una consistente convivenza more uxorio precedente alle nozze.
Tuttavia, affinchè l'esercizio di questo potere di scelta sia garantito da una certa uniformità di ponderato comportamento su tutto il territorio nazionale, tale da evitare, nella delicata materia de qua, possibili disparità di trattamento tra adottandi o tra coniugi, occorrerebbe definire alcuni criteri oggettivi, svolgenti l'analoga funzione sopra ricordata del triennio di convivenza matrimoniale, in ordine -ad esempio- alla durata ed alle caratteristiche del rapporto, soprattutto affinché la convivenza non sia meramente occasionale, ma prodromica alla creazione di un "ambiente familiare stabile e armonioso" (cfr. anche sentenza n. 184 del 1994).
Ma ciò appartiene alla competenza del legislatore, cui spetta operare scelte così complesse attraverso una interpretazione combinata di diversi elementi e valori di una società in continua evoluzione.

 

 

 

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/06/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 06/07/94.


6

Corte costituzionale, 20 luglio 1992, n. 344


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 dalla
Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso
proposto da {Guerra Antonio} ed altra, iscritta al n. 118 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.11, prima serie speciale, dell'anno 1992;
udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.

Fatto

1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.

La questione è stata sollevata su eccezione delle parti nel corso di un giudizio promosso dai coniugi {Guerra Antonio} e {Rianna Adriana}, genitori adottivi del minore {Luca}, i quali avevano proposto reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia di reiezione della istanza di revoca dell'adozione, presentata a seguito dell'asserito ripristino dei rapporti tra il minore e la madre naturale.

La Corte di appello di Venezia osserva che, a differenza dell'adozione semplice dei minori e di quella dei maggiorenni, l'adozione piena, nel sistema introdotto dalla legge n. 184 del 1983, non può essere revocata per alcun motivo. Lo stato di figlio legittimo in capo al minore adottato può cessare esclusivamente per effetto di un'altra adozione dello stesso minore, giustificata dalla situazione di abbandono in cui egli si sia venuto in ipotesi nuovamente a trovare.

Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata contrasti con il principio ispiratore delle moderne discipline dell'adozione, principio che configura la revoca come strumento di protezione dell'adottato contro il fallimento del rapporto, utile per rendere possibile una nuova adozione o per ripristinare i legami familiari preesistenti. Questa tendenza si sarebbe manifestata nella legislazione olandese e tedesca e, ad avviso della Corte di appello di Venezia, anche nella Convenzione europea in materia di adozione e di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in forza della legge 22 maggio 1974, n. 357), che prevede la revoca dell'adozione per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge (art. 13).

Il giudice rimettente sospetta che la esclusione di ogni possibilità di revoca si ponga in contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, quindi, con l'art. 10 della Costituzione.

Il giudice a quo osserva anche che la legge n. 184 del 1983 consente eccezionalmente la revoca della adozione pronunciata in casi particolari e la cessazione degli effetti della adozione (artt. 51 e 53).

Ne deriverebbe una non ragionevole disparità di trattamento per la adozione legittimante, soprattutto se si considera che anche l'adozione in casi particolari presuppone (nell'ipotesi di cui all'art.44 lettera c) l'accertamento dello stato di abbandono e la dichiarazione dello stato di adottabilità.

La Corte rimettente sottolinea inoltre che la "finzione di biologicità" della filiazione adottiva, spinta fino al punto da superare il reale fondamento del vincolo, condurrebbe ad effetti contrastanti con l'interesse del minore. L'esclusione della revoca anche quando siano dimostrati il fallimento dell'adozione e la possibilità di un ripristino dei rapporti con i genitori naturali sarebbe contraria alla funzione e alle finalità proprie dell'istituto ed alla particolare tutela riconosciuta al minore dall'art. 30, secondo comma, della Costituzione.

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione.

Si deve difatti tenere conto , ad avviso dell'Avvocatura, che l'adozione legittimante è disposta a conclusione di un procedimento, nel quale viene attribuita la massima considerazione alla particolare situazione in cui versa il minore ed all'idoneità, sperimentata in concreto, della coppia adottante. La scelta del legislatore di rendere stabile e irrevocabile lo stato di figlio legittimo dell'adottato può essere opinabile sul piano della opportunità, ma non contrasta con alcuna esigenza costituzionale.
La differente soluzione che la legge offre, prevedendo la revoca nell'adozione in casi particolari, non lede il principio di eguaglianza, in quanto l'adozione legittimante si fonda su presupposti e attribuisce uno stato diverso. Non può essere operato un confronto tra le due forme di adozione. Al riguardo l'Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina particolare non può costituire parametro utile, in relazione al principio di uguaglianza, ai fini di un giudizio di legittimità della normativa generale (sentenze n.46 del 1983 e n. 6 del 1988).
Comunque le cause di revoca disciplinate dagli artt.51, 52 e 53 della legge n. 184 del 1983 per l'adozione in casi particolari rimangono, ad avviso della Avvocatura, estranee al caso esaminato dal giudice a quo. Non conferente sarebbe infine il richiamo all'art.10, primo comma, della Costituzione, giacchè non vengono in rilievo norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Non attinente alla fattispecie sarebbe, infine, il richiamo all'art. 30, secondo comma, della Costituzione.

Diritto

1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che possa essere pronunciata la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.
La disposizione, sottoposta alla verifica della legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, prevede che per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Con l'adozione cessano inoltre i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
2. - La disciplina dell'adozione, quale risulta dalla legge n. 184 del 1983, è volta ad attribuire al minore, che versa in stato di abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, idoneo ad assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell'interesse del minore, un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima.

Il legislatore ha ritenuto opportuno costruire come definitivo questo vincolo, rendendo irretrattabile la adozione, indipendentemente dalle vicende che seguono nella famiglia adottiva, nella quale si intendono affermare rapporti affettivi, rischi di difficoltà, opportunità di un loro superamento, non dissimili da quelli propri di ogni altra comunità familiare. Perché si possano produrre effetti così profondi e duraturi il legislatore ha preordinato una procedura complessa, articolata in più fasi volte ad accertare rigorosamente, prima della definitiva pronuncia di adozione, la esistenza dei presupposti oggettivi per una adozione preordinata all'interesse del minore, la idoneità dei soggetti, la sperimentata integrazione tra adottanti e adottato in una funzionale unità familiare. Risultano così circondati da particolari cautele, in un disegno normativo che esige grande accuratezza ed elevata responsabilità nelle sue applicazioni, la dichiarazione di adottabilità dei minori che versano in stato di abbandono, la valutazione della idoneità dei coniugi che intendono adottare un minore per svolgere in piena responsabilità il ruolo di genitori, la verifica della soluzione adottiva che si prospetta, sperimentandone gli esiti nel corso del necessario e controllato periodo di affidamento preadottivo.
In questo contesto la scelta operata dal legislatore di escludere la revocabilità della adozione muove in un ambito di discrezionalità che non attinge alla irragionevolezza. Inoltre non può essere invocata, come elemento di comparazione della assenza di tale revocabilità, la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato (attentato alla vita, commissione di altri delitti dell'uno in danno dell'altro o viceversa; violazioni dei doveri incombenti sugli adottanti).

Difatti, al di là della diversità di effetti e della non piena comparabilità tra adozione legittimante ed adozione in casi speciali, per quest'ultima manca comunque la verifica che con l'affidamento preadottivo precede la definitività dell'adozione.
Utili argomenti a favore della necessaria previsione dell'istituto della revoca della adozione non possono neppure essere tratti dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori, invocata dal giudice rimettente, indipendentemente dal valore da attribuire a tale Convenzione quale ipotetico parametro di raffronto.
Difatti la Convenzione europea non prevede la necessità dell'istituto della revoca dell'adozione, ma impone piuttosto cautele nel caso in cui la revoca sia ammessa, come può esserlo, in base ad una valutazione discrezionale di opportunità operata dalla legge (art. 13).
Parimenti inconferente si palesa il prospettato riferimento all'art.30, secondo comma, della Costituzione, se si considera che l'istituto dell'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza della esperienza, a provvedere affinché siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacità.

La questione di legittimità costituzionale proposta è pertanto infondata.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20/07/92.


7

Corte costituzionale, 17 luglio 2002, n. 355


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma
8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della
finanza territoriale), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 2001
dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritta al
n. 964 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno
2002.
Visti l'atto di costituzione della parte privata del giudizio
principale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l'avvocato Federico Sorrentino per la parte privata del
giudizio principale e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, dovendo decidere su due ricorsi diretti ad ottenere, l'uno, l'annullamento del provvedimento del Comune di Genova con il quale era stata respinta la richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario su un sottoponte ferroviario sito in quel Comune, presentata nel 1995, e, l'altro, l'annullamento della ordinanza dirigenziale con la quale era stata disposta la rimozione del predetto impianto, ha sollevato, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale).

La disposizione censurata stabilisce che "il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3".

Ad avviso del remittente, alla luce della normativa vigente, il diniego opposto dal Comune di Genova alla richiesta di autorizzazione alla installazione dell'impianto pubblicitario sul sottopasso ferroviario, motivato con il rilievo che "non sono assentibili impianti come quello richiesto fino all'approvazione del piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507", sarebbe giustificato, dal momento che tale piano è stato adottato dal Comune di Genova con deliberazione in data 30 luglio 1998, successivamente, quindi, alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione. Del resto, prosegue il remittente, trattandosi di impianto ubicato in ambito ferroviario e comunque visibile dalla pubblica via, non potrebbe dubitarsi della necessità dell'autorizzazione comunale, la quale è condizionata al rispetto di tutte le condizioni relative al tipo di pubblicità considerato, ivi comprese quelle poste dall'art. 36, comma 8.
Della legittimità costituzionale di tale disposizione, peraltro, dubita il giudice a quo, giacché la stessa, non prevedendo, a differenza di quanto dispone il comma 2 dell'art. 36 del medesimo decreto legislativo per l'adozione del regolamento comunale, il termine entro il quale il Comune deve provvedere alla adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, avrebbe l'effetto di comprimere in maniera indeterminata nel tempo e non correlata ad alcun pubblico interesse (la cui tutela militerebbe, anzi, per una sollecita entrata in vigore del piano), la libera iniziativa economica.

2. - Si è costituta nel presente giudizio la parte privata del giudizio principale e ha chiesto l'accoglimento della questione.
La difesa della parte privata sostiene che la disposizione censurata, in quanto prevede che una attività economica, subordinata ad autorizzazione, possa essere interdetta, non perché esercitata in violazione di altri interessi costituzionali meritevoli di tutela, ma soltanto perché l'amministrazione non abbia approvato il piano degli impianti, contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione. Infatti, al cospetto di altri interessi, anche pubblici, che non ricevono pari tutela in Costituzione, non dovrebbe essere l'interesse del privato allo svolgimento dell'attività economica ad assumere valenza recessiva. A questo proposito, la difesa privata ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'iniziativa economica privata può essere sì limitata, ma solo in ragione di interessi di ordine superiore, economici o sociali, che assumono rilievo a livello costituzionale, restando in ogni caso decisivo il necessario e ragionevole bilanciamento che il legislatore operi tra questa e gli interessi nel caso concreto confliggenti (sentenza n. 393 del 2000).
Nella fattispecie in esame, ci si troverebbe invece di fronte ad una situazione di vero e proprio blocco dell'attività economica: non si tratterebbe, quindi, di una mera compressione dell'attività, ma della totale esclusione della possibilità di esercizio della attività stessa per un periodo non predeterminato. In ciò, dovrebbe ravvisarsi una lesione del generale principio di proporzionalità, il quale non consentirebbe in alcun caso che la compressione di una situazione soggettiva si spinga oltre quanto strettamente necessario per tutelare gli interessi considerati, sino a imporre una restrizione all'attività economica che risulti assoluta e protratta per un tempo illimitato, o il cui termine non sia configurato come perentorio e di durata ragionevole, ma sia lasciato all'arbitrio dell'amministrazione.

Pur non negando che l'attività di installazione di impianti pubblicitari possa essere sottoposta al controllo da parte dell'ente locale al fine del rispetto dei valori urbanistici (estetici, ambientali e di decoro dell'assetto urbano) cui esso è preposto, né che l'esercizio di tale potere possa, a sua volta, essere oggetto di una pianificazione comunale, in modo da offrire all'ente locale parametri obiettivi per i suoi interventi e al privato criteri di orientamento per la propria attività, la parte privata conclude affermando che l'omessa approvazione dell'atto di pianificazione non potrebbe mai precludere un'attività economica di per sé non rientrante nei divieti di cui all'art. 41, secondo comma, Cost., ma oggetto di disciplina ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

3. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, in primo luogo, che la questione sia dichiarata inammissibile, dal momento che con essa si solleciterebbe un intervento additivo consistente nella determinazione di un termine da introdurre nell'art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 507 del 1993, e cioè lo svolgimento di una funzione che sarebbe propria del legislatore in considerazione degli interessi pubblici che lo stesso remittente riconosce esistenti e meritevoli di tutela.

Nel merito, la questione sarebbe anche infondata, in quanto proprio l'esistenza di quegli interessi pubblici darebbe ragione della particolare ponderazione valutativa richiesta ai Comuni nell'emanazione del provvedimento amministrativo generale nel proprio ambito territoriale, e giustificherebbe la mancata previsione di un termine che, del resto, non potrebbe non avere natura ordinatoria.

4. - In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato una memoria illustrativa, con la quale insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

La difesa richiama in primo luogo una recente pronuncia della Corte di cassazione, nella quale si afferma che la pubblicità rientra nella libertà di iniziativa economica privata, che è tutelata dall'art. 41 Cost.; ciò vorrebbe dire, ad avviso della parte, che essa è attività economica libera quanto all'iniziativa e che tale resta quando il suo svolgersi non contrasti con i valori indicati nell'art. 41, secondo comma, Cost. e nei limiti in cui non sia oggetto di programmazione e controllo (e cioè di conformazione) imposti da provvedimenti legislativi adottati ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

Ricorda poi la giurisprudenza di questa Corte in materia di vincoli di inedificabilità, e in particolare il principio secondo cui solo entro i limiti della non irragionevolezza può riconoscersi l'ammissibilità sul piano costituzionale di proroghe in via legislativa degli stessi, e quella del Consiglio di Stato, secondo cui l'obbligo della temporaneità dei vincoli urbanistici potrebbe ritenersi assolto nel caso in cui la legge stabilisca misure di salvaguardia in attesa dell'emanazione dei piani regolatori, prevedendo misure sostitutive nei confronti degli enti inadempienti.

Nella sua memoria la parte privata contesta inoltre l'impostazione difensiva dell'Avvocatura dello Stato, in quanto non terrebbe conto del fatto che, nella specie, sono coinvolte anche situazioni soggettive private protette costituzionalmente e che è in discussione non il potere di pianificazione dell'amministrazione, ma solo l'effetto che dalla mancata adozione del piano generale deriverebbe, e cioè l'indefinito protrarsi dell'impedimento all'esercizio dell'attività economica. Si concretizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata lesione della posizione del privato senza che la responsabilità dell'amministrazione pubblica venga in alcun modo sanzionata.

La difesa privata ritiene quindi giustificati gli sforzi interpretativi compiuti da diversi TAR, i quali, avvertita l'irrazionalità e l'ingiustizia di una disposizione che trasforma un colpevole ritardo dell'amministrazione nell'attività pianificatoria in un irreparabile pregiudizio per gli operatori del settore, hanno rifiutato una interpretazione meramente letterale della disposizione stessa e, richiamando il dovere di una interpretazione adeguatrice, hanno ritenuto l'esistenza di un obbligo per l'amministrazione comunale di svolgere l'attività autorizzatoria anche in mancanza del piano generale degli impianti pubblicitari ovvero hanno ritenuto applicabile all'adozione di tale piano il medesimo termine stabilito dall'art. 36, comma 2, per l'adozione del regolamento comunale per la pubblicità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 507 del 1993.

Diritto

1 - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), nella parte in cui dispone che il Comune non possa autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale degli impianti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo. Tale disposizione, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione, in quanto, non prevedendo alcun termine entro il quale il Comune deve provvedere all'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari ( a differenza di quanto dispone il comma 2 dell'art. 36 del citato decreto legislativo per l'adozione del regolamento comunale (avrebbe l'effetto di comprimere in maniera indeterminata nel tempo, e non correlata ad alcun pubblico interesse, la libera iniziativa economica.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria trae origine dal diniego opposto dal Comune di Genova alla richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario su un sottoponte ferroviario sito in quel Comune, diniego motivato con la mancata approvazione, al momento della domanda, del piano generale degli impianti pubblicitari previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 507 del 1993.

2. - La questione non è fondata.

Il decreto legislativo n. 507 del 1993, nel dettare la nuova normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ha previsto, all'art. 3, che il Comune, con un apposito regolamento, debba fra l'altro determinare la quantità e la tipologia degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nonché i criteri per la elaborazione del piano generale degli impianti. Il successivo art. 36, sotto la rubrica norme transitorie, ha poi fissato al 30 giugno 1994 il termine entro il quale l'anzidetto regolamento doveva essere approvato (termine prorogato al 30 settembre 1995 dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349). Il comma 8 dell'art. 36, oggetto della presente questione di legittimità costituzionale, al fine di contemperare l'esercizio dell'attività pubblicitaria effettuata mediante la installazione di cartelloni con l'esigenza di pianificazione degli impianti in ambito comunale, ha disposto che "il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3".

La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l'installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte.

3. - È erronea la premessa interpretativa dalla quale il remittente procede, secondo cui nell'anzidetta disciplina non sarebbe previsto un termine entro il quale i Comuni debbano adottare il piano generale degli impianti, che condiziona, a sua volta, l'adozione dei singoli provvedimenti autorizzatori.

L'art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), applicabile anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, impone alle pubbliche amministrazioni l'onere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve essere concluso, quando non siano la legge o il regolamento a stabilire tale termine. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non operino questa scelta, nella quale la durata del procedimento può essere commisurata alla sua maggiore o minore complessità, il termine è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal momento del ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte.
Nella specie, il dovere della amministrazione comunale di dotarsi del piano generale degli impianti pubblicitari è divenuto operante nel momento in cui è stato approvato il regolamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993; né risulta che l'amministrazione, avvalendosi del potere attribuitole dal richiamato art. 2 della legge n. 241 del 1990, abbia stabilito il termine entro il quale dovesse essere adottato il piano degli impianti concernente anche la cosiddetta pubblicità ferroviaria, vale a dire quella che si effettua in ambito ferroviario mediante l'installazione di impianti pubblicitari visibili dalla pubblica via. È quindi applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, che in via suppletiva pone a carico della pubblica amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro trenta giorni, trascorsi i quali la medesima pubblica amministrazione è inadempiente.

Questa Corte, attenendosi peraltro alla chiara lettera della legge n. 241 del 1990, ha già affermato che il termine di trenta giorni, stabilito in via suppletiva e in una misura tale da sollecitare l'amministrazione a provvedere, riguarda ogni tipo di procedimento, sia ad iniziativa d'ufficio che di parte, "a prescindere dall'efficacia ampliativa o restrittiva della sfera giuridica dei destinatari dell'atto" (sentenza n. 262 del 1997). Nella stessa sentenza ha altresì precisato che la mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l'ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del danno all'esecuzione del giudicato che abbia accertato l'inadempienza della pubblica amministrazione).
4. - Il fatto che nel quadro normativo poc'anzi delineato sia comunque individuabile un termine entro il quale il Comune deve dotarsi del piano generale degli impianti e non resti senza sanzione l'eventuale inadempienza, consente di concludere che al diritto di iniziativa economica è assicurata una protezione adeguata e pertanto di escludere che i privati possano essere autorizzati alla installazione di cartelli pubblicitari in mancanza di pianificazione territoriale. L'opposta opinione comporterebbe la completa vanificazione di quel livello generale di tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi dal contrastare con l'art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell'iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2002.


8

Corte costituzionale, 10 giugno 1994, n. 232


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre
1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale
prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,
convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle
misure di cui allo stesso articolo 18, promosso con ordinanza emessa
il 17 giugno 1993 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile
vertente tra la {s.p.a. I.G.A.P.} ed il Comune di Cagliari,
iscritta al n.746 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale
dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione della {s.p.a. I.G.A.P.};
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.

Fatto

1. - Nel procedimento vertente tra l'{I.G.A.P. Impresa Affissioni e Pubblicità_ s.r.l.} e il Comune di Cagliari in relazione all'adeguamento dell'aggio e del minimo garantito per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità_ e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 17 giugno 1993 e pervenuta alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art.1 del regio decreto- legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Rileva il giudice a quo che la fattispecie in questione rientra nella figura dell'arbitrato (e non invece dell'arbitraggio), imposto dalla legge come obbligatorio e non rimesso invece agli accordi tra le parti; e che il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica amministrazione), non assicura la garanzia di indipendenza e di imparzialità di cui invece dispone il giudice ordinario. Ritiene pertanto il Tribunale rimettente che la previsione di legge si ponga in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), con la riserva di giurisdizione di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con il divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali di cui all'art.102, secondo comma, della Costituzione, nonché con il diritto alla difesa delle parti, di cui all'art. 24 della Costituzione.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte ha presentato atto di costituzione la {I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicità s.p.a.}, in data 16 febbraio 1994, chiedendo che la questione sia accolta.

Diritto

1. - É stata sollevata questione di legittimità_ costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art. 1 del regio decreto- legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità_à e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
A parere del giudice rimettente, tale normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 25 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto due distinti profili (per ciò che si deduce dalla motivazione dell'ordinanza): in primo luogo, in quanto la disposizione introduce nell'ordinamento un'ipotesi di arbitrato obbligatorio;
in secondo luogo, in quanto il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica amministrazione), non garantirebbe circa i requisiti di indipendenza e di imparzialità_ di cui invece dispone il giudice ordinario.
Sebbene dunque dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non sia specificato con chiarezza il rapporto tra la disposizione rinviante e quella rinviata, sembra tuttavia evidente, in base all'andamento complessivo dell'ordinanza, che il giudice a quo intende sollevare due distinte questioni: la prima riguardante la norma rinviante, nella parte in cui introduce una forma di arbitrato obbligatorio; la seconda relativa alla norma rinviata, sospettata di autonomo contrasto con i parametri costituzionali invocati anche nel caso che alla commissione di cui trattasi si faccia ricorso volontariamente dalle parti.

2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di costituzione dell'{I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicità_ s.p.a.}, in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - La prima delle due questioni, relativa all'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, é fondata.
Come in più_ occasioni affermato da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 206 e n. 49 del 1994), l'istituto dell'arbitrato non é costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volontà_ delle parti: soltanto in tale circostanza, infatti, sono consentite deroghe al fondamentale principio della statualità_ della giurisdizione.
Nel caso di specie, invece, il rinvio della controversia ad una commissione arbitrale stabilita per legge é operato direttamente dalla disposizione oggetto della presente questione, prescindendo da qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti interessate.
Risulta pertanto evidente come tale disposizione si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
4. - Risolta nel senso indicato la prima questione, la seconda, relativa alla norma rinviata (art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n.36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n.460) non ha più ragion d'essere.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità_ costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/06/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/06/94.


9

Corte costituzionale, 26 giugno 1991, n. 299


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Ettore GALLO,
Giudici
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo
comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre
1990 dal Pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di
{Puiatti Mario} ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.

Fatto-Diritto

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, in cui gli imputati erano accusati di aver staccato alcuni manifesti fatti affiggere dal Sindaco per celebrare la festività del 4 novembre, il Pretore di Pordenone, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art.3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce chi stacca, lacera o rende inservibili od illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili od ecclesiastiche;
che a parere del giudice rimettente, poiché la norma sanziona, al secondo comma, la medesima condotta con riguardo alle affissioni compiute da privati <nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità>, l'assenza di tale specificazione al comma precedente indurrebbe a ritenere punibile anche chi danneggi le affissioni effettuate dall'autorità al di fuori dei luoghi e al di la dei modi consentiti, con conseguente violazione del principio di eguaglianza;
che, in particolare, quando la pubblica Amministrazione agisca iure privatorum, non si giustificherebbe la punibilità di chi stacchi o laceri affissioni compiute in luoghi e in modi non consentiti dalla legge;
che <ancor più stridente> risulterebbe il vulnus del precetto costituzionale con riguardo alle autorità ecclesiastiche, in quanto a queste ultime si verrebbe ad accordare una tutela privilegiata di tutte le affissioni, in qualunque modo e luogo avvengano e non soltanto di quelle effettuate all'esterno o all'interno degli edifici destinati al culto; che e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la inammissibilità per irrilevanza della questione concernente l'autorità ecclesiastica e per l'infondatezza di quella riguardante l'autorità civile; che la difesa dello Stato osserva su quest'ultimo punto come il Pretore rimettente muova da un presupposto erroneo in quanto la mancata precisazione circa i luoghi consentiti di cui al primo comma deriverebbe dalla presunzione che la pubblica Amministrazione agisca lecitamente, con la conseguente non riferibilità alla stessa, ma ad atti degli incaricati, di affissioni eseguite contra legem.

Considerato che la questione, così come prospettata, concerne due distinti profili, attinenti alle affissioni rispettivamente effettuate dall'autorità ecclesiastica e dalla pubblica Amministrazione; che il primo aspetto risulta assolutamente irrilevante nel giudizio a quo, ove l'imputazione riguarda alcuni manifesti con cui il Comune intendeva celebrare una festività civile, onde la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
che, in secondo luogo, anche enti, amministrazioni ed autorità pubbliche sono tenuti ex art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n.166, a compiere affissioni esclusivamente in appositi spazi, preventivamente individuati, secondo le dettagliate procedure di cui agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639; che, pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a <modi e luoghi consentiti >, la ratio del primo comma dell 'art. 664 del codice penale e identica a quella del comma successivo, con le medesime conseguenze in tema di esclusione della punibilità;
che, pertanto, la questione e, sotto tale profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità ecclesiastiche, sollevata, in relazione all'art.3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità civili, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/06/91.

Ettore GALLO, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/06/91.


10

Corte Costituzionale, 04 febbraio 2000, n. 29


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito
in legge 8 agosto 1985, n. 431, promosso con ordinanza emessa il 2
dicembre 1998 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico
di Caruso Daniela, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1999.

Fatto-Diritto

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 (r.o. n. 261 del 1999), nel corso di un procedimento penale nel quale era chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma;
che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione, rimandando alla nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1 dello stesso d.l. n. 312 del 1985, che individua i beni oggetto di tutela per categoria; che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo e conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni ed istanze; che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9 della Costituzione, giacché il valore estetico culturale risulterebbe individuato e riconosciuto non in quanto effettivamente sussistente in relazione alle caratteristiche proprie del bene stesso, ma attraverso la utilizzazione di caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche; che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso d.l. n. 312 del 1985.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985 è già stata risolta in riferimento ai medesimi parametri invocati nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per taluni profili, ordinanze nn. 158 e 316 del 1998);

che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000


11

Corte Costituzionale, 23 dicembre 1998, n. 437


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del
d.lgs.lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi
di olivo), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1998 dal
Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra V.
F. ed altro e la Regione Toscana, iscritta al n. 332 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Fatto-Diritto

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza del 23 gennaio 1998, nel corso di un giudizio di opposizione contro l'ingiunzione, emessa dal Presidente della Giunta della Regione Toscana, di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'estirpazione, non preventivamente autorizzata, di alcune piante di olivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
che la norma denunziata prevede l'applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria "per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute" in danno di "chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione" e che, secondo il Pretore, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, "è pacifico che nel momento in cui le piante sono state estirpate l'autorizzazione mancava" e che, "se la previsione di una sanzione in misura fissa fosse conforme a Costituzione", sarebbe inammissibile la domanda diretta ad ottenerne la riduzione; che, ad avviso del giudice a quo, nonostante la Corte abbia già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma denunziata, quest'ultima appare in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto "la previsione di una sanzione pecuniaria fissa commisurata al valore ed al numero degli alberi abbattuti" non permette di tenere conto di circostanze quali il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, ovvero il reimpianto di un numero di piante pari a quello estirpato e, inoltre, la rigidità della sanzione imporrebbe l'eguale trattamento di situazioni che possono essere diverse e sarebbe altresì irragionevole che la sanzione non sia articolata tra un valore minimo ed uno massimo; che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito che la questione è infondata;
che, secondo la difesa erariale, poiché la finalità della norma è di tutelare il patrimonio olivicolo nazionale, è ragionevole sia che il taglio delle piante possa essere effettuato soltanto dopo avere ottenuto la preventiva autorizzazione, sia che l'eventuale loro reimpianto non sia causa di esclusione della responsabilità per l'illecito amministrativo, in quanto quest'ultimo si consuma per il solo fatto dell'estirpazione in mancanza del provvedimento abilitativo, essendo la valutazione della necessità ed opportunità della sostituzione degli alberi riservata all'amministrazione competente.

Considerato che questioni concernenti la norma denunziata, sollevate in riferimento anche al parametro dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e sotto profili in larga parte coincidenti con quelli dedotti dal Pretore di Firenze, sono state dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze n. 250 del 1992 e n. 502 del 1987; che in queste ultime decisioni si è osservato che il modello di sanzione amministrativa proporzionale, graduata in riferimento all'entità oggettiva della violazione ed al valore del bene tutelato, non vulnera il principio di ragionevolezza (ordinanza n. 159 del 1994), tanto più che il giudice dell'opposizione, usando gli strumenti offerti dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, può anche valutare la congruenza della base di calcolo della sanzione (ordinanza n. 250 del 1992);
che la previsione di una sanzione proporzionale consente anche il pagamento in misura ridotta (sentenze n. 187 del 1996 e n. 152 del 1995), il quale, in riferimento al caso in esame, è espressamente previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, della legge della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, purché siano osservate le modalità ed il termine a tale fine stabiliti; che, ai fini della valutazione discrezionale della compatibilità dell'attività di espianto con l'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio olivicolo, la norma impugnata subordina il taglio delle piante di olivo ad apposita autorizzazione, che non irragionevolmente è "preventiva", in quanto costituisce una condizione di legittimità dell'intervento di espianto, all'esito di un procedimento amministrativo di ponderazione tra l'interesse privato del richiedente e gli interessi pubblici coinvolti; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998


12

Corte costituzionale, 18 ottobre 1996, n. 341


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Mauro FERRI
Giudici
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 3 ottobre 1995, depositato in cancelleria il
12 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
deliberazione adottata, in forma di ordine del giorno, dal Consiglio
regionale della Sardegna il 27 luglio 1995, con la quale il predetto
Consiglio "decide di considerare definitivi i provvedimenti emanati
nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia
paesistica" e "impegna la Giunta regionale ad adottare comportamenti
conseguenti con il Ministero per i beni culturali e ambientali,
mutando la prassi da ultimo seguita" ed iscritto al n. 32 del
registro conflitti 1995.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il Giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il ricorrente, e
l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in relazione all'ordine del giorno del Consiglio regionale, adottato il 27 luglio 1995, con il quale il Consiglio stesso "decide di considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica" e "impegna la Giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita".

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione dello statuto regionale, dell'art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 27 giugno 1983, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), assumendo che la deliberazione del Consiglio regionale si riferirebbe al potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, disciplinato dalla legge n. 431 del 1985, di annullare, entro il termine di 60 giorni, le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni (nulla-osta paesistico) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 (Protezione delle bellezze naturali).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ordine del giorno del Consiglio regionale conterrebbe non solo una inequivocabile dichiarazione negatoria della competenza statale, ma, altresì, un intento dispositivo, in quanto vincolerebbe la Giunta ad esercitare la funzione amministrativa delegata in modo consequenziale a tale negazione, mutando la "prassi" dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle autorizzazioni paesistiche al Ministro.

In tal modo, l'atto impugnato sarebbe senz'altro lesivo delle competenze statali, dal momento che le disposizioni della legge n. 431 del 1985, che le contemplano, avrebbero valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale e costituirebbero quindi un limite all'esercizio delle competenze regionali (anche esclusive).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda, infine, la giurisprudenza della Corte costituzionale, che sarebbe contraria al riassorbimento della tutela del paesaggio nella materia urbanistica, proprio per evitare che vengano vanificati i poteri di controllo ministeriali, posti dalla legge n. 431 del 1985 ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici.

2.- Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Ad avviso della Regione, il ricorso sarebbe innanzi tutto inammissibile per la evidente inidoneità dell'atto impugnato (l'ordine del giorno del Consiglio regionale) a ledere le attribuzioni costituzionali dello Stato.
Secondo la difesa regionale, ai sensi dell'art. 47 dello statuto speciale e dell'art. 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), spetterebbe esclusivamente alla Giunta e al suo Presidente l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, di conseguenza, lo Stato, che per le funzioni delegate manterrebbe in ogni caso anche i poteri sostitutivi di cui all'art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 480 del 1975 ed all'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 348 del 1979, avrebbe come unico interlocutore l'Esecutivo regionale. Invece, al di là del contenuto dell'ordine del giorno del Consiglio, che, ad avviso della difesa della Regione, potrebbe anche non implicare l'omissione della comunicazione delle autorizzazioni paesaggistiche al Ministero, non potrebbe non rilevarsi che l'ordine del giorno stesso costituirebbe un mero atto interno al rapporto politico fiduciario che intercorre tra il Consiglio regionale e la Giunta, ai sensi dell'art. 37 dello statuto. Del resto, il regolamento interno del Consiglio regionale sardo, approvato il 22 luglio 1988, disciplinerebbe, all'art. 120, l'ordine del giorno, senza attribuirgli alcuna particolare efficacia; quest'ultima non potrebbe essere, di conseguenza, che quella riconosciuta tradizionalmente nel diritto parlamentare a tale strumento di indirizzo: vincolare politicamente il Governo nell'ambito del rapporto fiduciario.

L'ordine del giorno, pertanto, non avrebbe alcuna rilevanza esterna, nè alcuna efficacia giuridica; la sua inosservanza non sarebbe, poi, nemmeno sanzionata, perché a tale fine occorrerebbe attivare un diverso ed autonomo procedimento, volto a far valere la responsabilità politica dell'esecutivo.

I principii tratti dal diritto parlamentare, ad avviso della Regione, varrebbero anche nel presente caso, tenuto conto che l'ordine del giorno impugnato si limiterebbe a contenere una interpretazione della legge, di per sé non vincolante per la Giunta. Fin quando questa non si conformi a quanto chiesto nell'ordine del giorno, omettendo di comunicare le autorizzazioni paesaggistiche al Ministro per i beni culturali, non potrebbe ritenersi, quindi, esistente alcuna manifestazione esterna di volontà della Regione, in grado di determinare una lesione delle competenze statali.

Il conflitto sarebbe, pertanto, inammissibile anche per mancanza dell'imprescindibile requisito della attualità, come definito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: l'ordine del giorno non avrebbe, infatti, efficacia o rilevanza esterna ed esprimerebbe unicamente la pretesa politica del Consiglio che la Giunta eserciti in un certo modo una competenza che spetta solo ad essa esercitare.
Quanto al merito, la Regione rileva che l'ordine del giorno del Consiglio altro non farebbe che affermare una determinata interpretazione di atti legislativi statali. Il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, infatti, avrebbe delegato alla Regione stessa le funzioni amministrative dello Stato in materia di protezione delle bellezze naturali, ivi compreso il potere di concedere autorizzazioni paesaggistiche (art. 57), ed al contempo avrebbe stabilito la definitività degli atti emanati nell'esecuzione di funzioni delegate (art. 4); tali atti, di conseguenza, non sarebbero più soggetti a procedure di riesame da parte dello Stato, ed in particolare, le autorizzazioni paesaggistiche non sarebbero soggette ai poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali, disciplinati dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985.
3.- Hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la Regione Sardegna.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che l'ordine del giorno impugnato non avrebbe natura meramente interpretativa della legislazione statale, come vorrebbe, invece, la difesa regionale; la parte interpretativa costituirebbe, a suo avviso, solo la premessa per una inequivocabile affermazione di una competenza esclusiva della Regione ed una correlativa negazione del potere statale di annullamento, rilevanti e sufficienti per l'elevazione del conflitto.

Il potere di annullamento ministeriale, anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non potrebbe essere esercitato senza la collaborazione della Regione, il procedimento che lo contempla costituirebbe fase integrativa del procedimento di autorizzazione, di competenza della Regione, e il suo termine iniziale dipenderebbe proprio dalla comunicazione regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea, infine, che per l'esecuzione da parte della Giunta della delibera consiliare sarebbe sufficiente una mera omissione e che ciò menomerebbe la competenza statale, quanto meno sotto il profilo della certezza di un suo pacifico e regolare esercizio.
4.- La Regione Sardegna sostiene, a sua volta, che il ricorso governativo avrebbe carattere di mera prevenzione, essendo stato proposto senza che vi fosse alcun comportamento omissivo in materia da parte della Giunta e, per di più, in relazione ad un atto interno all'organizzazione regionale. Nel caso di specie mancherebbe, poi, anche il requisito dell'"incidenza certa ed attuale in ordine alla competenza ritenuta lesa", presupposto essenziale perché possa configurarsi un conflitto. Il difetto di attualità sarebbe, inoltre, dimostrato, secondo la Regione, dal comportamento tenuto dall'Amministrazione regionale successivamente alla data di approvazione dell'ordine del giorno impugnato; comportamento che sarebbe comprovato da decreti di annullamento emanati dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
La Regione Sardegna ribadisce, infine, l'infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, perché, se pure la Regione omettesse di comunicare al Ministero le autorizzazioni paesaggistiche, ciò non determinerebbe una lesione della attribuzioni statali. Infatti, l'art. 4 del d.P.R. n. 348 del 1979, dopo aver stabilito la definitività degli atti emanati dalla Regione nell'esercizio delegato di funzioni amministrative, dispone che sia il Governo a decidere quali atti la Regione sia tenuta a comunicare; non essendo stata data attuazione a tale norma, non vi sarebbe, per la Regione, obbligo di comunicazione degli atti di autorizzazione paesaggistica.

5.- Nel corso dell'udienza pubblica del 25 giugno 1996, nella quale le parti hanno svolto oralmente le rispettive difese, l'Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto di poter depositare nuova documentazione. La difesa della Regione Sardegna si è opposta, sicché di tale documentazione non è possibile tenere conto.

Diritto

1.- Oggetto del conflitto di attribuzione, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Regione Sardegna con il quale si è deciso di "considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica" e di impegnare "la Giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita".
Dal contesto della delibera risulta chiaro che l'intendimento è quello di sottrarre i provvedimenti regionali in materia paesistica e, in particolare, le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delegate alle Regioni, all'esercizio dei poteri statali di controllo stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (annullamento da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali della autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione); e ciò sulla premessa che nei piani territoriali regionali l'aspetto paesistico sia strettamente connesso con quello urbanistico, in relazione al quale la Regione è titolare di potestà legislativa esclusiva. Il mutamento di prassi nei rapporti con il Ministero per i beni culturali e ambientali al quale la Giunta viene impegnata consiste, evidentemente, nell'omettere la trasmissione dei provvedimenti adottati al detto Ministero, così da impedire l'esercizio dei controlli statali.
2.- Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione, secondo la quale un ordine del giorno del Consiglio regionale non sarebbe idoneo a ledere le attribuzioni dello Stato, in quanto atto "interno", privo di rilevanza nei confronti di queste e destinato ad esaurire i suoi effetti nell'ambito delle relazioni politiche tra Consiglio regionale e Giunta. Dagli artt. 47 dello statuto speciale e 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, risulterebbe infatti che l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione spetterebbe alla Giunta ed al suo Presidente, sicché, secondo questa prospettazione difensiva, solo in conseguenza di provvedimenti imputabili agli organi dell'esecutivo regionale, e non anche per effetto di ordini del giorno votati dal Consiglio, potrebbe prodursi una lesione delle attribuzioni dello Stato.

3.- L'eccezione è infondata.

Si può consentire con la difesa della Regione Sardegna che un ordine del giorno del Consiglio il quale impegni l'esecutivo regionale ad assumere determinati comportamenti non crei un vincolo giuridico "esterno";
tanto meno lo crea - si deve aggiungere - quando si verta in materia di competenza amministrativa delegata, in relazione alla quale sia previsto (art. 47 dello statuto) che il potere di direzione spetti al Presidente della Giunta, che deve conformarsi alle istruzioni del Governo. L'attività successiva dell'esecutivo regionale non sarebbe censurabile, sotto il profilo della sua legittimità, solo perché esercitata in contrasto con l'orientamento espresso dal Consiglio regionale; altrimenti l'ordine delle competenze fissato nell'art. 47 dello statuto ne risulterebbe alterato: sarebbe infatti il Consiglio e non il Presidente della Giunta a dirigere - per di più in piena autonomia dallo Stato - l'esercizio di tali funzioni.

E tuttavia, anche se insuscettibile di vincolare giuridicamente l'esercizio dell'attività amministrativa della Regione, un ordine del giorno come quello in oggetto, con il quale la Giunta venga impegnata ad osservare un determinato comportamento nei rapporti con lo Stato, non resta privo di rilievo giuridico e non può essere considerato, in sede di conflitto di attribuzione, come se non fosse stato adottato.

Esso, in base alla regola statutaria secondo la quale la Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio, il cui voto di sfiducia ne determina le dimissioni (art. 37 statuto reg.Sardegna), fa sorgere per la Giunta e per il suo Presidente un vincolo politico ad attenersi agli indirizzi consiliari; e, trattandosi di un vincolo tendente a precludere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'esercizio di qualsiasi potere in materia, è astrattamente configurabile una menomazione dell'attribuzione statale sotto il profilo della certezza del suo esercizio.
Nella prospettazione del ricorrente, alla Regione è infatti richiesto, nella specie, l'adempimento di un dovere di informazione, espressivo a sua volta del più generale dovere di leale cooperazione.

Il dovere di lealtà, al quale devono essere improntati i rapporti tra Stato e Regione, trova la sua naturale sfera di incidenza proprio là dove l'assetto delle competenze dei due enti comporti un reciproco condizionamento delle funzioni, nel senso che il potere spettante all'un soggetto non possa essere esercitato quando l'altro non adempia ai propri compiti. Viene allora in gioco con il massimo risalto la necessità di un permanente fattore di composizione di un disegno autonomistico che è basato sì sulla distinzione e sull'articolazione delle competenze, ma anche, talvolta, sulla loro interferenza e sul loro reciproco legame. Ed è questa la funzione propria del principio di leale cooperazione, il quale opera pertanto in una dimensione che è anche, se non prevalentemente, politico- costituzionale, nel senso che qualifica, prima ancora delle rispettive posizioni giuridiche dello Stato e della Regione, il contesto entro il quale devono svolgersi le relazioni tra i due enti.

Tale principio - alla cui osservanza non può certo sottrarsi il Consiglio regionale che, quale organo di rappresentanza politica della Regione, ne è, se possibile, ancor più strettamente avvinto - può risultare leso anche in presenza di atti che, pur senza generare alcuna immediata alterazione dell'ordine delle competenze, non abbiano il valore di una semplice opinione, confinabile nella sfera del pregiuridico, ma vadano ad incidere, in quanto produttivi di un vincolo - seppure meramente politico - sul contesto di lealtà e trasparenza entro il quale devono appunto essere esercitate le rispettive competenze ed adempiuti i reciproci doveri.

Anche un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno, è dunque idoneo, in astratto, a menomare competenze costituzionalmente attribuite allo Stato o alla Regione, ed è nella specie evidente l'interesse attuale dello Stato a che sia rimosso l'atto consiliare in questione.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte ricordato che il paesaggio costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un valore etico- culturale che trascende la competenza della Regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni e, in primo luogo, lo Stato e le Regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di cooperazione leale (sentenze n. 379 del 1994, n. 302 del 1988, n.359 e n. 94 del 1985, n. 239 del 1982 e n. 141 del 1972).

Non può essere condivisa l'obiezione secondo la quale, vertendosi in materia di funzioni amministrative delegate, i provvedimenti relativi sarebbero da considerare definitivi e, in quanto tali, non soggetti a riesame, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Premesso che in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative delegate trova applicazione - in forza del rinvio effettuato dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 348 del 1979 - l'art. 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, che contempla poteri statali sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento da parte degli organi regionali competenti, si deve rilevare che il regime giuridico dei provvedimenti regionali in materia paesaggistica è definito esaustivamente dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il quale pone l'obbligo di comunicazione di tali provvedimenti al Ministero per i beni culturali e ambientali, proprio ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo.
Questa Corte ha da tempo chiarito che i poteri ministeriali di cui alla legge n. 431 del 1985 sono posti ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), come norme fondamentali di riforma economico- sociale, in conformità, del resto, alla esplicita e, in questo caso, pertinente autoqualificazione contenuta nell'art. 2 della stessa legge (sentenze n. 437 del 1991 e n. 151 del 1986).
Di fronte a una così lampante volontà di sancire un obbligo di comunicazione - peraltro funzionale all'esercizio di poteri statali di controllo - a carico di tutte le Regioni, anche di quelle ad autonomia speciale, non vale opporre - come fa la difesa della Regione - che il Governo della Repubblica non avrebbe proceduto alla individuazione delle classi di atti da comunicare, ai sensi dell'art. 4 del decreto di attuazione del 1979: l'individuazione, in questo caso, è puntualmente intervenuta ope legis. E come le disposizioni legislative statali che prevedono doveri di comunicazione e poteri ministeriali di controllo non possono essere derogate, modificate o sostituite da leggi regionali, così, a maggior ragione, non possono essere violate dalla Regione nell'esercizio di potestà amministrative delegate. Tanto meno ne può essere resa dubbia l'effettività dal Consiglio regionale che, insieme agli altri organi direttivi della Regione, è destinatario di un dovere costituzionale di lealtà verso lo Stato.

Non può quindi ritenersi ingiustificata la pretesa dello Stato - positivamente fondata nell'art. 1 della legge n. 431 del 1985 - che sia tutelato il suo diritto ad ottenere informazioni finalizzate alla protezione del paesaggio. Negare tale diritto, seppure in un atto non giuridicamente vincolante del Consiglio, che, in teoria, potrebbe essere disatteso dall'esecutivo regionale senza conseguenze pregiudizievoli sul piano della stretta legalità - al che peraltro non sembra orientata la Giunta regionale, nel caso di specie, stante la dichiarazione di accoglimento dell'ordine del giorno, effettuata dal suo rappresentante in Consiglio (resoconto della seduta antimeridiana del 27 luglio 1995 del Consiglio regionale della Sardegna) - significa, comunque, rendere incerto e aleatorio l'esercizio della competenza statale e, quindi, menomarla.
Al rilievo contenuto nella parte motiva dell'ordine del giorno che ha fatto sorgere il conflitto, secondo cui i controlli statali in materia di paesaggio sarebbero suscettibili di ritardare notevolmente l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (come la documentazione prodotta dalla difesa regionale dimostra essere talora avvenuto), si deve rispondere che la Regione non è sprovvista di tutela nei confronti dei comportamenti dello Stato non ispirati a criteri di correttezza. Il principio di leale cooperazione non opera infatti in modo unidirezionale: al dovere della Regione di comunicare immediatamente i provvedimenti adottati e la documentazione sulla quale essi si fondano, corrisponde il dovere dello Stato di non determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con richieste di documentazione pretestuose, dilatorie o tardive, suscettibili di menomare l'esercizio delle attribuzioni regionali interferenti con la tutela del paesaggio.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione Sardegna, e per essa al Consiglio regionale, decidere di considerare definitivi, nei confronti del Ministro per i beni culturali ed ambientali, i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica, ed impegnare la Giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti, mutando la prassi di comunicare al Ministero per i beni culturali e ambientali le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);

e conseguentemente annulla l'ordine del giorno del Consiglio regionale della Sardegna approvato nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/10/96.

Depositata in cancelleria il 18/10/96.


13

Corte costituzionale, 26 febbraio 1990, n. 85


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 18 maggio
1989, n. 183, dal titolo: <Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo> promossi con ricorsi delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e delle Province autonome di
Bolzano e Trento, notificati il 24 giugno 1989, depositati in
cancelleria il 28 e 30 giugno ed il 4 luglio successivi, iscritti ai
nn. 51, 52, 53 e 56 del registro ricorsi 1989. Visti gli atti di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
uditi gli Avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
Giorgio Berti per la Regione Veneto, Roland Riz e Sergio Panunzio
per la Provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida e Gualtiero
Rueca per la Provincia autonoma di Trento, e l'Avvocato dello Stato
Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Fatto

1.- Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno prospettato numerose questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
In via generale, la Regione Veneto e la Provincia di Trento osservano che l'intera legge sulla difesa del suolo, soprattutto laddove determina l'organizzazione e i poteri relativi ai bacini idrografici d'interesse nazionale, individua una serie di attribuzioni statali che, in parte, si sovraordinerebbero a quelle proprie delle regioni (e province autonome) espropriandole delle loro competenze o assoggettandole a indirizzi e misure di coordinamento di carattere cogente e, per altra parte, sarebbero disciplinate in assoluto spregio dei principio di "cooperazione" tra Stato e regioni (o province autonome). In ragione di tali considerazioni la Regione Veneto contesta la legittimità costituzionale dell'intera legge, in quanto globalmente diretta a porre una "orditura prevaricatrice" nei confronti delle autonomie regionali avente effetti "devastanti" sull'assetto istituzionale di queste ultime (considerato che i nove decimi del territorio regionale sarebbero ricompresi in bacini d'interesse nazionale). Su basi analoghe, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la medesima legge, oltreché nelle parti che poi saranno precisamente indicate, "in ogni altra parte in cui non viene attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia il ruolo che costituzionalmente le compete sugli oggetti in detta legge disciplinati".

Tutte le ricorrenti contestano l'art. 1, quinto comma, il quale prevede che "le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione". A loro avviso, sarebbe incostituzionale una doppia qualificazione delle stesse disposizioni come quella ora ricordata e, soprattutto, lo sarebbe l'estensione della qualificazione di riforma economico-sociale a tutte le norme contenute nella legge, comprese quelle di dettaglio, tanto più alla luce della giurisprudenza di questa Corte inaugurata dalla sentenza n. 219 del 1984.

La Regione Veneto e la Provincia di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, in quanto, subordinando le competenze legislative regionali o provinciali a "criteri, metodi, standards, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione" stabiliti con atti amministrativi, violerebbe le norme cui é vincolato l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. In particolare poi, la Provincia di Bolzano prospetta dubbi analoghi in ordine all'art. 4, primo comma, in quanto, a suo avviso, attribuirebbe al Presidente del Consiglio dei ministri la funzione di indirizzo e coordinamento senza prevedere la deliberazione dei Consiglio dei ministri o la delega di quest'ultimo al Presidente stesso (art. 3, secondo comma, l. n. 382 del 1975) e senza rispettare il principio di legalità. Per le medesime ragioni, la Provincia di Bolzano ritiene che sia illegittimo pure l'art. 9, ottavo comma, che conferisce al Consiglio dei direttori dei servizi tecnici nazionali un potere di coordinamento anche nei confronti dei servizi tecnici provinciali. Infine, la Provincia di Bolzano lamenta l'invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 8, n. 1, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) da parte dell'art. 9, nono comma, lett. a e b, che, prevedendo la riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali su base territoriale, avrebbe ad oggetto anche gli uffici tecnici trasferiti alle province autonome, sottoponendoli a indirizzi e misure di coordinamento disposti da istanze statali di natura amministrativa.

Un gruppo consistente di articoli sono impugnati perché ripartirebbero fra Stato e regioni le competenze in materia di difesa dei suoli violando le norme costituzionali e quelle di attuazione relative al regime dei suoli stessi. La Regione Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità dell'art. 12 nel suo complesso, in quanto, istituendo una nuova figura soggettiva statale (l'autorità dei bacini di rilievo nazionale) avente il compito di adottare il piano di bacino e di assicurare il coordinamento dei piani di risanamento a tutela delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, demanderebbe a un ufficio statale l'esercizio di funzioni amministrative spettanti alla regione o alla provincia. La sola Regione Veneto manifesta dubbi di legittimità costituzionale anche sugli artt. 13, primo e secondo comma, e 14, i quali, nel modificare il riparto di competenze fra Stato e regioni previsto agli artt. 89 e 91 del d.P.R. n. 616 del 1977, mirerebbero ad abrogare una disciplina emanata in diretta attuazione di un preciso dovere costituzionale e, pertanto, dotata di un rango superiore alle leggi organizzativi dello Stato. Ancora la Regione Veneto impugna gli artt. 17 e 18, i quali, nel sovraordinare i piani di bacino a ogni altra funzione, anche di programmazione, spettante alle regioni, violerebbero le competenze di queste ultime in materia di assetto del territorio, di opere di difesa, di utilizzo delle risorse idriche, nonché di disciplina dell'estrazione di materiali. Anche le Province di Trento e di Bolzano ritengono che le loro potestà legislative e amministrative siano lese dall'art. 17, tanto nella parte che riguarda la disciplina dei contenuti dei piani di bacino (comma terzo), quanto nella parte in cui é attribuito al piano di bacino valore di piano territoriale di settore (comma primo), coordinandolo con i programmi di uso del suolo e attribuendogli un carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti provinciali (commi quarto, quinto e sesto). La provincia di Trento impugna, inoltre, l'art. 22, sesto comma, laddove si prevede che l'approvazione del programma triennale d'intervento "produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità e alle intese di cui al citato art. 81", ritenendo tale disposizione in contrasto con le norme statutarie e di attuazione che le attribuiscono competenze legislative e amministrative in materia urbanistica. La stessa Provincia individua, inoltre, un ulteriore profilo di incostituzionalità nelle norme appena citate unite in combinato disposto con gli artt. 25 e 31, in quanto le ritiene lesive della propria autonomia finanziaria in relazione ai vincoli che ne conseguono sulla spesa pubblica. Infine, la Regione Veneto impugna l'art. 35, il quale, in relazione a quanto già previsto nell'art. 17, prevede che nei piani di bacino "possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate": questo articolo, per la Regione Veneto, comporterebbe un sovvertimento dei poteri regionali relativi alla definizione degli ambiti territoriali e alla costituzione dei consorzi per la gestione dei servizi pubblici.

La Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale degli artt. 14, terzo comma, 15, secondo comma, e 16, secondo comma, in quanto prevedono il trasferimento (anche futuro ed eventuale) o la delega di funzioni amministrative di cui la regione ricorrente sarebbe già titolare. L'art. 14, terzo comma, é impugnato anche dalla Regione Veneto, la quale prospetta il dubbio se sia legittimo sottoporre la regione a decisioni del Ministero dei lavori pubblici in ordine a competenze amministrative concernenti corsi d'acqua compresi nel suo territorio.
Un cospicuo numero di contestazioni riguarda il complesso di norme che disciplinano le forme di cooperazione fra Stato e regioni (o province autonome) in relazione al settore della difesa dei suolo. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia impugnano l'art. 4 in quanto prevede una serie di competenze e di attività imputate allo Stato che, pur incidendo sull'assetto del territorio delle rispettive regioni, non prefigurano alcuna forma di cooperazione con le regioni stesse. In particolare, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la previsione (primo comma, lett. b) dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri degli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale senza precisare che, quando questi atti incidano sull'idrografia del territorio veneto, si rende necessaria la partecipazione al predetto Consiglio del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ex art. 4, lett. a), del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469. La stessa ricorrente, poi, lamenta la mancata previsione dell'intesa fra lo Stato e la regione medesima in relazione: a) all'approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale incidenti nel suo territorio (primo comma, lett. c), con affermata violazione dell'art. 23 del d.P.R. 26 agosto 1985, n. 1116, che demanda al Presidente della Regione l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento; b) all'approvazione del programma nazionale di intervento, relativamente alle opere di competenza regionale da realizzare nel suo territorio. Per motivi analoghi, legati alla supposta interferenza con attribuzioni regionali o provinciali, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano impugnano l'art. 22, primo comma, che stabilisce la competenza dei Comitati istituzionali ivi previsti riguardo all'adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale senza prevedere il parere della regione o della provincia interessata quando quei programmi incidano sul territorio delle stesse. Ancora per violazione dei principi di cooperazione, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 25 avendo riguardo tanto al quarto che al quinto comma: in relazione al primo, contesta la mancata intesa con la regione in riferimento all'approvazione del programma nazionale d'intervento, articolato per bacini, e della ripartizione degli stanziamenti; in relazione all'altro comma, la contestazione é legata al rilievo che questo, prevedendo il parere obbligatorio dei Consiglio superiore dei lavori pubblici su opere di competenza regionale, verrebbe a ledere manifestamente le attribuzioni della ricorrente. Infine la Provincia di Bolzano ritiene leso il principio di leale cooperazione da parte dell'art. 28, il quale disciplina il distacco presso le segreterie dei comitati per la difesa del suolo di dipendenti delle regioni e delle province autonome senza prevedere l'intesa con queste ultime.
Un altro gruppo di questioni concerne i poteri di controllo regolati in varie norme della legge impugnata. La Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità dell'art. 4, primo comma, lett. a) ed e) e terzo comma, in quanto, presupponendo poteri di verifica e di controllo, anche sostitutivo, ovvero poteri di verifica sull'attuazione dei programmi di intervento delle regioni, violerebbe, l'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, il quale prevede, in relazione agli atti amministrativi regionali, soltanto il controllo della Corte dei conti. La Regione Veneto lamenta, invece, la violazione del sistema dei controlli previsti dall'art. 125 della Costituzione da parte dell'art. 21, terzo comma, il quale facoltizza le regioni a realizzare autonomamente opere e interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, ma sotto il controllo del Comitato di bacino.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano contestano, poi, alcune disposizioni che prevedono poteri sostitutivi, ritenendole non conformi ai requisiti costituzionali più volte indicati da questa Corte e, in particolare, a quello della previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 2, terzo comma, lett. f, l. n. 400 del 1988). Tale sarebbe il caso dell'art. 4, primo comma, lett. e), il quale demanda al Presidente del Consiglio dei ministri gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in relazione all'adempimento delle funzioni previste dalla legge impugnata, nonché dell'art. 18, comma secondo, che prevede atti sostitutivi deliberati dallo stesso Presidente dei Consiglio in ordine agli adempimenti regionali relativi alla formazione dei piani di bacino. Per gli stessi motivi, la sola Provincia di Trento impugna l'art. 15, quarto comma e l'art. 20, commi secondo, terzo e quarto. UR disposizioni si riferiscono a bacini diversi da quelli di rilievo nazionale ma comprendenti il territorio di più regioni e prevedono interventi sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di inerzia o di mancata intesa fra le regioni interessate, che sarebbero privi dei requisiti costituzionali sopradetti.

Sempre le Province di Bolzano e di Trento lamentano la lesione di principi costituzionali coinvolgenti profili particolari delle loro autonome. La prima contesta la violazione dei principi del bilinguismo e della proporzionale etnica (artt. 89 e 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione) da parte degli artt. 9, nono comma, lett. c) e commi successivi, 12 (ultima parte) e 24, primo comma, i quali, disciplinando rispettivamente i ruoli e il trattamento del personale dei servizi tecnici nazionali, nonché gli uffici periferici dell'autorità di bacino e le dotazioni organiche, non farebbero salvi i predetti principi. La stessa Provincia di Bolzano impugna anche gli artt. 32, primo comma, e 35, in quanto non farebbero salve le competenze assegnate dallo Statuto alla ricorrente, limitando, l'uno, tale salvezza, alle materie della utilizzazione delle acque pubbliche e delle opere idrauliche e non menzionandola affatto, l'altro, pur interferendo con competenze provinciali. Analoga censura é mossa alle stesse disposizioni dalla Provincia di Trento, semprechè la predetta clausola di salvezza non dovesse esser interpretata come comprensiva del piano provinciale generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 381 del 1974. Il comma successivo dello stesso art. 32 é impugnato, sempre dalla Provincia di Trento, in quanto, nel prevedere che i riferimenti ai presidenti e ai funzionari regionali debbano intendersi come fatti ai presidenti e ai funzionari provinciali, estenderebbe tale normativa soltanto alle autorità del bacino dell'Adige e non anche a quelle dei bacini del Po e del Brenta-Bacchiglione. La Provincia di Bolzano contesta, poi, la violazione della riserva a favore delle norme di attuazione, di cui all'art. 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, da parte degli artt. 10 e 24, primo comma, che prevederebbero un'incidenza sulla ripartizione delle competenze fra Stato e provincia attraverso atti idonei, quali la stessa legge (ordinaria) e il regolamento.
E, infine, la medesima provincia dubita della legittimità dell'art. 10, quinto comma, il quale riserva allo Stato la normativa tecnica, mentre nessuna limitazione sarebbe prevista in proposito dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione (art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974).
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito in tutti i giudizi per chiedere il rigetto dei quattro ricorsi indicati in epigrafe.

In linea generale, il resistente osserva che non può convenirsi con le ricorrenti nel ritenere che la legge impugnata colpisca o, addirittura, stravolga le competenze regionali (o provinciali). In proposito, ricorda che tale legge si proporrebbe di "dare le gambe" alla funzione che l'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato in relazione alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e, in particolare, alla difesa del suolo. In altre parole, con la predetta legge si sarebbe attuata quella competenza la fine di garantire omogeneità di condizioni nella salvaguardia della vita umana e del territorio (art. 3, secondo comma). E nel far ciò non sarebbero state sottratte competenze amministrative alle regioni, ma, anzi, sarebbero state aumentate, prevedendo in sostanza la legge impugnata un intervento analogo a quello realizzato con la legge n. 431 del 1985, già ritenuto non incompatibile con la Costituzione da parte delle sentt. nn. 151 e 153 del 1986.

In particolare, poi, non violerebbe le competenze assegnate dalla Costituzione alle regioni (o alle province autonome) la previsione di bacini di rilievo nazionale, in quanto questa previsione manterrebbe ferme le attuali funzioni amministrative o, addirittura, ne prevederebbe di maggiori per le regioni (o per le province autonome) ricomprese nei bacini, essendo queste ultime chiamate a far parte degli organi delle autorità di bacino, talora (come nel comitato tecnico) paritariamente.

3.- In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire argomenti già svolti, ne aggiungono di nuovi, soprattutto in replica alle affermazioni contenute negli scritti difensivi dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare, la Regione Veneto ritiene che sia inconferente il richiamo dell'Avvocatura alla sent. n. 151 del 1986, in quanto la legge allora in questione avrebbe avuto riguardo soltanto a interventi del Ministro competente in presenza di un'inerzia regionale. Nello stesso tempo, il richiamo al d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe dovuto essere accompagnato dall'osservazione che la legge impugnata sovvertirebbe completamente il regime delle opere idrauliche stabilito dall'art. 89 dello stesso decreto, il quale, fra l'altro, già prevedeva l'intesa fra Stato e regioni.

La Provincia di Bolzano contesta all'Avvocatura la fondatezza dei collegamento tra la legge impugnata e l'art. 81, lett. a, del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto la legge impugnata, per un verso, non si manterrebbe in alcun modo entro i confini dell'urbanistica e, per altro, non si limiterebbe a fissare indirizzi o misure di coordinamento per l'ulteriore sviluppo delle competenze regionali o provinciali. In secondo luogo, la stessa provincia nega che il richiamo all'interesse nazionale sia di per sè sufficiente a consentire immediate incisioni delle competenze regionali o provinciali, essendo invece necessario il collegamento a valori "forti" della Costituzione, quali la tutela della persona umana. Nel caso, invece, tale legame sarebbe solo indiretto e troppo tenue per giustificare le limitazioni oggetto dei presente giudizio. La provincia contesta, inoltre, che la legge impugnata possa essere qualificata nella sua interezza come norma fondamentale di riforma economico-sociale, dal momento che non lascerebbe alcuno spazio alle competenze legislative delle regioni e delle province autonome. Venendo alle questioni più particolari, la stessa ricorrente nega ogni parallelismo con il precedente costituito dalla sent. n. 151 del 1986, in quanto nel caso non si tratterebbe di materie delegate e ricorrerebbero poteri sostitutivi diversi, non rispettosi dei requisiti allora affermati e, in particolare, di quello della previa consultazione. La provincia afferma, inoltre, che la previsione della partecipazione di rappresentanti provinciali al Comitato tecnico e a quello istituzionale violerebbe l'art. 14, terzo comma, dello Statuto e le relative norme di attuazione, che prevedono l'intesa in relazione al piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Tanto più ciò varrebbe, secondo la ricorrente, per la partecipazione provinciale al Comitato istituzionale, laddove, essendo la Provincia in posizione minoritaria, si permetterebbe ad essa soltanto di manifestare pubblicamente il proprio dissenso. Inoltre, la provincia sottolinea che le limitazioni stabilite dalle disposizioni sulla normativa tecnica non sarebbero conformi all'art. 88, n. 11, del d.P.R. n. 616 del 1977, che le prevede solo per le regioni a statuto ordinario, e non già per le province autonome.
La Provincia di Bolzano, infine, premesso che il Consiglio provinciale in sede di ratifica della delibera della Giunta di proposizione del presente ricorso ha esteso l'impugnativa ad ulteriori articoli della legge n. 183 del 1989 (artt. 2, secondo comma; 5, secondo comma; 14, primo comma; 16; 20; 25 e 31), ne chiede la dichiarazione di incostituzionalità in base all'art. 27 della legge n. 87 del 1953 in quanto, afferma, tali disposizioni o diventerebbero inoperanti a seguito della caducazione di quelle già impugnate, o sarebbero applicative delle medesime o con quella farebbero sistema, onde cadendo le prime dovrebbero necessariamente cadere anche le seconde.
In una breve memoria la Provincia di Trento ricorda che recentemente questa Corte ha escluso che la ricorrenza dell'interesse nazionale riguardo all'istituzione e alla gestione dei parchi nazionali possa comportare l'esclusione delle competenze regionali o provinciali.

Diritto

1. - I quattro ricorsi indicati in epigrafe concernono tutti la legge 18 maggio 1989, n. 183, intitolata <Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo>, sollevando, in riferimento a molteplici parametri, numerose questioni di legittimità costituzionale fra loro oggettivamente connesse. È, pertanto, opportuno riunire i relativi giudizi per deciderli con un'unica sentenza.
2.- Se pure con argomenti e formulazioni di carattere non sempre identico, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nonché la Provincia autonoma di Trento, contestano l'intera legge n. 183 del 1989, sostenendo che quest'ultima porrebbe in essere un insieme di discipline, di istituzioni e di procedure d'intervento che sconvolgerebbe l'assetto organizzativo delle regioni (o delle province autonome) e produrrebbe una grave compressione delle autonomie regionali (o provinciali).

La questione, così com'é posta, non é ammissibile.
Questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 517 del 1989, 1111 del 1988 e 459 del 1989) che ogni questione di costituzionalitA sollevata nei ricorsi in via principale deve essere adeguatamente motivata al fine di <consentire alla Corte il vaglio in limine litis, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate>, oltreché al fine <di determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità> e di verificare l'eventuale arbitrarietà, pretestuosità o astrattezza dei dubbi di legittimità prospettati. Dal momento che le censure adeguatamente motivate riguardano soltanto singole disposizioni della legge n. 183 del 1989, le quali non sono logicamente così collegate con tutte le altre contenute nel medesimo atto legislativo da indurre ragionevolmente a pensare che la loro proposizione debba necessariamente estendersi a tutta la legge e dal momento che l'indicazione delle restanti censure é affatto generica e, nel caso del ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, addirittura imprecisa, non resta che dichiarare l'inammissibilità della relativa questione.

3. - L'art. 1, quinto comma, il quale prevede che <le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione>, é oggetto di impugnazione da parte di tutte le ricorrenti. A loro avviso, infatti, non potrebbe ammettersi una duplice e diversa qualificazione delle stesse disposizioni e, in ogni caso, tali qualificazioni non potrebbero essere indiscriminatamente estese a tutte le norme contenute nella legge, comprese quelle di dettaglio.
Nei termini appresso indicati la questione non é fondata.
È affermazione costante di questa Corte (sentt. nn. 219 del 1984, 192 del 1987 e 1002 del 1988) che la qualificazione di una legge o di alcune sue disposizioni come principi fondamentali della legislazione statale o come norme fondamentali di riforma economico-sociale non può discendere soltanto da apodittiche affermazioni del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati. Se, dunque, l'autoqualificazione di per sé non é determinante, appare conseguentemente irrilevante anche la duplice e divergente autodefinizione contenuta nell'articolo impugnato, tanto più che, riferita a tutta la legge, una di esse potrebbe riguardare alcune disposizioni e la seconda altre distinte disposizioni.
4.-La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, il quale stabilisce che le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione, previste dallo stesso articolo e deliberate ai sensi del successivo art. 4, primo comma, <sono svolte (...) secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, fra l'altro, di garantire omogeneità di: a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati e i beni; b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi>. Secondo le ricorrenti, tali disposizioni contravverrebbero ai requisiti minimi costituzionalmente posti in ordine allo svolgimento della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

La questione non é fondata.

La legge n. 183 del 1989 predispone un'articolata disciplina vòlta al raggiungimento degli obiettivi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione e della gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché della tutela degli aspetti ambientali ad essa connessi (art. 1, comma primo). Si tratta, in sostanza, di una legge che, come riconoscono l'Avvocatura dello Stato e alcune delle ricorrenti, non si propone in via principale di stabilire una nuova ripartizione di materie e di competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ma fissa piuttosto un obiettivo - la difesa del suolo - da raggiungere attraverso una complessa pianificazione dei settori materiali coinvolti. In altre parole, la legge contestata pone molteplici obiettivi imperniati sulla difesa del suolo, per il perseguimento dei quali, fermo restando nella sostanza il quadro generale di ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome) stabilito da vari articoli del d.P.R. n. 616 del 1977 (o delle norme di attuazione), si prevede un'articolata pianificazione degli interventi (piani di bacino), una programmazione dei finanziamenti (programmi triennali d'intervento), la creazione di nuove istituzioni (centrali e periferiche) di supporto per i predetti interventi (Comitato di ministri; Comitato nazionale per la difesa del suolo e autorità di bacino), la previsione di forme di collaborazione e di atti di indirizzo e coordinamento, la predisposizione di controlli e di atti sostitutivi in ordine agli adempimenti connessi alle attività di pianificazione e di programmazione e, infine, l'accollamento allo Stato di tutti i conseguenti oneri finanziari.
In questo quadro, l'art. 3, mentre determina, al primo comma, le attività che dovranno essere oggetto delle misure pianificatorie previste nella legge stessa (sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua; moderazione delle piene; limiti alle attività estrattive ai fini della tutela del suolo; etc.), stabilisce nel secondo comma-e cioè nel comma la cui contestazione è ora in discussione-che le predette programmazioni dovranno essere adottate con le procedure di cui al successivo art. 4 e secondo criteri, metodi, standards, modalità di coordinamento e di collaborazione, tendenti al fine di garantire l'omogeneità riguardo alle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio e riguardo ai modi di utilizzazione delle risorse e dei beni, oltreché di gestione dei servizi connessi. In sé considerata, quest'ultima disposizione non contiene alcuna lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle ricorrenti, né comporta alcuna violazione dei principi costituzionali in ordine alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, dal momento che si limita a stabilire un potere di programmazione, giustificato dall'esigenza di perseguire uniformemente determinati obiettivi, senza toccare minimamente il problema della ripartizione delle relative competenze pianificatorie fra i vari <soggetti pubblici comunque competenti> e senza porre norme particolari sullo svolgimento della funzione governativa di indirizzo e coordinamento al di 1à del semplice rinvio al successivo art. 4 (sul quale si veda il punto seguente).

In sintesi, la mera previsione di programmi e di piani, finalizzati all'obiettivo della difesa del suolo e dei beni umani e naturali a ciò connessi, non può comportare, di per sé, alcuna forma di illegittimità costituzionale.
5.-La Provincia autonoma di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, in quanto quest'ultimo prevedrebbe poteri di indirizzo e coordinamento non rispettosi del principio di legalità e delle procedure stabilite per il loro esercizio.
La questione non é fondata.

Va premesso, innanzitutto, che, a norma delle disposizioni impugnate, determinati atti, conseguenti all'esercizio di talune funzioni connesse alla disciplina della difesa del suolo, sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri (che li adotta con proprio decreto), previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Comitato dei ministri previsto nel comma secondo dello stesso articolo. Molti di tali atti-e precisamente quelli indicati nelle lettere a), c) e d)-consistono in piani e programmi nazionali, nonché in deliberazioni di metodi e di criteri per lo svolgimento degli stessi e delle connesse attività conoscitive e di controllo. Si tratta, in altre parole, di atti più comprensivi e più complessi di quelli di indirizzo e coordinamento, soprattutto perché non interessano soltanto materie riservate alla competenza regionale (o provinciale) e non hanno, quindi, come propri destinatari soltanto le regioni o le province autonome, ma sono diretti all'insieme dei soggetti statali e regionali (o provinciali) coinvolti nella complessa opera finalizzata alla difesa del suolo (v. anche sentt. nn. 389 e 452 del 1989). Allo stesso modo non ricadono oggettivamente nell'ambito delle censure prospettate dalla ricorrente anche altre disposizioni - come quelle alle lettere b) ed e) - che si riferiscono ad atti non riconducibili alla funzione di indirizzo e coordinamento: tali sono gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale, i quali rimandano a una competenza già attribuita al Governo dall'art. 89 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché gli atti di sostituzione in caso di inerzia persistente dei vari soggetti coinvolti nei processi pianificatori delineati dalla legge impugnata. Solo la lettera f) é rilevante ai fini della censura ora esaminata, in quanto sottopone all'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, <ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge>.

Tuttavia, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, quest'ultima disposizione non disciplina una determinata funzione di indirizzo e coordinamento, tanto che non stabilisce criteri o principi direttivi in relazione a una particolare materia o funzione, non prevede procedure, non fissa obiettivi o finalità particolari. Essa é, più semplicemente, una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volta a precisare, in funzione prevalentemente ricognitiva, che anche gli atti governativi di indirizzo e coordinamento occorrenti nel settore della difesa del suolo devono essere deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sicché non resta a questa Corte che pervenire sul punto alla medesima conclusione raggiunta nella sentenza n. 242 del 1989 e ribadire, in particolare, la peculiare posizione dell'autonomia costituzionale riconosciuta alla Provincia di Bolzano nei confronti della funzione di indirizzo e coordinamento (v. punto 8.2 della medesima pronunzia).
6.-La Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 12-che istituisce le autorità di bacino di rilievo nazionale, ne determina le competenze e ne stabilisce la formazione-, ritenendolo illegittimo in quanto creerebbe nuove istituzioni statali in luogo di quelle regionali (o provinciali) attributarie delle medesime competenze.
La questione non é fondata.

Come si é precedentemente accennato, la legge n. 183 del 1989 é essenzialmente una legge di obiettivi, poiché la difesa del suolo é una finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto a quella regionale (o provinciale). Essendo, dunque, un obiettivo comune allo Stato e alle regioni, la difesa del suolo può essere perseguita soltanto attraverso la via della cooperazione fra l'uno e gli altri soggetti. Naturalmente le forme della cooperazione possono essere svariate, poiché oscillano dalla concorrenza (paritaria o non) delle due parti nella produzione del medesimo atto (intese, pareri, etc.) al coordinamento dell'esercizio delle rispettive funzioni, dalla possibilità di utilizzazione di organi dell'altra parte alla creazione di <organi misti> in cui siano rappresentate, paritariamente o non, le due parti. Nel caso dell'impugnato art. 12, quest'ultima é la soluzione prescelta, dal momento che il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale é affidato ad <autorità> appositamente costituite, alla cui composizione concorrono sia rappresentanti statali che regionali (o provinciali). Di per sé, pertanto, l'istituzione di tali <organi misti> non può considerarsi costituzionalmente illegittima, dal momento che rientra fra le possibilità che il legislatore ha di con formare la cooperazione fra Stato e regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di interferenza e di intreccio tra competenze statali e competenze regionali.
Né può dirsi che la creazione delle suddette istituzioni sia di per sé irragionevole, poiché, anzi, quando ricorrono ipotesi di discipline funzionalmente e materialmente complesse e di reti pianificatorie particolarmente articolate, appare tutt'altro che arbitrario prevedere istituzioni a composizione mista dirette a fungere da supporto di organizzazione e di direzione unitaria del complesso governo del settore.

Secondo le ricorrenti, un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale deriverebbe dal rilievo che in tali <organi misti>la rappresentanza regionale sarebbe sistematicamente minoritaria.

Questa affermazione é, in realtà, espressamente contraddetta dallo stesso art. 12, comma quinto, per quanto riguarda il Comitato tecnico, nel quale si raccolgono rappresentanti statali e rappresentanti regionali <in numero complessivamente paritetico>al fine di operare come organo di consulenza del Comitato istituzionale e, soprattutto, di provvedere all'elaborazione del piano di bacino. La tesi interpretativa prospettata dalle ricorrenti non può valere neppure per quanto riguarda il Comitato istituzionale, in relazione al quale, proprio perché si tratta dell'organo che, oltre a stabilire i principi direttivi e i criteri per l'elaborazione dei piani interessanti gli specifici bacini idrografici, provvede alla loro approvazione e determina quali componenti del piano costituiscano interesse esclusivo delle singole regioni, si segue un criterio di composizione non meramente numerico o per quote, ma dipendente dalle competenze e dagli interessi incidenti sull'area considerata. È per tale motivo che il Comitato istituzionale é formato, oltreché dai quattro ministri competenti, dai presidenti delle regioni maggiormente interessate. Si tratta, in altre parole, di una composizione che non prestabilisce quale <componente> sia maggioritaria e quale no (come dimostra anche l'attuazione della legge che vede le regioni in <minoranza> solo in tre delle sei Autorità dei bacini di rilievo nazionale), per il semplice fatto che ciò é irrilevante o, quantomeno, secondario rispetto al criterio di composizione non irragionevolmente prescelto dal legislatore.
7. -Numerose censure proposte dalle ricorrenti prospettano la presunta violazione del principio costituzionale di cooperazione fra Stato e regioni.
7.1.-In relazione all'art. 4, primo comma, lett. a), la Regione Veneto solleva il dubbio se sia costituzionalmente legittimo che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, stabilisca i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive e pianificatorie di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge, nonché per la verifica e il controllo dei piani ivi indicati, senza prevedere alcuna forma di collaborazione con le regioni.

La questione non é fondata.

La disposizione impugnata concerne il potere governativo di deliberare le linee essenziali relative ai metodi e ai criteri, anche tecnici, che devono essere seguiti nell'esercizio delle attività conoscitive, pianificatorie e di attuazione indicate, in via generale, dagli artt. 2 e 3 della stessa legge. Sull'esercizio di tale competenza statale le regioni possono influire attraverso il Comitato nazionale per la difesa del suolo - cioé attraverso un <organo misto>, fra i cui componenti vi sono anche membri prescelti da ciascuna regione o provincia autonoma-, il quale ha un potere generale di proposta nei confronti del Ministero dei lavori pubblici (art. 6, settimo comma) cui spetta portare gli atti all'esame del Consiglio dei ministri (art. 4, primo comma).

Se si considera che, da un lato, per gli atti di indirizzo e coordinamento, i quali perseguono finalità non lontane da quelle degli atti in esame, non sussiste una previsione generale di una qualche forma di cooperazione con le regioni interessate, e che, dall'altro lato, lo svolgimento della competenza in questione ha ad oggetto le linee direttive più generali, che dovranno poi essere determinate nei piani elaborati dagli <organi misti> indicati nel numero precedente (ai quali, come si é già ricordato, partecipano le regioni interessate) la scelta del legislatore non può essere considerata irragionevole.
7.2.-La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna l'art. 4, primo comma, lett. c) e d), argomentando che le predette disposizioni prevedono l'approvazione di programmi nazionali o di rilievo nazionale da parte del Presidente del Consiglio senza stabilire la necessità dell'intesa con la regione stessa in relazione alle attività interferenti con quelle di competenza regionale, come invece sarebbe richiesto dall'art. 23 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Analoghe censure sono mosse dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 22, primo comma, che prevede l'adozione dei programmi di intervento da parte dei Comitati istituzionali senza esigere un parere della singola regione o provincia interessata.
Le questioni non sono fondate.

In realtà, né la norma di attuazione invocata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia né altre prevedono alcuna intesa o parere delle singole regioni (o province) interessate. Ed, in verità, non é irragionevole che così sia, in quanto i piani e i programmi considerati dalle disposizioni impugnate comportano interventi, anche statali, comunque incidenti nel territorio di più regioni. Pertanto, non é arbitrario che la legge n. 183 del 1989 preveda per quei piani forme di cooperazione quali gli <organi misti>di cui al punto n. 6, che permettono un confronto anche fra le varie regioni interessate.
7.3. -La stessa Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma, lett. b) e 25, quarto comma, in quanto prevedono l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei piani di bacino di rilievo nazionale e interregionale, nonché dei programmi nazionali d'intervento, senza che sia prevista la partecipazione o il consenso del Presidente della regione alle relative deliberazioni.
La questione non é fondata nei sensi di cui in motivazione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. sentt. nn. 625 del 1988, 242 e 544 del 1989) che, quando ricorrano ipotesi per le quali gli Statuti speciali o le norme di attuazione degli stessi impongano la partecipazione del Presidente regionale alla relativa deliberazione, la mancata previsione della stessa partecipazione nelle disposizioni impugnate non può costituire motivo di illegittimità costituzionale delle medesime, in quanto il silenzio sul punto non può essere interpretato come espressione di una volontà contrastante con quelle norme di rango superiore, ma dev'essere inteso come riconoscimento della diretta applicabilità di queste ultime.
7.4.-La Provincia di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 28, che, nel prevedere la possibilità del distacco di personale dipendente dalla Provincia stessa presso la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino, non esigerebbe l'intesa con la ricorrente.
La questione non é fondata.

La disposizione impugnata si limita a prevedere la possibilità del distacco del personale regionale e provinciale presso le suddette segreterie senza stabilire regole derogatorie alla generale disciplina del distacco stesso, la quale esige che questo avvenga sempreché vi sia l'assenso dell'amministrazione di provenienza Per tale motivo il dubbio prospettato dalla Provincia di Bolzano non ha alcun fondamento.

8.-La Regione Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18, i quali, nel prevedere i piani di bacino e nel sovraordinarli a ogni altra funzione regionale (o provinciale), violerebbero le competenze che le ricorrenti posseggono in materia di assetto del territorio, di opere di difesa, di utilizzo delle risorse idriche e di disciplina dell'estrazione di materiali.

Per la sola Provincia di Trento le disposizioni appena citate, in combinato disposto con quelle contenute negli artt. 25 e 31, sarebbero altresì lesive dell'autonomia finanziaria della provincia stessa, in quanto porrebbero vincoli alle spese in materie di competenza provinciale.
Nei termini di seguito indicati, la questione é infondata.
Le censure delle ricorrenti nascono dalla imprecisa formulazione dell'art. 17, che, al primo comma, assegna ai piani di bacino il valore di piano territoriale di settore e, al secondo comma, li definisce come atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 81, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977.

In realtà, né l'una né l'altra qualificazione rispondono perfettamente all'effettiva natura dei predetti piani, quale si desume dalla disciplina delineata dalla legge n. 183 del 1989.
Come si é già precisato, la complessiva natura dei piani di bacino non può essere ridotta a quella degli atti di indirizzo e coordinamento, in quanto si tratta di atti che interessano anche competenze statali (ad esempio, le opere idrauliche di seconda categoria) e che, quindi, si dirigono anche ad uffici ed enti dello Stato. Più in particolare, si tratta di piani esclusiva mente finalizzati alla <difesa del suolo>, e cioè, come risulta dai lavori delle varie commissioni di studio ministeriali e parlamentari preparatorie della legge impugnata, finalizzati alla conservazione dinamica del suolo attraverso l'imposizione di vincoli e di opere di carattere idraulico, idraulico-agrario e forestale. In altre parole, i piani di bacino contengono varie prescrizioni dirette alla preservazione e alla salvaguardia del suolo e dell'attitudine di questo ad essere utilizzato a fini produttivi e civili rispetto alle cause di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e marine o a qualsiasi altro fattore meteorico. Come tali, essi non si svolgono attraverso misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche o a quelle della protezione civile ovvero a quelle attinenti ad altre competenze regionali o provinciali, quali le cave e miniere, l'agricoltura o la tutela del paesaggio e dell'ambiente, anche se indubbiamente incidono o interferiscono nei confronti di ciascuna di queste attribuzioni.

In base a questa loro natura, i piani di bacino vengono equiparati ai piani territoriali di settore, non già per significare che si tratta di strumenti inerenti alla disciplina urbanistica (di competenza regionale o provinciale), ma semplicemente al fine-esplicitato dall'art. 17, comma quinto -, di stabilire che i vincoli posti dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici (statali e regionali), i quali sono tenuti ad osservarli e ad operare in conseguenza. Allo stesso modo, la loro contemporanea qualifica come atti di indirizzo e di coordinamento sta semplicemente a significare che, quando i vincoli posti dai predetti piani incidono su materie di competenza regionale o provinciale, questi devono mantenersi entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento e, in particolare, a quella prevista dall'art. 81, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977.

Questa interpretazione appare più in armonia con la natura complessa del piano di bacino e con la sua efficacia diversificata in relazione alle prescrizioni di interesse regionale (v. spec. artt. 12, quarto comma, lett. c e 18, primo comma, lett. b). Nello stesso tempo, il carattere vincolante delle prescrizioni idrogeologiche o, comunque, finalizzate alla difesa del suolo é legato all'esigenza logica che il fine conservativo dei piani di bacino sia pregiudiziale e condizionante rispetto agli usi del territorio a fini urbanistici, civili, di sfruttamento dei materiali e di produzione. L'indubbia interferenza che si realizza tra i piani di bacino e questi ultimi usi, rientranti nell'ambito di competenze regionali o provinciali, dava luogo nel d.P.R. n. 616 del 1977 a forme cooperative imperniate sull'intesa fra Stato e regioni (o province autonome) (v. artt. 81 e 89). La legge n. 183 del 1989, come si é già detto, ha invece non arbitrariamente prescelto forme cooperative diverse, più adeguate alla complessità della rete pianificatoria in essa prevista.
Considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al richiamo all'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 valgono anche nei confronti della censura promossa dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all'efficacia dei programmi triennali prevista dall'art. 22, comma sesto.
Una volta riconosciuta come costituzionalmente non illegittima una programmazione degli interventi per piani di bacino, i vincoli che ne derivano sul piano della spesa provinciale sono una conseguenza necessaria di quella programmazione, in quanto non avrebbe alcun senso consentire alla provincia di spendere liberamente somme che sono state ripartite tra le Amministrazioni dello Stato e le province autonome (o regioni) tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi (art. 25, terzo comma).
9. - Non fondata é, inoltre, la censura prospettata dalla Regione Veneto nei confronti all'art. 35, il quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma terzo, lett. e), stabilisce che i piani di bacino possono individuare <gli ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate>. Da questa disposizione, infatti, non può derivare alcuno sconvolgimento delle competenze regionali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali e alla costituzione di consorzi per la gestione di servizi pubblici, per il fatto che essa si limita a prevedere la possibilità per il piano di bacino di prefigurare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi anzidetti senza stabilire alcuna ripartizione di competenza e senza imporne l'attuazione alle regioni o alle province autonome. Di per sé, dunque, l'art. 35 non può esser considerato lesivo di competenze regionali.

Priva di qualsiasi fondamento é anche la censura proposta contro l'art. 25, quinto comma, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per la quale la previsione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione ad opere rientranti nelle competenze regionali lederebbe la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni medesime. In realtà, la previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che deve essere prestato da un organo statale di natura tecnica in ordine a opere che le regioni dovranno realizzare nell'esercizio delle loro competenze, ma che rivestono anche <grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico>, non può essere considerato un onere irragionevolmente connesso all'esercizio delle proprie competenze. Per tale motivo, la sfera di autonomia costituzionalmente attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia non può considerarsi lesa dall'art. 25, quinto comma.

10. - Non fondate sono le questioni proposte contro gli artt. 13, 14, terzo comma, 15, secondo comma, e 16, secondo comma.

La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento contestano la legittimità costituzionale dell'art. 13 sulla classificazione dei bacini idrografici e sulla loro delimitazione assumendo che la legge n. 183 del 1989, nel modificare il d.P.R. n. 616 del 1977, si porrebbe in contrasto con norme di rango superiore in quanto adottate in attuazione di un preciso dovere costituzionale. Questa interpretazione non pub essere condivisa, poiché, anche se il d.P.R. n. 616 del 1977 deve essere considerato un atto legislativo adottato in immediata attuazione della Costituzione, non può per ciò stesso ritenersi che sia dotato di una forza o di un valore di legge peculiare o superiore a quello delle leggi ordinarie (v. spec. sent. n. 188 del 1984). Ed in effetti, se il rapporto di immediata attuazione con la Costituzione può portare a considerare le disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977 come norme interposte suscettibili di integrare il significato dei parametri costituzionali, esso non può avere alcuna influenza sulla determinazione del rango o del valore formale delle stesse disposizioni, tanto che queste ultime, come questa Corte ha avuto modo di affermare in altre occasioni (v., ad es., sent. n. 101 del 1989), non possono fungere da autonomo parametro nei giudizi di legittimità costituzionale. Da ciò consegue che leggi ordinarie successive ben possono modificare disposizioni contenute nel d.P.R. n. 616 del 1977 e ripartire diversamente le competenze assegnate o delegate alle regioni con quel decreto.
Per le considerazioni ora fatte, che valgono a maggior ragione quando le nuove disposizioni di legge mantengono ferme le competenze già assegnate alle regioni o ne trasferiscono (o promettono di trasferirne) di nuove, vanno rigettate anche le censure prospettate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento contro l'art. 14, comma terzo, nonché dalla sola Regione Friuli-Venezia Giulia contro gli artt. 15, comma secondo, e 16, comma secondo.

Parimenti non fondata é la questione proposta dalla Regione Veneto nei confronti dell'art. 14, terzo comma, laddove si sottopone la regione a decisioni del Ministro dei lavori pubblici in merito a competenze amministrative da esercitare in materia di opere idrauliche o di polizia idraulica in ordine ai corsi d'acqua compresi nel proprio territorio. Non si può, infatti, condividere l'interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo la quale l'art. 14, terzo comma, sarebbe un segno della riduzione della regione a puro organo esecutivo della pianificazione statale, dal momento che la disposizione impugnata, riprendendo valutazioni già svolte dalla c.d. Commissione Giannini, appare rivolta a superare i preesistenti criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di opere idrauliche, basati sulla categoria delle opere stesse.
11. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 9, ottavo comma, lett. a), in quanto quest'ultimo costituirebbe un illegittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento allorché affida al Consiglio dei direttori il coordinamento dei servizi tecnici provinciali.
La questione non é fondata.

Nell'affidare al Consiglio dei direttori, istituito nel comma precedente, il coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici, compresi quelli trasferiti alle province autonome, l'art. 9, ottavo comma, lett. a), imputa a quell'organo tecnico una funzione che non può essere ricondotta all'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo, ma che va collegata al distinto concetto di coordinamento tecnico. Si tratta di una nozione che, come questa Corte ha altre volte affermato (v. sentt. nn. 924 del 1988 e 242 del 1989), non é disciplinata dalle regole proprie della funzione di indirizzo e coordinamento politico- amministrativo e, in particolare, non esige il rispetto delle norme procedurali attinenti allo svolgimento della predetta funzione.

12.- L'art. 9, comma nono, lett. a) e b) é impugnato dalla Provincia di Bolzano, in quanto, prevedendo la delega per la riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali ivi indicati (lett. a) e per la fissazione dei criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici stessi (lett. b), lederebbe le competenze in materia di ordinamento dei propri uffici che la ricorrente possiede riguardo ai servizi tecnici del medesimo tipo ad essa trasferiti.
La questione non é fondata.

Mentre la disposizione ricompresa nella lett. b) concerne attività di coordinamento tecnico che, per le ragioni esposte nel punto precedente, non possono non esser ricondotte al Governo e alla sua potestà regolamentare, la disposizione di cui alla lett. a) riguarda espressamente il riordinamento dei servizi tecnici nazionali, tanto centrali che periferici, e, pertanto, non si vede come i futuri regolamenti possano riguardare uffici della Provincia di Bolzano.
13.- La Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettere a) ed e), nonché terzo comma, in quanto contrasterebbe, con l'art. 58 dello Statuto speciale, che, a suo giudizio, con la previsione del solo controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali da parte della Corte dei conti, escluderebbe la ammissibilità di qualsiasi altro controllo.
La questione non é fondata.

L'interpretazione che la ricorrente dà dell'art. 58 dello Statuto friulano non può essere accolta, poiché la previsione di una determinata forma di controllo di legittimità su singoli atti non può essere minimamente considerata come preclusiva di altri tipi di controllo, come quelli previsti dalla disposizione impugnata.
Per analoghi motivi va rigettata la questione prospettata dalla Regione Veneto in ordine alla pretesa violazione dell'art. 125 della Costituzione da parte dell'art. 21, comma terzo, il quale, nel prevedere che le regioni, previo parere del comitato di bacino, possano provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, sottopone il loro operato al controllo del predetto comitato.
Quest'ultima disposizione é impugnata anche dalle Province di Trento e di Bolzano sul presupposto dell'illegittimità di qualsiasi controllo di organi statali su attività provinciali svolte nell'esercizio della propria competenza e a carico delle proprie finanze.

La questione non é fondata.

La disposizione impugnata prevede che anche sulle opere eseguite dalle regioni o dalle province autonome in attuazione dei piani di bacino di rilievo nazionale si estenda la vigilanza del Comitato istituzionale, al fine evidente di venire a conoscenza se il piano sia correttamente attuato e di acquisire informazioni circa la redazione dei piani futuri, la cui adozione, come si é già detto, spetta al suddetto Comitato. Si tratta, dunque, di controlli strettamente strumentali al potere di pianificazione degli organi delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui é stata già esclusa la illegittimità costituzionale (v. supra n. 8).

14. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. e), osservando che il potere sostitutivo ivi previsto non risponderebbe ai requisiti costituzionali più volte indicati da questa Corte.

La questione non é fondata.

La disposizione impugnata stabilisce semplicemente quali siano gli organi competenti a deliberare sui vari atti sostitutivi previsti nella legge n. 183 del 1989, individuandoli nel Consiglio dei ministri quale organo decisionale e nel Presidente del Consiglio dei ministri quale organo di emanazione. Essa, tuttavia, non istituisce un particolare potere di sostituzione, tanto che non indica le ipotesi specifiche in cui quello deve essere esercitato, né disciplina l'intero procedimento per l'adozione dei relativi atti, ma si limita, piuttosto, a prevedere in via generale un potere di sostituzione da esercitare ogni volta che vi sia una persistente inattività dei vari soggetti coinvolti nella complessiva rete pianificatoria delineata dalla legge impugnata (regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi di bonifica ed irrigazione e di bacino imbrifero montano) in relazione a funzioni o attività da svolgere entro termini essenziali o per loro natura improcrastinabili. In riferimento agli aspetti disciplinati dalla fattispecie legislativa considerata (deliberazione governativa, presupposto della persistente inerzia dell'organo competente, inserimento in procedimenti pianificatori, improcrastinabilità dell'adempimento), il potere sostitutivo previsto é pienamente conforme ai requisiti costituzionali più volte indicati da questa Corte (v. sentt. nn. 153 e 294 del 1986, 177 del 1988, 101 del 1989). Sicché non hanno ragion d'essere le censure proposte dalle ricorrenti.
15. - La Regione Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, per il quale, in caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
Secondo le ricorrenti tale potere di sostituzione non sarebbe conforme ai principi costituzionali vigenti in materia e più volte affermati da questa Corte e, in particolare, non rispetterebbe il requisito della necessaria previa deliberazione del Consiglio dei ministri, prescritta dall'art. 2, terzo comma, lettera f) della legge n. 400 del 1988.
Le questioni non sono fondate nei sensi di cui in motivazione.
Come si é ricordato nel punto precedente, questa Corte ha più volte affermato che, in materia di sostituzione di organi statali a quelli regionali in relazione al compimento di particolari adempimenti, il relativo potere deve avere una base legale, deve essere strumentale all'adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale, dev'essere esercitato da un'autorità di Governo, deve essere assistito da garanzie ispirate al principio della <leale cooperazione> e, infine, deve riguardare attività sottoposte a termini perentori o la cui mancanza metterebbe in serio pericolo la cura di interessi affidati alla responsabilità finale dello Stato. Nei casi disciplinati dalle disposizioni impugnate ricorrono tutti i predetti requisiti, compreso quello del termine per il compimento dell'attività, che é implicato dal primo comma, lett. a), del medesimo articolo, il quale prevede che il Comitato istituzionale, insieme alla proposta del piano di bacino, approvi una deliberazione contenente la fissazione dei termini alla regione per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Per quanto riguarda, poi, la pretesa mancata deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alle sostituzioni previste, é sufficiente ricordare che tutti gli atti sostitutivi previsti dalla legge n. 183 del 1989 devono essere adottati in base alla procedura stabilita dall'art. 4, primo comma, della stessa legge, che prevede, fra l'altro, la predetta deliberazione.

Infine, per quanto riguarda le garanzie procedurali di <leale cooperazione>, occorre precisare che l'art. 18, secondo comma, stabilisce che il Presidente del Consiglio deve previamente sentire il Comitato istituzionale, di cui fa parte il Presidente della regione (o provincia autonoma) interessata.
16.-La Provincia autonoma di Trento dubita della legittimità costituzionale: a) dell'art. 15, quarto comma, che, nel caso di mancata intesa, entro un anno, fra le regioni (o province autonome) interessate ad un bacino di rilievo interregionale, prevede l'istituzione degli organi di bacino da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; b) dell'art. 20, commi secondo, terzo e quarto, il quale prevede, per i bacini di rilievo regionale che possono interessare più regioni, un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Le questioni vanno parzialmente accolte.

Anche se per i motivi addotti nel punto precedente il potere sostitutivo oggetto dell'attuale impugnazione risponde a tutti gli altri elementi costituzionalmente richiesti, non v'é traccia nelle disposizioni impugnate del requisito delle garanzie procedurali ispirate al principio della leale cooperazione. Mentre nell'art. 15, quarto comma, manca del tutto qualsiasi preavviso alle regioni (o province autonome) inadempienti, nell'art. 20, quarto comma, invece, esso é venuto meno a seguito di una modifica legislativa introdotta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 183 del 1989. L'art. 20, quarto comma, dispone, infatti, che per l'adozione dell'atto di sostituzione ivi previsto il Presidente del Consiglio debba previamente sentire il Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui facevano parte i presidenti di tutte le regioni e province autonome.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, la partecipazione dei suddetti presidenti in organi del tipo del citato Comitato é sostituita con quella di un pari numero di esperti scelti, di norma, fra i funzionari delle regioni e delle province autonome. Da qui consegue che la previa audizione dell'anzidetto Comitato non può più fungere da preavviso nei confronti della regione (o provincia autonoma) interessata. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma nonché dell'art. 20, comma quarto, nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessate in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.

17.-La Provincia autonoma di Bolzano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 9, nono comma, lettera c) e commi successivi, 12, comma 5 e seguenti e 24, primo comma, in quanto, nel disciplinare, rispettivamente, i ruoli e il trattamento del personale dei servizi tecnici, nonché gli uffici periferici delle autorità di bacino e la rideterminazione delle dotazioni organiche, violerebbero, per la parte in cui si riferiscono alle competenze trasferite alla provincia stessa, le speciali norme sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego.
Le questioni non sono fondate nei sensi di cui in motivazione.
Questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 571 del 1988, nonché anche n. 1145 del 1988) che non é necessario che ogni legge la quale disciplini in generale problemi di personale o di accesso nei pubblici uffici richiami espressamente, laddove si riferisca all'ordinamento della Provincia di Bolzano, le norme statutarie sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica, le quali trovano applicazione indipendentemente dai predetti richiami. Tanto più ciò é vero quando si é in presenza, come nel caso, di una legge che contiene una disciplina generale, la quale, lungi dal voler restringere le più ampie competenze delle regioni a statuto speciale o delle province autonome, tende a modellare le proprie norme, per ragioni di brevità, sulle competenze proprie delle regioni a statuto ordinario.
Analoga argomentazione e analoga conclusione debbono farsi in ordine ad altre censure mosse dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 10, 24, primo comma, 35, e 32, primo comma (quest'ultimo é impugnato pure dalla Provincia di Trento), che, secondo la ricorrente, pretenderebbero di disciplinare materie le quali sono (parzialmente) trasferite alla provincia stessa in base a norme di attuazione dello Statuto non espressamente richiamate dalle disposizioni impugnate. Anche in tali casi, infatti, la mancanza di un'espressa clausola di salvezza delle più ampie competenze riservate in materia alle regioni speciali e alle province autonome non può significare che si sia tentato, illegittimamente, di ridurre, o comunque modificare, le competenze stesse, quando, come nelle ipotesi considerate, non si riscontra un puntuale contrasto con le disposizioni poste dalle norme di attuazione in base alla loro separata e riservata competenza (v. sentt. nn. 180 del 1980, 237 del 1983, 451 del 1988).

18.-La Provincia autonoma di Trento esprime un dubbio di legittimità costituzionale in ordine all'art. 32, comma secondo, nel caso in cui questa disposizione dovesse limitare al solo bacino dell'Adige la possibilità di estendere ai presidenti e ai funzionari delle Province autonome i riferimenti normativi relativi ai presidenti e ai funzionari regionali.

La questione non é fondata nei sensi di cui in motivazione.
Non si può basare sull'imprecisa formulazione della disposizione impugnata un'interpretazione che contraddice la chiara intenzione in essa espressa dal legislatore. II senso della norma contestata é, infatti, quello di affermare che ogni riferimento fatto dalla legge n. 183 del 1989 ai presidenti e ai funzionari delle regioni deve intendersi esteso ai presidenti e ai funzionari delle province autonome ogni volta che venga in questione un bacino al quale le province stesse siano interessate. La limitazione letterale dell'ambito di applicazione della disposizione impugnata al solo bacino dell'Adige é probabilmente dettata dal fatto che a questo bacino sono interessate ambedue le province autonome. Ma, poiché tale limitazione ha soltanto un significato esemplificativo, la disposizione impugnata deve essere interpretata come riferentesi a qualsiasi bacino cui sia interessata l'una o l'altra delle province autonome e, quindi, anche ai bacini del Po e del Brenta-Bacchiglione, nei quali é coinvolta la sola Provincia di Trento.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma e, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 1990), dell'art. 20, quarto comma della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge 18 maggio 1989, n. 183 sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe: a) dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 4 (nn. 2, 9, 12, 13) e 5 (n. 14) del proprio statuto (legge cost.le 13 gennaio 1963, n. 1); b) dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., così come attuati dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dalle numerose e varie leggi statali di trasferimento di competenze alle regioni; c) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, 9, 14, 16 del proprio statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché al suo titolo sesto e relative norme di attuazione; 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento: - per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 4 (nn. 2, 9, 12, 13), 5 (n. 14) e 58 del suo Statuto e relative norme di attuazione; -per la Regione Veneto, agli artt. 117, 118 e 125 Cost., come attuati dagli artt. 4; 66; 69, quarto comma; 71; 73; 79; 80; 81; 82; 87; 88; 89; 90; 91 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; -per la Provincia autonoma di Bolzano, agli artt. 8, primo comma (nn. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24); 9, primo comma (nn. 9 e 10); 12, primo comma; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100, 107 e 111 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione; per la Provincia autonoma di Trento, agli artt. 8 (nn. 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 21, 24); 9 (nn. 9 e 10); 14, secondo e terzo comma; 16, nonché al titolo sesto del cit. d.P.R. n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione, le questioni di legittimità costituzionale proposte avverso le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183: a) art. 1, quinto comma (questione proposta da tutte le ricorrenti); b) artt. 4, primo comma, lett. b) e 25, quarto comma (Friuli- Venezia Giulia); c) artt. 17 e 18 (Veneto, Trento e Bolzano); d) art. 22, sesto comma (Trento); e) art. 18, secondo comma (Veneto, Trento e Bolzano); f) art. 9, nono comma, lettera c) e commi successivi; 12, comma quinto e seguenti; 24, primo comma (Bolzano); g) artt. 10; 24, primo comma; 35 (Bolzano); 32, primo comma (Bolzano e Trento); h) art. 32, secondo comma (Trento).

4) dichiara non fondate, in riferimento alle norme parametro indicate al precedente n. 3 del dispositivo, le questioni di legittimità costituzionale prospettate avverso le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183: a) art. 3, secondo comma (Veneto e Bolzano); b) art. 4, primo comma (Bolzano); c) art. 12 (Veneto, Trento e Bolzano); d) art. 4, primo comma, lettera a) (Veneto); e) art. 4, primo comma, lettere c) e d) (Friuli-Venezia Giulia); > art. 22, primo comma (Veneto, Trento e Bolzano); g) art. 28 (Bolzano); h) artt. 25 e 31 (Trento); ) art. 35 (Veneto); I) art. 25, quinto comma (Friuli-Venezia Giulia); m) artt. 13; 14, terzo comma; 15, secondo comma; 16, secondo comma (Veneto, Trento, Friuli-Venezia Giulia); n) art. 9, ottavo comma, lett. a) (Trento e Bolzano); o) art. 9, nono comma, lett. a) e b) (Bolzano); p) art. 4, primo comma, lett. a) ed e), nonché terzo comma (Friuli Venezia Giulia); q) art. 21, terzo comma (Veneto, Trento e Bolzano); r) art. 4, primo comma, lett. e) (Trento e Bolzano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/02/90.


14

Corte Costituzionale, 21 luglio 2000, n. 326


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
come modificato dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività
amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12
luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio
1997 dal Pretore di Firenze nel procedimento di esecuzione proposto
dall'INPS contro Mangani Maurizio, iscritta al n. 326 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Fatto-Diritto

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di una procedura esecutiva, promossa dall' INPS nei confronti di M. M., titolare dell'omonima ditta, per un credito complessivo di oltre cento milioni, l'ufficiale giudiziario pignorava vari beni mobili presso il domicilio del debitore, fra i quali tre fucili da caccia stimati complessivamente un milione di lire;
che si procedeva quindi alla vendita all'incanto dei beni pignorati, ma non dei tre fucili, perché non vendibili nelle pubbliche aste, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 110 del 1975 e successive modificazioni; che, nel corso dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, l'INPS eccepiva l'illegittimità costituzionale del citato art. 33, e il Pretore di Firenze sollevava, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203; che, secondo il giudice a quo, la questione sarebbe rilevante nel procedimento esecutivo, in quanto l'applicazione della disposizione censurata comporterebbe l'inefficacia del pignoramento dei fucili, con conseguente sottrazione di tali oggetti alla procedura e la restituzione al debitore esecutato; che essa non sarebbe manifestamente infondata, sia per l'irragionevole disparità di trattamento che la disposizione comporterebbe, sia per la violazione del diritto di azione del creditore procedente; che, con riguardo alla prima doglianza, il giudice rimettente osserva che l'art. 35, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), consente la vendita e la cessione di armi a privati muniti di permesso di porto d'armi ovvero di speciale nulla osta all'acquisto, rilasciato dal Questore, mentre - incoerentemente - l'art. 33 della legge n. 110 del 1975 stabilirebbe un divieto assoluto di vendita nelle pubbliche aste delle armi comuni da sparo, disponendo una sanzione penale in caso di violazione;
che siffatta disparità di trattamento sarebbe ingiustificata, poiché assoggetterebbe gli stessi beni (le armi comuni da sparo) a due diversi regimi di circolazione, creando un'arbitraria discriminazione fra creditori muniti di titolo esecutivo, con pregiudizio di coloro che hanno, quali propri debitori, i titolari di quei beni;
che tali creditori, in mancanza della cooperazione spontanea dell'obbligato, vedrebbero disconosciuto il proprio diritto a ottenere coattivamente la soddisfazione concreta del credito, con lesione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza, perché questa Corte avrebbe da tempo ricompreso nell'esercizio dei poteri discrezionali del legislatore l'individuazione dei beni impignorabili (ordinanze nn. 492 del 1990 e 60 del 1971), mentre la norma non vieterebbe l'esecuzione forzata mediante vendita da parte di un commissionario abilitato a tale commercio (art. 532 del codice di procedura civile), con le cautele prescritte dalla legge. Considerato che l'art. 33 della legge n. 110 del 1975, sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in apparente contrasto con l'art. 35 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, contiene, ora, il rovescio della sua originaria formulazione, poiché punisce la vendita delle armi comuni da sparo nelle pubbliche aste con la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a un milione;
che, tuttavia, siffatto divieto, pur non consentendo la vendita coattiva mediante asta pubblica, non esclude altre e diverse modalità di legittima liquidazione dei beni pignorati, ricavata in via di interpretazione dal giudice del merito; che, pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000


15

Corte costituzionale, 20 giugno 1995, n. 269


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Antonio BALDASSARRE
Giudici
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del disposto coordinato
degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela
delle cose d'interesse artistico e storico), promosso con ordinanza
emessa l'11 novembre 1993 dalla Corte di cassazione sui ricorsi
riuniti proposti da Giovanni Verusio, Silvestro Pierangeli ed Ernst
Beyeler contro il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed
altri, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Giovanni Verusio, Silvestro
Pierangeli ed Ernst Beyeler nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Giovanni Verusio, Angelo
Clarizia per Silvestro Pierangeli, Pietro Guerra e Beniamino
Caravita di Toritto per Ernst Beyeler e l'Avvocato dello Stato
Piergiogio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Fatto

1.- La Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza dell'11 novembre 1993, emessa nel corso del giudizio sui ricorsi riuniti proposti da Giovanni Verusio, Silvestro Pierangeli ed Ernst Beyeler contro il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri, ai fini dell'annullamento della decisione del Consiglio di Stato n. 58 del 30 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

L'ordinanza di rimessione premette che i ricorrenti nel giudizio a quo impugnano la decisione con la quale il Consiglio di Stato, confermando in sede di appello la precedente pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 224 del 26 gennaio 1990, ha respinto la domanda tendente ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 24 novembre 1988 n. 122749, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione sul dipinto "Il giardiniere" di Vincent Van Gogh - bene vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 - per il prezzo di lire 600.000.000, in relazione alla vendita del dipinto medesimo, per uguale prezzo, intervenuta nel 1977 tra il Verusio e il Pierangeli e da essi comunicata allo stesso Ministero con atto del 28 luglio 1977.
Il decreto ministeriale impugnato risulta motivato sui presupposti seguenti:

a) che tanto la suddetta denuncia di vendita del 28 luglio 1977, quanto la successiva comunicazione unilaterale del Pierangeli del 2 dicembre 1983 di aver acquistato il dipinto non in proprio ma in nome e per conto del Beyeler, sono atti che, sia singolarmente che nel loro complesso, non integrano una valida denuncia di alienazione di bene vincolato, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1089 del 1939, perché non soddisfano i requisiti stabiliti dall'art. 57 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, tutt'ora in vigore, per quanto concerne l'esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione, l'individuazione dell'acquirente e la sottoscrizione delle parti contraenti; b) che, conseguentemente, come già comunicato dallo stesso Ministero con atto del 1o luglio 1988, non disponendo il Beyeler di un titolo di proprietà del dipinto legittimamente opponibile ai sensi e per gli effetti della legge n. 1089 del 1939, non può essere riconosciuto alcun valore alla successiva denuncia, del 3 maggio 1988, di vendita del dipinto stesso dal Beyeler alla Solomon R. Guggenheim Corporation; c) che, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 1089 del 1939, in mancanza di una regolare denuncia dell'alienazione del bene vincolato, lo Stato può esercitare il diritto di prelazione di cui agli artt. 31 e 32 della legge stessa anche oltre l'ordinario termine di due mesi dalla presentazione della denuncia, senza limiti di tempo.
La Corte di cassazione espone che il Consiglio di Stato, nel respingere la domanda dei ricorrenti, dopo aver ribadito la vigenza del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 1089 del 1939, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 61 di detta legge, in caso di mancata denuncia dell'alienazione (così come nell'equiparata ipotesi di denuncia priva dei requisiti essenziali previsti dal succitato regio decreto), l'Amministrazione possa esercitare in ogni tempo la prelazione, per la quale il termine di prescrizione decorre solo dal momento di una regolare denuncia. La stessa Corte ritiene anche corretta l'interpretazione assunta dal Consiglio di Stato in relazione sia al tenore letterale della disposizione del secondo comma dell'art. 61 della legge n. 1089 - per il quale, in caso di omessa o infedele denuncia, "resta sempre salva la facoltà del Ministro di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32" - sia al fatto che la stessa disposizione non consente di individuare un momento iniziale per il decorso di un termine.
Tuttavia, la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale della norma così interpretata e solleva, pertanto, la presente questione, che ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

In punto di rilevanza, l'ordinanza di rimessione argomenta che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della normativa che consente l'esercizio della prelazione in ogni tempo farebbe venir meno il potere dell'Amministrazione di incidere in qualsiasi momento sul diritto soggettivo del privato, degradandolo ad interesse legittimo, con la conseguenza, rilevante nel giudizio a quo, di ricondurre le controversie riguardanti la tardività della prelazione ex art. 61 alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'ordinanza precisa altresì che il suddetto effetto si produrrebbe sia nell'ipotesi di totale espulsione del secondo comma dell'art. 61, sia nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalità delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che, in presenza di violazione dei divieti o inosservanza delle condizioni e modalità di cui al primo comma dell'art. 61, il termine di due mesi, di cui all'art. 32, primo comma, decorra dalla data in cui l'Amministrazione abbia acquisito la conoscenza certa di tutti i dati dei quali è obbligatoria la comunicazione. Risulta, infatti, accertato nel giudizio a quo che il diritto di prelazione di cui si controverte è stato esercitato oltre due mesi dalla piena conoscenza da parte dell'Amministrazione competente di tutti gli elementi che la denuncia di vendita avrebbe dovuto contenere.
La questione, nella stessa ordinanza, viene riconosciuta non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto un duplice profilo.
Il primo profilo è quello della illimitata compressione del diritto reale dell'alienante che - secondo il giudice a quo - sarebbe ingiustamente sottoposto ad un trattamento diverso da quello riservato ad ogni altro espropriato, essendo data facoltà all'Amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni momento, con correlativa incertezza, del pari illimitata nel tempo, circa l'effettivo assetto dei rapporti giuridici concernenti il bene. Invero, mentre tutte le leggi in tema di espropriazione per pubblica utilità assegnano all'espropriante rigorosi termini decadenziali, la prelazione ex art. 61 non solo non sarebbe sottoposta a decadenza, ma non incontrerebbe neppure il limite della prescrizione.

Il secondo profilo di illegittimità sarebbe rilevabile - sempre secondo la Corte remittente - nella mancata garanzia per l'espropriato di un adeguato indennizzo, in quanto la corresponsione di una somma pari al prezzo contrattuale, prevista dalla normativa in esame, si conformerebbe alla sola ipotesi di prelazione esercitata nel breve termine di due mesi, ma non anche a quella di una prelazione che, essendo esercitabile senza limiti di decadenza, intervenga quando, per effetto del decorso di un lungo periodo di tempo, il prezzo contrattuale sia divenuto del tutto inadeguato. Con l'ulteriore conseguenza - sempre secondo il giudice a quo - di una irrazionale differenziazione tra la posizione di chi, avendo effettuato una denuncia irregolare, si vedrebbe corrispondere, come nel caso di specie, un indennizzo pari al prezzo denunciato, pur se divenuto nel tempo del tutto inadeguato, e la posizione di chi, avendo del tutto omesso la denuncia dell'alienazione, percepirebbe - nell'impossibilità per l'Amministrazione di accertare il prezzo contrattualmente stabilito - un indennizzo calcolato in base al valore attuale di mercato, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 della legge n. 1089, estensivamente applicato.

La Corte remittente ritiene, infine, che ai dedotti profili di illegittimità non potrebbe opporsi un supposto carattere sanzionatorio della prelazione, sia in quanto tale carattere non si concilierebbe con la discrezionalità che è riconosciuta all'Amministrazione in ordine all'effettuazione della prelazione stessa, sia in quanto detta prelazione può essere disposta indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 63 della legge n. 1089, sulla base di valutazioni afferenti al pubblico interesse e non quale conseguenza di una condanna penale.
2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della prospettata questione.

Secondo l'interveniente, la questione sarebbe inammissibile in quanto né il dispositivo né la motivazione dell'ordinanza di rimessione consentirebbero una precisa ed univoca individuazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Inoltre, la questione risulterebbe posta in termini alternativi tra la totale caducazione del- l'art. 61, secondo comma, e la sua parziale illegittimità nella parte in cui esso non prevede che la prelazione su atti non denunciati debba essere comunque esercitata entro due mesi dalla ottenuta conoscenza dell'alienazione da parte dell'Amministrazione.
Risulterebbero così vulnerati - a giudizio dell'interveniente - sia il principio della certezza dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, sia il principio che vieta di disarticolare l'effetto delle sentenze della Corte costituzionale dal loro contenuto dichiarativo.

Nel merito, la questione è ritenuta infondata in considerazione della specificità del regime che regola il diritto di proprietà sui beni artistici notificati, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, per il loro interesse particolarmente importante.
In particolare, la prelazione storico-artistica non potrebbe essere direttamente equiparata ad altri vincoli alla proprietà, comportanti effetti espropriativi, in settori diversi quali l'urbanistica o la tutela paesaggistica. Nel caso in esame, infatti, la soggezione del proprietario al potere espropriativo si coniugherebbe con un obbligo di cooperazione nei confronti della pubblica amministrazione posto a carico del proprietario stesso, nella forma della denuncia dell'alienazione.
Pertanto, la permanenza della soggezione al potere di prelazione, in caso di inadempimento da parte del proprietario all'obbligo di denuncia, sarebbe ragionevolmente correlata alla permanenza di detto inadempimento, con la conseguenza che solo il sopravvenire del dovuto adempimento potrebbe far cessare l'illimitatezza temporale dell'esercizio del potere di prelazione.
3.- Il Verusio, parte nel giudizio a quo, si è costituito nel presente giudizio per chiedere l'accoglimento della questione.
L'interveniente premette di non condividere l'interpretazione dell'art. 61, secondo comma, accolta dalla Corte di cassazione, secondo la quale, a fronte di una mancata o incompleta denuncia, sarebbe riconosciuta allo Stato una facoltà di prelazione senza limiti di tempo. A suo giudizio, la normativa in questione implicherebbe comunque il rispetto del termine di due mesi dalla data di piena conoscenza della vendita non denunciata.
In ogni caso, non potrebbe ritenersi legittimo un potere di espropriazione senza limiti di tempo, tanto più quando - come nel caso di specie - si sia in presenza non già di una omissione di denuncia bensì di denuncia contenente delle irregolarità.
Risulterebbe, quindi, una ingiusta ed arbitraria disparità di trattamento tra chi abbia effettuato la denuncia, pur contenente alcune irregolarità, e chi abbia, invece, del tutto omesso la denuncia stessa. Quest'ultimo percepirebbe per effetto della prelazione un prezzo pari al valore attuale di mercato del bene, mentre il primo otterrebbe solo il valore riferito al contratto denunciato, pur a distanza di molti anni, come nel caso oggetto del giudizio a quo.
4.- Anche il Pierangeli, parte nel giudizio a quo, si è costituito nel giudizio aderendo alle richieste formulate nell'ordinanza di rimessione.

5.- Infine, anche il Beyeler si è costituito in giudizio, sempre per chiedere l'accoglimento della questione.
L'interveniente sostiene che la norma dell'art. 61 avrebbe un carattere sanzionatorio, ma che questo si esprimerebbe esclusivamente nella nullità di diritto del negozio non denunciato, senza ulteriori e diversi gravami a carico dei soggetti contraenti. In particolare, la prelazione richiamata da detto art. 61 non sarebbe istituto diverso da quello di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 e dovrebbe, pertanto, attuarsi con le ordinarie forme previste da tali norme.
Risulterebbe, quindi, del tutto ingiustificato l'assoggettamento del diritto dell'alienante al potere dell'Amministrazione di esercitare in ogni tempo la prelazione, non potendosi ritenere conforme ai principi dell'ordinamento che la circolazione di un bene possa essere sottoposta, senza vincoli temporali, alla possibile attivazione di un intervento ablatorio da parte dell'Amministrazione.
Il principio della attivazione del potere dell'Amministrazione a decorrere dal momento della conoscenza dei presupposti del potere stesso sarebbe, del resto, presente in tutta la normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità oltre che nella recente normativa comunitaria sulla restituzione dei beni illecitamente usciti dal territorio nazionale.
L'interveniente insiste, infine, sul profilo della quantificazione dell'indennizzo che, secondo i principi costituzionali, non potrebbe comunque non essere determinata anche - pur se non esclusivamente - in riferimento al valore effettivo del bene al momento dell'esercizio della prelazione.

6.- In prossimità dell'udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri sia le parti Verusio e Beyeler hanno presentato ampie memorie per sviluppare le tesi prospettate nei rispettivi atti di intervento e replicare alle deduzioni avversarie.

Diritto

1.- Con l'ordinanza in esame le sezioni unite civili della Corte di cassazione sollevano questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, nei confronti del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico).
L'art. 61 della legge in questione dispone, al primo comma, che "le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge e senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte sono nulli di pieno diritto" e, al secondo comma, che "resta sempre salva la facoltà del Ministro (per i beni culturali e ambientali) di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32". A loro volta, gli artt. 31 e 32 regolano le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione, che, nell'ipotesi ordinaria - collegata all'avvenuta denuncia al Ministro dell'alienazione del bene da parte del proprietario - deve essere esercitata nel termine di due mesi dalla data della stessa denuncia (v. art. 32, primo comma, in relazione all'art. 30).

Ad avviso della Cassazione le norme impugnate risulterebbero lesive degli artt. 3 e 42 della Costituzione sotto due profili e cioè: a) per l'"illimitata compressione del diritto reale dell'alienante, ingiustificatamente sottoposto ad un trattamento diverso da quello riservato ad ogni altro espropriato, essendo data facoltà all'amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni momento, con correlativa incertezza, del pari illimitata nel tempo, circa l'effettivo assetto dei rapporti giuridici concernenti il bene"; b) per la "mancata garanzia per l'espropriato di un adeguato indennizzo, in quanto la corresponsione di somme pari al prezzo contrattuale ben si attaglia alla sola ipotesi di prelazione esercitata nel breve lasso di due mesi, ma non anche a quella esercitabile in ogni tempo".

Nel prospettare la questione, l'ordinanza muove da alcuni presupposti interpretativi, condivisi negli orientamenti prevalenti della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa: in particolare, dalla considerazione che l'art. 61, secondo comma, consente, nei casi di omessa o irregolare denuncia, l'esercizio della prelazione senza limiti temporali e che la stessa prelazione storico-artistica, per i suoi caratteri differenziati dalla prelazione di diritto comune, va ricondotta nella categoria generale degli atti espropriativi (e questo tanto più quando la prelazione venga esercitata, come nel caso del secondo comma dell'art. 61, in relazione a negozi riconosciuti nulli).
2.- Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa statale.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe inammissibile per non avere esattamente individuato l'oggetto del giudizio (cioè la norma impugnata), nonché per il fatto di aver enunciato due diverse soluzioni di accoglimento indicate in via alternativa.
Né l'una né l'altra di tali eccezioni possono essere accolte.
In primo luogo va rilevato che dal contenuto dell'ordinanza - e, in particolare, dalla connessione tra il dispositivo e la motivazione della stessa - l'individuazione dell'oggetto del giudizio emerge chiara senza dar luogo a dubbi.
Tale oggetto investe, nel suo nucleo centrale, la previsione dell'esercizio del diritto di prelazione senza limiti temporali disciplinata nel secondo comma dell'art. 61, norma il cui contenuto risulta specificato e integrato - oltre che attraverso la connessione con il primo comma dello stesso articolo - dal richiamo espresso agli artt. 31 e 32.
Il riferimento al "disposto coordinato" degli artt. 61 e 32, espresso nel dispositivo dell'ordinanza, anziché rendere incerti, serve, pertanto, a completare e meglio definire i termini della questione.

Né assume maggiore valore l'eccezione relativa al presunto carattere alternativo della questione proposta.
Tale carattere viene riferito al fatto che nell'ordinanza risulta prospettata la possibilità di un duplice esito del giudizio e cioè sia la caducazione totale del secondo comma dell'art. 61 sia la dichiarazione d'illegittimità delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che il termine stabilito dall'art. 32, primo comma, debba decorrere, nel caso di prelazione esercitata ai sensi dell'art. 61, dalla data in cui l'Amministrazione abbia acquisito la piena conoscenza dei dati dei quali è obbligatoria la denuncia. Tale prospettazione viene, peraltro, enunciata soltanto nella motivazione relativa alla rilevanza della questione, al fine di argomentare che la rilevanza stessa - collegata ad un giudizio sulla giurisdizione - sarebbe destinata a permanere anche nell'ipotesi di un accoglimento parziale della questione quale quella sopra richiamata. Si tratta, quindi, di una formulazione limitata ad un passaggio della motivazione, che non viene minimamente a incidere sul carattere unitario della questione proposta, quale si desume dal dispositivo dell'ordinanza il cui petitum risulta incentrato sulla dichiarazione d'illegittimità del "disposto coordinato" degli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939.
3.- Nel merito, la questione non è fondata.
Per quanto concerne l'asserita lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza, muovendo dal riconoscimento del carattere di "provvedimento espropriativo" della prelazione storico-artistica - tanto più se esercitata, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, della legge n. 1089, nel caso di nullità del negozio di trasferimento del bene -, contesta la disparità di trattamento che il soggetto colpito da tale misura viene a subire rispetto a tutti gli altri soggetti sottoposti a procedimenti espropriativi.
Ad avviso del giudice a quo , chi subisce la prelazione in questione, oltre a percepire un "indennizzo calcolato in modo del tutto diverso da quanto previsto in materia di espropriazione e senza possibilità di revisione in sede amministrativa o giudiziaria", è sottoposto, in relazione ai limiti temporali, ad "un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a colui che sia assoggettabile all'ordinario procedimento espropriativo": e questo in relazione al fatto che "mentre tutte le leggi in tema di espropriazione per pubblica utilità assegnano all'espropriante rigorosi termini decadenziali, la prelazione ex art. 61 non solo non è sottoposta a decadenza, ma non soggiace nemmeno al limite della prescrizione" (che potrebbe decorrere soltanto a seguito di regolare denuncia).

Un ulteriore profilo di disparità viene, poi, denunciato ponendo a confronto la situazione di chi abbia effettuato una denuncia irregolare, tenuto a percepire il prezzo denunciato - che, per il tempo decorso al momento della prelazione, potrebbe risultare del tutto inadeguato - con quella di chi, invece, abbia omesso di fare la denuncia, che, in assenza di un prezzo denunciato, potrebbe - ad avviso del giudice a quo - percepire un indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge 1089 (in base cioè al valore attuale di mercato): con un conseguente, ingiustificato trattamento più favorevole concesso al soggetto responsabile dell'inadempienza più grave.
Tali argomentazioni non possono essere condivise, perché trascurano di considerare il carattere del tutto peculiare del regime giuridico fissato per le cose di interesse storico e artistico dalla legge 1089 del 1939 e, nell'ambito di tale regime, dell'istituto della prelazione storico-artistica: un regime che trova nell'art. 9 della Costituzione il suo fondamento e che si giustifica nella sua specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese.
L'esigenza di conservare e di garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse storico e artistico - che siano state sottoposte a notifica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 - giustifica, di conseguenza, per tali beni l'adozione di particolari misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubblica amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e dai vincoli operanti per altre categorie di beni, sia pure gravati da limiti connessi al perseguimento di interessi pubblici. Questo porta ad escludere la comparabilità delle procedure ablative connesse al settore della tutela artistica e storica con le ordinarie procedure espropriative previste per beni di diversa natura.
Ciò vale, in particolare, per la prelazione storico- artistica, che, pur manifestando - quanto meno nel caso contemplato dal secondo comma dell'art. 61 - una sostanza ablativa, è istituto ben distinto dagli ordinari provvedimenti di natura espropriativa. Basti solo considerare che, a differenza di quanto accade nelle ordinarie procedure espropriative, la prelazione viene a collegarsi ad una iniziativa (trasferimento a titolo oneroso) che non è attivata dalla parte pubblica, bensì dalla parte privata, titolare del bene: e questo nonostante che la stessa prelazione, ove sia esercitata in conseguenza della violazione di un preciso obbligo imposto al privato (denuncia del trasferimento), venga chiaramente a configurarsi come istituto in cui prevale, sul profilo negoziale, il profilo autoritativo.

Non sussiste, dunque, alcun elemento che consenta di comparare, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, le modalità della prelazione storico-artistica - e, in particolare, le modalità temporali del suo esercizio - con quelle proprie degli ordinari istituti espropriativi.
Né può valere il richiamo, operato nella ordinanza sempre sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, alla disparità di trattamento tra i soggetti che hanno effettuato una denuncia irregolare e quelli che non hanno fatto alcuna denuncia. Tale disparità non sussiste, perché la corretta lettura della disciplina posta in tema di prelazione (e, in particolare, nell'art. 31, primo comma) induce a ritenere che anche per questa seconda categoria di soggetti il prezzo da erogare non possa essere altro che quello pattuito all'atto del trasferimento e non quello corrispondente al valore venale del bene all'atto della prelazione . Il prezzo in questione, ove non conosciuto, andrà, pertanto, individuato attraverso l'adozione di idonei mezzi di prova, riferiti al valore del bene in relazione alle condizioni esistenti nel mercato all'atto del trasferimento.

4.- Infondata si presenta anche la censura formulata con riferimento all'art. 42 della Costituzione. Tale censura, nell'ordinanza di rimessione, viene prospettata in relazione all'assenza di un "adeguato indennizzo per l'espropriato", dal momento che l'esercizio della prelazione senza limiti temporali non potrebbe non condurre alla conseguenza di alterare il rapporto tra prezzo erogato (riferito alla data dell'alienazione non denunciata o irregolarmente denunciata) e valore di mercato del bene (riferito alla data dell'esercizio della prelazione).
Ora, non si può certo dubitare del fatto che l'esercizio della prelazione a distanza di molto tempo dalla alienazione possa determinare - in conseguenza sia della svalutazione monetaria che della rivalutazione del bene sul mercato - uno scarto anche elevato tra prezzo corrisposto e valore reale del bene "espropriato" con conseguente danno economico per il venditore sottoposto a prelazione tardiva (e questa è, del resto, l'ipotesi che, in concreto, ricorre nella fattispecie che ha dato luogo al giudizio a quo): ma da tale premessa non si può anche trarre la conseguenza che l'ordinanza di rimessione intende affermare in ordine alla illegittimità costituzionale della prelazione storico-artistica di cui al secondo comma dell'art. 61 della legge n. 1089 del 1939 per inadeguatezza dell'indennizzo.
In proposito due sono i profili che vanno rilevati.
Il primo attiene, ancora una volta, alla peculiarità dell'istituto della prelazione storico-artistica che - pur manifestando, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 61, una sostanza ablativa - viene, come sopra si accennava, a differenziarsi sensibilmente dagli istituti connessi agli ordinari procedimenti espropriativi. Questo punto induce, in primo luogo, a sottolineare la difficoltà di operare una piena assimilazione - quale quella operata nell'ordinanza di rinvio - tra prezzo della prelazione e indennità di esproprio. Si aggiunga che il prezzo della prelazione - quand'anche potesse ritenersi assimilabile alla indennità di esproprio, in quanto riferito ad un atto dichiarato "nullo di pieno diritto" - risulta pur sempre collegato ad un elemento negoziale rimesso alla libera contrattazione delle parti, elemento che, almeno nella normalità dei casi (riferibili all'esercizio della prelazione entro un arco temporale contenuto), non può assumere le connotazioni di un compenso, oltre che ridotto rispetto al valore reale del bene, del tutto irrisorio e simbolico e, pertanto, lesivo dei criteri desumibili in tema di indennizzo dall'art. 42 della Costituzione.
Il secondo profilo attiene alla stessa natura della prelazione storico-artistica prevista dal secondo comma dell'art. 61, che la legge n. 1089 del 1939 viene a inquadrare nel Capo III, dedicato alle sanzioni. In proposito, il punto decisivo che va rilevato è che il danno economico che i con traenti vengono a subire in conseguenza dell'esercizio ritardato della prelazione da parte dell'Amministrazione non è altro che la conseguenza diretta dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della mancata presentazione di una denuncia regolare: inadempimento suscettibile di dar luogo ad una situazione di illiceità, che può essere, peraltro, rimossa in ogni momento da parte del privato mediante la presentazione tardiva della stessa denuncia.
I rischi che in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare denuncia (equiparate negli effetti ai sensi dell'art. 57 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, richiamato dall'art. 73 della legge n. 1089) possono determinarsi ai fini della conservazione del bene al patrimonio culturale nazionale vengono, d'altra parte, a giustificare il particolare rigore della disciplina in esame: rigore che conduce a sanzionare l'inadempienza del privato non solo sul piano delle norme penali (art. 63), ma anche su quello delle norme di natura civilistica, attraverso la previsione della nullità (necessaria) dell'atto di alienazione compiuto in violazione delle prescrizioni in tema di denunzia (art. 61, primo comma) e della prelazione (eventuale) del bene pur in presenza di un negozio nullo. Né - a differenza di quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione - il carattere sanzionatorio di quest'ultima misura può ritenersi in contrasto con il suo esercizio discrezionale, dal momento che la misura stessa viene a operare su di un piano che non può essere equiparato a quello proprio delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.


16

Corte costituzionale, 10 giugno 1993, n. 277


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato
il 30 dicembre 1992, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1993,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota in data 3
novembre 1992, n. 4708, con la quale il Soprintendente per i beni
artistici e storici di Genova ha ingiunto all'Assessore del settore
beni culturali della Regione Liguria di sospendere il restauro del
piviale proveniente dal Monastero del SS. Giacomo e Filippo, in
deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, che era
stato sottoposto ad intervento di restauro senza previa
autorizzazione ministeriale, ed iscritto al n. 1 del registro
conflitti 1993.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
uditi l'avvocato Giampaolo Zanchini per la Regione Liguria e
l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Fatto

1. - La Regione Liguria, con ricorso notificato il 30 dicembre 1992, ha proposto conflitto di attribuzione per far dichiarare che non spetta allo Stato rilasciare l'autorizzazione alla rimozione ed al restauro di cose di interesse artistico e storico (prevista dall'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), quando esse appartengono a musei di enti locali o di interesse locale. La Regione chiede quindi che sia annullata la nota in data 3 novembre 1992, n. 4708, indirizzata all'Assessore del settore beni culturali della Regione Liguria, con la quale il Soprintendente per i beni artistici e storici di Genova ha ingiunto di sospendere il restauro del piviale proveniente dal Monastero dei SS. Giacomo e Filippo ed in deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, perché effettuato senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

La Regione premette di avere disposto, con onere finanziario totalmente a proprio carico, il restauro di un piviale genovese della metà del secolo XVIII (facente parte della collezione tessile del Museo di S. Maria di Castello) ed assume che l'ingiunzione di sospensione del restauro viola la sfera di competenza attribuita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di musei e biblioteche di enti locali. La ricorrente afferma che già la legge 10 febbraio 1953, n. 62, aveva previsto l'attribuzione di questa materia alla competenza regionale, senza la necessità della preventiva emanazione delle leggi statali contenenti i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. La devoluzione alle regioni delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti i musei e le biblioteche di enti locali o di interesse locale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, comprende l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei, nonché la sicurezza e la fruizione delle relative raccolte. Ad avviso della Regione ricorrente l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, avrebbe ribadito il carattere onnicomprensivo del trasferimento di funzioni in questa materia. In particolare la manutenzione degli oggetti che fanno parte delle raccolte, espressamente attribuita alle regioni, porterebbe ad escludere ogni ingerenza statale e ad affermare la competenza regionale anche per il rilascio dell'autorizzazione al restauro, prevista dall'art. 11 della legge n. 1089 del 1939, purché si tratti di beni compresi in raccolte di interesse locale.

L'attività di restauro altro non sarebbe, ad avviso della Regione, che uno dei modi con cui si esplica la manutenzione e si provvede all'integrità delle cose raccolte nei musei di interesse locale. Attività, queste, che non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione da parte dello Stato.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

L'Avvocatura osserva che il piviale, oggetto del restauro contestato, non appartiene alla collezione del museo di S. Maria di Castello, ma è solo in deposito presso il medesimo. La dichiarazione di incompetenza richiesta dalla Regione Liguria, se accolta, non costituirebbe, ad avviso dell'Avvocatura, una base sufficiente per la pronuncia di annullamento dell'atto oggetto del conflitto.
L'Avvocatura afferma, comunque, che lo Stato è competente in materia di restauro di cose d'antichità e d'arte, anche per i beni appartenenti ai musei di enti locali o di interesse locale. La competenza statale in materia di restauro non sarebbe esclusa dalle attribuzioni regionali per la manutenzione, l'integrità e la sicurezza delle cose raccolte nei musei di interesse locale. Ad avviso dell'Avvocatura la manutenzione, che consiste nella ordinaria conservazione dello stato esistente, non comprende né assorbe il restauro, essendo questa un'operazione straordinaria, che presuppone una condizione di degrado e che è volta al recupero di uno stato originario o preesistente, con interventi che implicano delicate scelte tecnico-culturali, al fine di evitare rischi di danno per l'integrità e per il valore storico-artistico del bene.

L'Avvocatura esclude, inoltre, che la qualifica di località dell'interesse possa essere trasferita dai musei (che sono istituzioni per la raccolta, la conservazione, lo studio e l'apertura all'uso pubblico dei beni culturali) ai singoli beni, i quali possono rivestire uno straordinario interesse culturale, anche se compresi in collezioni in quanto tali di non grande rilievo. La qualifica di interesse locale riferita ad un museo non consentirebbe, quindi, di escludere l'esercizio di attribuzioni statali per la tutela dei singoli beni.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Liguria, depositando una memoria, ha ribadito le argomentazioni a sostegno della competenza regionale in ordine al restauro del piviale, che ha dato origine al conflitto.
La Regione ritiene in particolare non proponibile la distinzione tra manutenzione e restauro dei beni artistici, dalla quale l'Avvocatura deduce una diversa competenza, rispettivamente della Regione o dello Stato. La manutenzione comprende, ad avviso della Regione, l'intera gamma delle operazioni funzionali al mantenimento dell'originario stato delle opere. Anche la competenza regionale relativa all'integrità delle cose comprenderebbe le attività di restauro, attraverso le quali i beni riacquistano le originarie caratteristiche.
La Regione contesta la tesi che vuole l'interesse locale riferito al museo e non ai singoli beni che lo compongono, i quali potrebbero rivestire un interesse nazionale. Essendo il museo una universalità di beni mobili culturali con destinazione unitaria, esso è di interesse locale se ed in quanto è di interesse locale l'insieme dei beni, complessivamente considerato, raccolto nel museo.
Quanto al museo di S. Maria di Castello si sarebbe sicuramente in presenza di un museo di interesse locale, comprendente un fondo, al quale appartiene il piviale restaurato, che testimonia in modo specifico l'attività di ricamo e di produzione tessile genovese.

Diritto

l. -Il conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Liguria in relazione alla ingiunzione che ad essa ha rivolto il Ministero per i beni culturali per sospendere il restauro di un piviale di proprietà del Monastero dei SS. Giacomo e Filippo, in deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, tende ad affermare che non spetta allo Stato rilasciare l'autorizzazione alla rimozione ed al restauro delle cose di interesse artistico, prevista dall'art. 11 della legge 1o giugno 1939, n.1089, quando si tratti di beni che appartengono a <<musei di enti locali o di interesse locale>>.
La Regione ricorrente rivendica la propria competenza in materia, e di conseguenza assume che l'atto denunciato é invasivo, perché viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed all'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La prima di queste disposizioni ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche di enti locali. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti <<la manutenzione delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale> (art. 7, lettera b, del d.P.R. n. 3 del 1972).
Successivamente sono state legislativamente definite le funzioni amministrative relative alla materia <musei di enti locali>, come concernenti tutti i servizi e le attività che riguardano l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico appartenenti alla Regione o ad altri enti sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale (art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977).
La Regione Liguria ritiene che il trasferimento di competenze debba essere riferito non solo alle istituzioni museali, alle raccolte ed ai beni in esse contenuti, ma (in ragione dell'interesse locale che i beni esprimono) anche ad ogni funzione di tutela che si riferisca ad essi, compresa l'autorizzazione (prevista dall'art. 11 della legge n. 1089 del 1939) per il restauro dei beni. Quest'ultima attività sarebbe anzi compresa, ad avviso della Regione, nella conservazione e manutenzione delle raccolte e dei beni appartenenti ai musei di enti locali o di interesse locale, ovvero in essi custoditi. Ricadrebbe quindi in un ambito di funzioni specificatamente trasferite alle regioni.
2. - La Corte ha già avuto occasione di osservare che la materia <musei e biblioteche di enti locali>>, attribuita dagli artt. 117 e 118 della Costituzione alla competenza normativa ed amministrativa delle regioni, nella sequenza delle disposizioni legislative di settore (in particolare il titolo II del d.P.R. n.3 del 1972 ed il titolo III, capo VII, del d.P.R. n. 616 del 1977) ha assunto una dimensione che si estende oltre l'ambito soggettivo dell'appartenenza del museo o della biblioteca, per collegare la competenza regionale al profilo oggettivo della località dell'interesse che tali istituzioni rivestono (sent. n. 921 del 1988). Alla base dell'ampio trasferimento di funzioni, operato dall'art. 47 del d.P.R. 616 del 1977 in materia di musei e biblioteche, vi é la distinzione tra interesse nazionale ed interesse locale, quale criterio di divisione fra le competenze conservate allo Stato e quelle assegnate alle regioni (sent. n.278 del 1991). Il principio di distinzione delle competenze non é quindi costituito dall'appartenenza del museo o dei beni in esso raccolti. Risulta così superata l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, che intende far leva sul fatto che il piviale da restaurare non appartiene al museo, ma é in deposito presso di esso.
La Corte ha tuttavia allo stesso tempo osservato che, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il trasferimento di competenze avrebbe dovuto essere stabilito da un'apposita legge, che l'art.48 del d.P.R. n. 616 del 1977 prevedeva fosse emanata entro il 1979. Non é stata quindi modificata la competenza statale in questo ambito, giacché il d.P. R . n . 61 6 del 1 977 ha rinviato la determinazione delle competenze da conferire alle regioni in materia di tutela del patrimonio artistico o storico, in ordine alle quali vi é l'aspettativa di una investitura non ancora attuata. Sicché, <in attesa della preannunciata normativa di trasferimento o di delega, nella quale dovrebbero essere definite le diverse competenze e il loro congiunto operare per la tutela e l'incremento di valori culturali, la situazione normativa é caratterizzata dal l'attribuzione allo Stato dei poteri inerenti alla protezione del patrimonio storico e artistico della Nazione> (sent. n. 921 del 1988).

D'altra parte, pur rimanendo nell'ambito dei musei appartenenti ad enti locali, di sicura competenza regionale, si é non di rado in presenza di beni di tale rilevanza artistica o storica, da attingere ad un interesse culturale nazionale.

L'appartenenza del museo e le attribuzioni in ordine ad esso non rappresentano quindi un decisivo criterio di discrimine in ordine alla competenza relativa all'autorizzazione per il restauro delle singole cose.
In conclusione si può ritenere che non vi é stata una onnicomprensiva attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative relative ai beni culturali di interesse locale, idonea a fondare la pretesa dell'esclusione del potere statale di autorizzazione per i1 restauro di cose di interesse artistico o storico, in ragione di una distinzione di competenza ad adottare tale atto basata sull'interesse, nazionale o locale, che il bene esprime.
Questa distinzione é stata assunta a criterio di discriminazione nell'esercizio di competenze statali o regionali, ma esclusivamente per funzioni espressamente delegate alle regioni (in forza dell'art. 9 del d.P.R. n. 3 del 1972), quali la concessione di licenze o nulla osta per l'esportazione dei beni o delle cose di valore artistico o storico, che é rimasta alla competenza statale se si tratta di cose rilevanti per il patrimonio artistico, storico o bibliografico nazionale, mentre é devoluta alla competenza regionale se l'interesse che tali cose rive stono é solo locale (sentenza n. 278 del 1991).

Difficilmente, quindi, si può sostenere che, per le altre funzioni non delegate, la competenza attribuita alle regioni sia addirittura più ampia di quella ad esse espressamente devoluta in forza di apposite deleghe.
3.-La Regione Liguria propone la specifica indicazione delle funzioni trasferite quale ulteriore argomento per sostenere l'affermazione della propria competenza. In particolare la ricorrente assume che la manutenzione e la conservazione dell'integrità delle cose raccolte nei musei affidati alla propria competenza (art. 7, lettera h, del d.P.R. n. 3 del 1972; art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977) designano attività e funzioni che comprendono il restauro delle cose stesse, quindi anche la competenza al rilascio della relativa autorizzazione (in base all'art. 11 della legge n.1089 del 1939).
L'assimilazione delle nozioni di manutenzione, conservazione e restauro, ovvero la loro reciproca fungibilità, non può essere accolta. Il termine <restauro> esprime un proprio peculiare contenuto ed ha una consolidata autonomia concettuale e definitoria.
Già la legge 20 giugno 1909, n. 364, distingueva il restauro dall'adozione di provvidenze idonee ad impedire il deterioramento delle cose di interesse artistico o storico, come pure dalla cura della loro integrità e sicurezza.
Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 73 della legge n. 1089 del 1939), considera la <conservazione> delle cose di interesse storico e artistico separatamente dai <lavori e restauri>. Ancora di recente la legge 10 febbraio 1992, n. 145, distingue la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico, dal recupero, salvaguardia e restauro (art. 1).
Quest'ultimo implica sempre un intervento diretto sulla cosa, volto (nel rispetto dell'identità culturale della stessa) a mantenerla o modificarla, per assicurare o recuperare il valore ideale che essa esprime, preservandolo e garantendone la trasmissione nel tempo.

Si tratta di un'attività che richiede valutazioni tecnico scientifiche, adeguati metodi esecutivi, talvolta analisi interdisciplinare dei problemi che il restauro pone, ed elevatissima specializzazione. Tanto più che l'intervento può arrecare pre-giudizio, anche irreversibile, alla cosa, nella sua fisica consistenza o nel valore e nell'identità culturale che esprime ed é destinata a tramandare. Queste esigenze sono tanto peculiari, nel contesto delle attività che riguardano i beni culturali, da aver dato luogo alla costituzione di un apposito Istituto centrale per il restauro, con lo specifico scopo di <eseguire e controllare il restauro delle opere di antichità e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionare ed unificare i metodi>(art. 1 della legge 22 luglio 1939, n.1240).
Il restauro é dunque un'attività che ha caratteristiche proprie, diverse rispetto al mero mantenimento delle condizioni, per lo più esterne, di conservazione della cosa, secondo le esigenze tipiche della manutenzione. Il restauro si distingue anche dagli altri interventi diretti ad assicurare l'integrità delle raccolte ed a valorizzarne la funzione culturale, senza riguardare direttamente la cosa né incidere sulla sua fisica consistenza.

Caratteristiche queste proprie degli interventi di restauro, diretti a reintegrare quanto del bene é compromesso, a recuperarne il valore culturale originario, ad assicurare, mediante le appropriate modificazioni, la possibilità di tramandarne l'esistenza ed il messaggio ideale.
Non si può pertanto ritenere, come vorrebbe la Regione ricorrente, che, nell'attuale assetto normativo, la competenza alla manutenzione ed alla conservazione dell'integrità delle cose raccolte e custodite nei musei di interesse locale (che può riguardare l'insieme delle cose, in quanto tale significativo), in funzione della loro gestione e del loro godimento, comprenda anche la competenza ad autorizzare il restauro, che é diretto ad incidere immediatamente sulla consistenza e sulla preservazione del valore culturale di ciascuna cosa di interesse artistico o storico.
4. -Le considerazioni poste a fondamento della distinzione concettuale e normativa tra restauro, manutenzione e conservazione, delimitano anche la finalità e l'ambito del potere di autorizzazione, rimesso alla competenza del Ministero per i beni culturali. L'autorizzazione al restauro é volta ad esprimere il positivo apprezzamento dell'opportunità tecnico scientifica dell'intervento sulla cosa di valore artistico o storico, e ad accertare la validità delle metodiche che si intendano adottare nell'operazione da compiere. Ha pertanto una funzione di tutela del valore culturale del bene, mediante un'atto di necessaria collaborazione (per gli aspetti tecnico scientifici) con la Regione. A quest'ultima é rimessa la funzione di conservazione e manutenzione: quindi la piena titolarità della programmazione e della determinazione degli interventi da attuare, come pure la gestione di essi, dovendo in ordine a tali interventi l'autorizzazione statale costituire un supporto ed una verifica tecnica e culturale, ma non una interferenza amministrativa .

La coesistenza e la concorrenza di distinte competenze, non sempre delineate nei loro definitivi e precisi confini sul piano normativo, rendono ancor più necessaria e doverosa, nell'attesa della nuova disciplina da tempo preannunciata, una leale collaborazione tra Stato e Regione, imprescindibile in un settore nel quale la salvaguardia complessiva del patrimonio artistico e storico della Nazione é affidata al responsabile concorso di tutti gli enti ed i soggetti a diverso titolo coinvolti.
5.-Le considerazioni che precedono consentono di affermare che il ricorso proposto dalla Regione Liguria non é fondato: spetta difatti allo Stato autorizzare la rimozione ed il restauro previsti dall'art. 11 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, anche quando si tratti di cose appartenenti a musei di enti locali o di interesse locale. Pertanto l'ingiunzione del Soprintendente per i beni artistici e storici di Genova del 3 novembre 1992, n. 4708, non invade competenze regionali.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato autorizzare la rimozione ed il restauro, ai sensi dell'art. 11 della legge 1o giugno 1939, n.1089, dei beni di interesse artistico o storico appartenenti a musei di enti locali o di interesse locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/05/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/06/93.


17

Corte costituzionale, 9 marzo 1990, n. 118


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse
artistico e storico), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso
proposto da {Canepa Pietro} ed altro contro il Ministero per i beni
culturali ed ambientali, iscritta al n. 469 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 13 aprile 1989 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da {Perugia Alessandro} ed altri contro il
Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altro, iscritta al
n. 493 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visto l'atto di costituzione di {Perugia Alessandro} ed altri nonchè
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore
Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Giovanni Vanin e Renato Di Castro per {Perugia
Alessandro} ed altri e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

Fatto

1.- Con D.M. del 4 aprile 1987, il Ministro per i beni culturali e ambientali sottoponeva a vincolo, ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, l'"Antico Caffé Genovese" di Cagliari, dichiarato di interesse particolarmente importante.
Avverso tale provvedimento ricorrevano al T.A.R. Lazio Canepa Pietro e Canepa Francesco, proprietari del predetto locale, deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939, ed eccesso di potere.
L'adito Tribunale, con ordinanza emessa l'8 giugno 1989 (R.0. n. 469 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della citata legge. nella parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività tradizionali caratterizzanti una parte del territorio cittadino ed, in particolare, i centri storici.

Ha osservato che dal contenuto del D.M. impugnato si evince che esso non ha inteso tanto tutelare l'arredo e i decori dei locale, quanto, soprattutto, assicurare la continuità dell'attività commerciale ivi esercitata, in quanto tradizionalmente connessa al centro storico di Cagliari.
Ma tale finalità é estranea alla Previsione della legge n. 1089 del 1939, la quale tutela cose materiali, sia che presentino particolare interesse storico, artistico, archeologico o etnografico (art. 1), sia che tale carattere abbiano acquistato per il loro riferimento ad accadimenti della storia politica, militare della letteratura, dell'arte e della cultura in genere (art. 2).

La previsione di limiti alla destinazione delle cose di interesse storico e artistico, operata dall'art. 11 cpv., che consente all'Amministrazione di vietare usi non compatibili con il carattere delle cose predette o tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione ed integrità, secondo il giudice a quo, avrebbe solo portata strumentale e non autonomo rilievo.

Ad avviso del Collegio, le stesse norme, però, proprio nella parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività culturalmente rilevanti e caratterizzanti l'assetto di una via, di un quartiere di una zona. contrasterebbero con il precetto dell'art. 9 della Costituzione in base al quale il bene "cultura" costituisce un valore fondamentale per cui devono tutelarsi tutti gli interessi che riguardano il modo di essere della comunità.

2.- Nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità, e, comunque, per la infondatezza della questione. Ha sostanzialmente condiviso l'esigenza di proteggere beni culturali., ma ha prospettato la possibilità che la tutela sia assicurata dalle norme denunciate mediante una interpretazione più adeguata all'evoluzione dei tempi, secondo cui i vari tipi di interessi culturali da esse considerati possano avere la loro matrice in un'attività che si trasfonda in una caratterizzazione culturale della cosa.
Ha rilevato che l'esigenza di protezione culturale in relazione all'uso può anche esprimersi in effetti corrispondenti ad un vincolo di destinazione che, agendo sulla proprietà e non sul diritto di iniziativa economica, ha carattere reale e non personale, non potendosi confondere con l'obbligo di esercitare 1,attività, che si porrebbe in contrasto con altri principi di rango costituzionale.
3.- Identica questione é stata sollevata dallo stesso T.A.R. Lazio con ordinanza emessa il 13 aprile 1989 (R.0. n. 493 del 1989), sul ricorso proposto da {Perugia Alessandro} ed altri, per l'annullamento del D.M. del 12 novembre 1984, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, il "Palazzo Fiano", sito in Roma, ha dichiarato d'interesse particolarmente importante, ai sensi degli artt. 1 e 2 della predetta legge la "Gioielleria Masenza", ubicata nello stesso palazzo.

Il giudice a quo ha svolto argomentazioni identiche a quelle poste a base dell'ordinanza precedente
4.- Nel giudizio si é costituita la parte privata che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Nella memoria ha poi precisato che il titolare della licenza di esercizio della gioielleria in questione si é definitivamente ritirato dal commercio dei preziosi, e che i locali, pur nella disponibilità dei legittimi proprietari, sono chiusi da tempo, ed ha osservato che, in sostanza, estendendo il vincolo dell'attività commerciale, se ne imporrebbe agli interessati la ripresa, in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica privata, tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Il vincolo, inoltre, violerebbe anche l'art. 42 della Costituzione, il quale prevede che la proprietà privata possa essere sottoposta a limiti solo per assicurare la funzione sociale, mentre, nel caso di specie, il preteso interesse generale perseguito non potrebbe essere attuato poichè il bene che si intende tutelare non é un valore culturale attuale.

5.- É intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, rassegnando identiche conclusioni che nel precedente giudizio con le stesse argomentazioni.

6.- Nell'imminenza dell'udienza la difesa della parte privata ha depositato memoria, ma fuori termine.

Diritto

1.- I due giudizi, siccome prospettano identica questione, per evidenti ragioni di connessione possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.

2.-Il T.A.R. Lazio dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività tradizionali caratterizzanti una parte del territorio cittadino ed, in particolare, i centri storici, in quanto risulterebbe violato l'art. 9 della Costituzione, non risultando tutelato il bene <cultura> assunto, per effetto del precetto costituzionale, a principio fondamentale dell'ordinamento.
3. - La questione non è fondata.

Gli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 prevedono la tutela rispettivamente dei beni (cose mobili o immobili) di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico (art. 1) e di beni di interesse particolarmente importante per il loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere (art. 2).
L'art. 11 della stessa legge vieta delle suddette cose una destinazione ed un uso non compatibile con il loro carattere e, comunque, tale da pregiudicarne la conservazione e l'integrità.

La tutela dei beni è determinata dal loro valore <culturale> e dal relativo interesse pubblico, da accertarsi con atto amministrativo discrezionale, soggetto al sindacato del giudice amministrativo. Nella specie lo ha esercitato il giudice remittente che, peraltro, ha ritenuto oggetto del vincolo l'attività commerciale relativa ai beni in esame piuttosto che i beni stessi (arredi, decori, mobili vari ecc.).

4. - Il valore culturale dei beni di cui all'art. 2 su richiamato, al cui genere appartengono quelli di cui trattasi, è dato dal collegamento del loro uso e della loro utilizzazione pregressi con accadimenti della storia, della civiltà o del costume anche locale. In altri termini, essi possono essere stati o sono luoghi di incontri e di convegni di artisti, letterati, poeti, musicisti ecc.; sedi di dibattiti e discussioni sui più vari temi di cultura, comunque di interesse storico-culturale, rilevante ed importante, da accertarsi dalla pubblica amministrazione competente. La detta utilizzazione non assume rilievo autonomo, separato e distinto dal bene ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, quindi, non può essere protetta separatamente dal bene, come si pretenderebbe.

L'esigenza di protezione culturale dei beni, determinata dalla loro utilizzazione e dal loro uso pregressi, si estrinseca in un vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene e può trovare giustificazione, per i profili costituzionali, nella funzione sociale che la proprietà privata deve svolgere (art. 42 della Costituzione).
Il vincolo non può assolutamente riguardare l'attività culturale in sè e per sè, cioè, considerata separatamente dal bene, la quale attività, invece, deve essere libera secondo i precetti costituzionali (artt. 2, 9 e 33).
La stessa iniziativa economica è libera, salvo il suo indirizzo e coordinamento a fini sociali a mezzo leggi (art. 41 della Costituzione).

Vi sono certamente attività culturali (c.d. beni-attività) che lo Stato tutela con incentivi vari, specie di natura finanziaria, disposti con leggi apposite, distinte da quella in esame.

Anche i centri storici, cui ha fatto riferimento il giudice remittente, hanno una protezione particolare e peculiare. L'art. 4 del decreto-legge n. 832 del 1986, convertito in legge n. 15 del 1987, demanda alla discrezionalità del sindaco, in occasione del rilascio delle licenze di commercio per i locali siti nelle varie zone del centro storico, la valutazione della compatibilità di alcune attività commerciali con le caratteristiche delle suddette zone.
5.-In tale situazione non risulta affatto violato l'art. 9 della Costituzione. Esso impegna la Repubblica ad assicurare, tra l'altro, la promozione e lo sviluppo della cultura nonchè la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, quale testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese.

Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) in riferimento all'art. 9 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 09/03/90.


18

Corte costituzionale, 2 febbraio 1990, n. 63


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme:
1) legge 27 dicembre 1977, n. 968 <Principi generali e disposizioni
per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della
caccia> limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole <ai sensi
del successivo art. 12>; art. 3, secondo comma, <É altresì vietata
la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli
previsti dai successivi articoli della presente legge>; articoli 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, <É fatta eccezione per
le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi
sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31
dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia
turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus
trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18
agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (Anas
platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:
passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus);
passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus
vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca);
canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas
acuta); marzaiola (Anas querquetula); mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino
(Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenios arquata); pitti ma minore
(Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela
nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius);
combattente (Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza
domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico
(Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre
sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio
(Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone
(Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli:
pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix);
gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca);
pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa);
starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello
(Fringilla coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla
montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo
(Emberiza calandra); colino della virginia; verdone (Chloris
chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus
spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre
alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:
cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea);
allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo
bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia
nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie
cacciabile dal 1o novembre al 31 gennaio: cinghiale>, e terzo
comma: <Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie
cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il
Comitato di cui all'articolo 4>; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
art. 18, secondo comma <Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di
biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o
autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla
cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di
cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare
fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami
vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini
amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno
essere catturate in un numero di esemplari limitato e
preventivamente stabilito per ciascuna di esse.>, e quarto comma:
<Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di
biologia per la selvaggina, autorizzare persone nominativamente
determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e
civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso
nell'esercizio venatorio.>; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art.
26, primo comma limitatamente alle parole <e dalle attività
venatorie>, nonchè alle parole <al quale deve affluire anche una
percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente
legge.>, e secondo comma limitatamente alle parole <e delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute più
rappresentative.>; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma <Le
associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere
riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano
i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e
tecnicovenatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano
una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati
organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non
inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato
dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione della domanda di
riconoscimento.>, terzo comma: <Le associazioni di cui al secondo
comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura
e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il
Comitato di cui all'articolo 4.>, quarto comma: <Si considerano
riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione
italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già
riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2
agosto 1967, n. 799.>, quinto comma: <Le associazioni venatorie
nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.>, sesto comma: <Qualora vengano
meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il
riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito
il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca
del riconoscimento stesso.>, e settimo comma: <É vietata
l'iscrizione a più di una associazione venatoria.>; articoli 30,
31, 32, 33, 34, 36 e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum;
2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo 1942,
n. 262, primo comma <Il proprietario di un fondo non può impedire
che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo
sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano
colture in atto suscettibili di danno.> e secondo comma <Egli può
sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.>, iscritta al n. 38 del Registro referendum.
Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittime le predette richieste;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Saja;
uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv. Alberto
Predieri per {Rocchi Carla} e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio
Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni
venatorie.

Fatto

1.- In data 15 marzo 1989 {Mezzatesta Francesco Maria} ed altri, documentata la proprie qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per referendum popolare abrogativo degli artt. 2 (in parte), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (in parte), 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella G.U n. 63 del 16 marzo 1989.

In data 8 luglio 1989 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con oltre 750.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, verificava la regolarità della richiesta con effetto positivo e pertanto con ordinanza del 19 dicembre 1989 l'Ufficio la dichiarava legittima.
2.- Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 12 marzo 1989, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile.
L'annuncio veniva pubblicato nella G.U suindicata. L'8 luglio alcuni .dei promotori depositavano oltre 700.000 firme con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo e con ordinanza del 19 dicembre 1989 dichiarava legittima la richiesta.

3.- Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle suddette ordinanze, fissava il giorno 16 gennaio 1990 per la deliberazione in camera di consiglio.
Della fissazione veniva data regolare comunicazione.
4.- In data 8 gennaio 1990 il {Mezzatesta} ed altri presentatori delle richieste di referendum abrogativo depositavano un atto di costituzione, con riserva di produrre deduzioni scritte.

Un atto di costituzione veniva depositato, il 12 gennaio 1990, anche dalla promotrice {Rocchi Carla}, la quale sosteneva l'ammissibilità di entrambi i quesiti referendari.
In data Il gennaio 1990 l'U.N.A.V.I. (Unione nazionale associazioni venatorie italiane) ed altre associazioni di cacciatori depositavano un atto di intervento, che però, come si dirà nella parte motiva, é stato dichiarato inammissibile.

 

Diritto

1. - Le due richieste di referendum, relative, l'una, all'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) e l'altra all'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile (accesso nel fondo altrui per l'esercizio della caccia) presentano analogia di materia: i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2.-In conseguenza del mancato intervento del Governo e dell'inammissibilità di quello delle associazioni venatorie, pronunciata, seguendo la sua precedente sentenza n. 28 del 1987, con l'ordinanza del 16 gennaio 1990, la Corte ha il compito di accertare d'ufficio la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle due richieste in discussione. A tal fine deve stabilire se ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost. o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative; limiti di ammissibilità, e perciò estranei a valutazioni di opportunità politica, ovvero di convenienza socio- economica.
La Corte deve poi accertare se la struttura dei quesiti proposti sia conforme alle esigenze connesse alla loro funzione.
3.-L'esame da compiere non si estende invece al controllo sul procedimento svoltosi avanti all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 32 cit. 1. n. 352 del 1970. Tale procedimento, come più volte riconosciuto in precedenti decisioni (sentt. nn. 251/1975; 22/1981; 35/1985), ha una sua autonomia e si conclude definitivamente con l'ordinanza che decide sulla legittimità delle richieste referendarie, sicché spetta alla Corte di prendere soltanto atto della giuridica esistenza del provvedimento (positivo), escluso il potere di procedere al riesame di esso.

Com'è noto, il doppio procedimento di controllo, distribuito tra l'Ufficio centrale e la Corte, ha formato oggetto di varie critiche in dottrina, ritenendosi preferibile da taluno che esso venga concentrato in un unico organo, come avviene in diversi ordinamenti, e optandosi da altri per l'inversione dell'ordine delle due verifiche e per lo snellimento del suo concreto funzionamento.

É chiaro però che trattasi di proposte de jure condendo, non incidenti sulla vigente disciplina normativa, che definisce e circoscrive la funzione della Corte nel senso sopra indicato.

4.-Anche con la disposta riunione dei giudizi, che ha natura strettamente processuale, le richieste dei due referendum conservano sul piano sostanziale l'intrinseca autonomia, sicché la loro ammissibilità deve essere valutata separatamente e indipendentemente dalla circostanza della con temporanea presentazione e del contestuale provvedimento positivo del l'Ufficio centrale. In particolare, i requisiti di struttura dei quesiti referendari vanno considerati con riferimento a ciascuno di essi, e non già al loro complesso. Ciò è di tutta evidenza se i presentatori non siano i medesimi, come si verificò nel caso esaminato con la sent. n. 26 del 1981, la quale ammise richieste di referendum sulla medesima materia aventi finalità diverse, se non addirittura opposte.

Ma ciò non è men vero quando i presentatori siano gli stessi, giacché sarebbe arbitrario-come può desumersi dalla natura stessa del giudizio di ammissibilità - supporre un'artificiosa unità di quesiti che, avendo un differente oggetto, non possono non essere valutati nella loro individualità. II che è in perfetta correlazione con le modalità della votazione, in quanto gli elettori sono chiamati ad esprimere la loro volontà separata mente e possono quindi liberamente orientarsi in maniera diversa su ciascuna richiesta.

5.-L'autonomia delle richieste sussiste, per così dire, anche in senso verticale, essendo estranee al giudizio di ammissione le eventuali conseguenze del suo esito favorevole, le quali non sono rilevanti nello stesso giudizio, dalla cui regolamentazione legislativa non sono prese in considerazione né espressamente né implicitamente.
Da questa disciplina è evidente la difficoltà e l'incertezza di un rigoroso accertamento a priori, che potrebbe portare ad un risultato sommario e provvisorio, suscettibile di essere smentito con più adeguato approfondimento dialettico: da ciò risulta chiaro come non possa negarsi un mezzo di democrazia diretta, quale la consultazione referendaria, sulla base di elementi labili ed incerti.
In tali sensi è la giurisprudenza della Corte, la quale (sent. n. 26/1987) si pose appunto il problema se un favorevole esito del referendum potesse, senza un immediato intervento legislativo, risultare non aderente ai precetti costituzionali; tuttavia, in conformità ad un precedente orientamento, essa ritenne allora legittima la richiesta referendaria, avvertendo che la conseguente situazione normativa avrebbe potuto essere presa in considerazione soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di costituzionalità.
6.-Ciò posto in linea generale, per quanto concerne la prima richiesta non potrebbe ritenersi, contrariamente a qualche tesi dottrinale discorde, che essa incontri il limite (implicito) delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato: categoria, questa, elaborata nella sent. n. 16 del 1978 (e in seguito costantemente accolta dalla Corte) la quale ha rilevato che, potendo incidere la consultazione popolare soltanto su leggi ordinarie con esclusione della Costituzione e delle altre fonti di rango costituzionale, il medesimo limite vale, per identità di ratio, anche per quelle leggi ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato di efficacia senza violare disposizioni di livello costituzionale.

Ciò- si osserva appunto-avverrebbe nella fattispecie, in quanto la richiesta di referendum servirebbe sostanzialmente a modificare l'art. 117 Cost., sopprimendo la materia della <caccia> da quelle attribuite alle regioni.
In contrario va anzitutto rilevato che su alcune forme di caccia, intesa in senso tradizionale, la potestà legislativa regionale sopravviverebbe comunque (ad es. in materia di caccia detta <di selezione> e di quella ai c.d. <ungulati>).
Ma occorre soprattutto notare che il termine <caccia>, contenuto nella Carta fondamentale, non può essere inteso secondo un'accezione fissa ed immutabile, bensì con criteri evolutivi, ciò che del resto vale per ogni disposizione costituzionale e particolarmente nella definizione delle materie attribuite alle competenze regionali. In proposito va in particolare ricordato come, secondo una moderna e sempre più ampia concezione, per <caccia> non possa intendersi soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, bensì anche quella congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva.
In tal senso sono orientate varie forze politiche, che hanno presentato alcune proposte di legge al fine di sostituire la normativa in discussione con altra più idonea alle suddette finalità e conforme alla Direttiva comunitaria n. 409/79, di cui si parlerà in prosieguo; e su ciò, sia pure in maniera variegata, concordano le associazioni venatorie, essendo ormai generale e profondamente sentito l'interesse alla protezione della fauna ed all'equilibrio dell'ambiente.
Inoltre, tale concezione trova conferma sul piano legislativo, in quanto l'art. 99, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 statuisce che nella materia <caccia> rientra anche la polizia venatoria, la difesa del patrimonio zootecnico e la protezione faunistica. Peraltro, la tutela della fauna appare nella stessa legge n. 968 del 1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) accanto-anzi ancor prima-della disciplina dell'attività venatoria, anche se ciò non trova poi rigorosa corrispondenza nelle singole e concrete disposizioni. Ciò non è sfuggito alla Corte, la quale, cogliendo lo spirito della mutata coscienza sociale, ha avuto occasione di considerare quella in discussione come legge di grande <riforma economico-sociale> e di sottolineare l'importanza delle disposizioni con fine protezionistico della fauna e conseguentemente della tutela dell'ambiente (sent. n. 1002 del 1988).
Infine, anche la disciplina internazionale e quella comunitaria, che saranno meglio indicate in seguito, si muovono nello stesso senso e in particolare la norma comunitaria (direttiva 409/79 cit.) autorizza addirittura gli Stati membri ad una più rigorosa disciplina di quella da essa stessa stabilita (art. 14).

Deve quindi concludersi sul punto che la richiesta di referendum non è diretta ad incidere su una disposizione della Costituzione, ma tende soltanto a modificare la disciplina ordinaria vigente.

7.-Nè, sotto altro aspetto, la norma costituzionale potrebbe considerarsi coinvolta in quanto l'abrogazione della legge-cornice farebbe venire meno la cooperazione dello Stato nelle materie regionali, e consistente nella definizione dei principi fondamentali della materia.

Al riguardo è stata enucleata in dottrina una categoria di leggi c.d. necessarie, che sarebbero anch'esse insuscettibili di consultazione popolare. Ma, anche se si potesse prescindere dai notevoli ostacoli alla configurabilità di tale categoria quale limite all'ammissibilità del referendum (la sent. n. 29/1987, che viene invocata a sostegno, concerne un caso del tutto particolare, e tale da non consentire generalizzazioni), è sufficiente osservare come non sia affatto necessaria un'apposita ed esplicita normativa statale, che fissi i detti principi, affinché le regioni possano legiferare; ciò inequivocabilmente si deduce dall'art. 17, quarto comma, 1. 16 maggio 1970, n. 281, modificativo dell'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale invece richiedeva la preventiva ed apposita legislazione statale. Ove questa manchi, troveranno applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso normativo vigente; correlativamente, nel caso di mera abrogazione varranno, come è stato osservato in dottrina, i principi ricavabili dalle altre norme statali rimaste in vigore, così che non è giammai configurabile un <vuoto di principi>, potendo sempre sopperire il meccanismo di autointegrazione del sistema secondo l'art. 12 delle Preleggi.

Infine, è appena il caso di aggiungere che non possono essere qui prese in considerazione le conseguenze derivanti sulla normativa regionale dall'eventuale esito positivo dei referendum, non rilevando le medesime, come sopra è stato osservato in via di principio (n. 5), sull'ammissibilità della relativa richiesta.

8.-Ciò posto, e prendendo ora in considerazione i limiti espressa mente previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost., che potrebbero venire qui in discussione, osserva la Corte come sia da escludere che la richiesta di referendum si ponga contro la normativa internazionale e comunitaria.
Perché operi tale limite non è sufficiente che la richiesta referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione all'obbligo suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato (sent. n. 25/1987).

Ora, nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento prevede un obbligo suscettibile di violazione per effetto del referendum. Ciò vale per la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con 1. 24 novembre 1978, n. 812, ma non è men vero rispetto alle Convenzioni di Washington (3 marzo 1973, resa esecutiva con 1. 19 dicembre 1975, n. 874 e trasfusa nel regolamento del Consiglio C.E.E. 3 dicembre 1982, n. 3626), di Berna (19 settembre 1979, resa esecutiva con 1. 5 agosto 1981, n. 503), di Bonn (23 giugno 1979, negoziata anche dalla C.E.E. e resa esecutiva con 1. 25 gennaio 1983, n. 42) nonché alla direttiva C.E.E. n. 79/409 del 2 aprile 1979, modificata dalla successiva n. 85/411.

Invero, sarebbe vano ogni sforzo di dedurre da tali atti un obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la libertà di caccia e tale da costituire limite all'ammissibilità di un referendum diretto ad una più rigorosa e responsabile disciplina di tale attività sportiva; la Corte di Lussemburgo, anzi, ha ritenuto il nostro Stato inadempiente alla predetta direttiva in relazione alle disposizioni degli artt. 11, secondo comma, e 18, secondo comma, della legge in questione (sent. 8 luglio 1987 in causa n. 262/85) ed inoltre risulta in corso un altro giudizio promosso dalla Commissione, che ha dedotto ulteriori violazioni alla richiamata direttiva.

Si può quindi concludere che non soltanto nessun impedimento è riscontrabile in proposito, ma che anzi la richiesta referendaria si muove nella stessa direzione della normativa internazionale e comunitaria ora richiamata.
9.-Non è poi qui applicabile il limite relativo alle leggi tributarie, anche se la richiesta referendaria comprende l'abrogazione degli artt. 23, 24 e 25 l. n. 968 del 1977, che prevedono tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio, previste dai precedenti artt. 21 e 22.
A1 riguardo va anzitutto precisato che il disposto dell'art. 75, secondo comma, Cost. relativo alle leggi tributarie, concerne non solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in quanto impositive di un sacrificio economico individuale e sia pure con differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la finanza pubblica. Sicché, stante la medesima ratio, per l'esclusione della consultazione referendaria non sarebbe possibile porre alcuna distinzione tra le due categorie di tributi.
Va tuttavia osservato che le tasse suddette concernono gli atti amministrativi previsti dalle disposizioni comprese nel quesito referendario, sicché, eliminata ogni possibilità di emettere i provvedimenti a cui l'onere tributario è collegato, non può non discendere anche l'eliminazione dei relativi oneri, che verrebbero meno in ogni caso, ossia anche se non espressamente compresi nella richiesta di referendum.
10.-Infine rileva la Corte che il quesito si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, in quando diretto ad abrogare il vigente regime della caccia sportiva, come previsto e regolato dalla legge n. 968 del 1977.
Ciò non esclude del tutto la plausibilità di qualche rilievo critico, ma alcune imperfezioni risultano inevitabili in subiecta materia e sono comuni peraltro, com'è stato giustamente osservato, agli ordinari procedimenti di normazione. Decisiva è invece la possibilità, certamente sussistente, che l'elettore possa esprimere consapevolmente la propria volontà sul tema proposto: il che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte con le decisioni nn. 27 del 1981 e n. 28 del 1987, relative alle precedenti richieste vertenti sulla stessa materia ma diversamente formulate, consente di ritenere ammissibile quella attuale.

11.-Ad analoga conclusione occorre pervenire rispetto alla seconda richiesta di referendum, concernente la disposizione dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile, presentandosi il relativo quesito del pari chiaro, univoco ed omogeneo: tale quindi da consentire all'elettore di esprimere la sua volontà con piena consapevolezza. Esso manifesta inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno).

Del resto in precedenza la Corte aveva ritenuto il quesito inammissibile sol perché esso comprendeva anche il terzo comma dello stesso articolo, relativo ad una diversa materia, quale la pesca (sent. n. 28 del 1987).
Può aggiungersi che la norma in discussione, regolando i rapporti tra proprietario e cacciatore, appronta una regolamentazione mediatrice tra le due posizioni individuali (ciò è evidente per la recinzione, ma può estendersi anche all'altra ipotesi, che non sembra avere un collegamento con le esigenze sociali della produzione, ma è piuttosto diretta a tutelare esclusivamente l'interesse individuale del proprietario alla percezione dei frutti prodotti nel fondo, quali che siano). Conseguentemente risulta difficile riconoscere, come invece da qualcuno è stato affermato, che essa, anche in relazione alle sue origini, si ricolleghi alla funzione sociale della proprietà, intesa secondo la disposizione dell'art. 42 Cost . Tale funzione potrebbe trovare attuazione in una nuova disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa comunitaria, la quale predisponga limiti diretti ad un'utilizzazione ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale.

Aggiungendosi peraltro che-anche medio-tempore-l'eventuale esito positivo soltanto della seconda consultazione non si pone certamente in contrasto con l'art. 117 Cost. in quanto non sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia <caccia>, pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove è consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario.
Deve quindi concludersi che nessun ostacolo impedisce di riconoscere la legittimità costituzionale anche della seconda richiesta di referendum.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione: -degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia; - dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile; richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/02/90.


19

Corte Costituzionale, 11 febbraio 1999, n. 26


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1998 dal
Magistrato di sorveglianza di Padova sui reclami riuniti proposti da
Moschini Marco ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.

Fatto

1. - Chiamato a decidere sui reclami proposti da due detenuti, a norma dell'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione a una determinazione della direzione dell'istituto penitenziario che non consentiva loro di ricevere, in istituto, riviste spedite in abbonamento ovvero da parte di familiari, in ragione del loro contenuto asseritamente osceno, e raccolta la documentazione pertinente al caso, il magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato, con ordinanza del 2 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - Il rimettente riferisce che la determinazione della direzione del carcere di "trattenere" le pubblicazioni si basa sull'assunto che le medesime, per il loro contenuto, non possono considerarsi come periodici in libera vendita perché a) sono vietate ai minori, b) la loro esposizione è vietata dalla legge e c) la legge esonera da responsabilità per la loro divulgazione solo edicolanti e librai. Su tali ragioni della misura è altresì concorde l'amministrazione penitenziaria centrale.

3. - Il magistrato di sorveglianza osserva che egli deve provvedere sui reclami dei detenuti, facendo applicazione dell'art. 18, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, che stabilisce che "i detenuti ... sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione".
Si tratta quindi di decidere in una fattispecie nella quale vengono in rilievo diritti che formano oggetto di protezione costituzionale in via immediata, come il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, in rapporto alla tematica dei limiti del "buon costume".
Ciò posto, il magistrato di sorveglianza solleva la questione di costituzionalità, sulla premessa che le decisioni che egli è chiamato a prendere a seguito di reclamo sono "giurisdizionalizzate" solo in determinate e limitate ipotesi, vale a dire in quelle nelle quali il reclamo attiene alla materia lavorativa o alla materia disciplinare. Negli anzidetti casi, è prevista un'apposita udienza di trattazione, con la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'interessato, e con la possibilità, per quest'ultimo e per l'amministrazione penitenziaria, di presentare memorie, secondo il modulo procedimentale contenuto nell'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975, cui l'art. 69 della stessa legge fa rinvio; inoltre, al termine di tale iter, che delinea un vero e proprio "giudizio", è espressamente prevista l'impugnabilità della decisione presa dal magistrato di sorveglianza, con ricorso per cassazione.
Il rimettente lamenta che analogo procedimento non sia prescritto, in generale, in ogni ipotesi in cui il reclamo del detenuto abbia a oggetto la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, come avviene appunto nella specie. In siffatte ipotesi il magistrato si trova a dover valutare e decidere sull'operato dell'amministrazione, che si assume incidente immediatamente su un diritto costituzionalmente protetto, secondo un procedimento de plano, privo di garanzie, senza l'intervento della parte pubblica e che si conclude, anche secondo la giurisprudenza, con un provvedimento non impugnabile in alcuna sede e altresì privo della cogenza propria delle decisioni giurisdizionali, non essendo neppure necessaria la forma dell'ordinanza ma reputandosi generalmente sufficiente un atto di carattere semplicemente sollecitatorio e di segnalazione alle autorità amministrative.
Ad avviso del magistrato rimettente, la mancata previsione di un modulo giurisdizionale effettivo nelle ipotesi anzidette risulta irragionevole e discriminatoria, ove si consideri che il modulo del processo è invece previsto in relazione a materie che assumono minore rilievo sul piano delle libertà costituzionalmente garantite, come ad esempio nel settore disciplinare.
D'altra parte, la figura del magistrato di sorveglianza è stata istituita e regolata proprio in vista della tutela dei diritti del detenuto, come la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato.

Non si tratterebbe - aggiunge - di ridisegnare strumenti di tutela invadendo scelte proprie del legislatore, ma solo di ricondurre a razionalità un sistema che garantisce in modo più forte interessi più deboli e che viceversa esclude dalla tutela sul piano processuale interessi e beni di diretto rilievo costituzionale.

Il rimettente si sofferma altresì sul possibile rilievo del difetto delle caratteristiche del "giudizio" nel procedimento nel cui ambito egli ha sollevato la questione: ma da un lato la censura che egli propone è proprio quella della inadeguata connotazione giurisdizionale della procedura di cui è investito, e pertanto la questione medesima è rilevante perché in caso di accoglimento le cadenze procedimentali da mettere in opera sarebbero quelle delineate nell'art.14-ter già citato; dall'altro, la Corte costituzionale ha frequentemente dato ingresso a questioni di costituzionalità sollevate da magistrati di sorveglianza in procedimenti che, non "giurisdizionalizzati" appieno - al pari di quello in discorso -, sono stati tuttavia ritenuti idonei a essere configurati come "giudizio" ai fini che si discutono (ad esempio, nelle questioni sollevate da magistrati di sorveglianza in tema di concessione di permessi-premio), in armonia con la tendenza crescente della giurisprudenza, costituzionale e ordinaria, a qualificare l'attività del magistrato di sorveglianza come funzione di garanzia dei diritti del detenuto, e dunque come giurisdizione in senso pieno.

Se, in definitiva, il giudice naturale di tutti i diritti del detenuto coinvolti nel corso e a causa o in occasione del trattamento penitenziario è il magistrato di sorveglianza, e non altra istanza giurisdizionale, ordinaria o amministrativa, cui pure in astratto il detenuto potrebbe rivolgersi, la questione prospettata, benché incentrata su un profilo procedurale, assume una valenza di particolare rilievo, finendo essa per qualificare il significato stesso della funzione della magistratura di sorveglianza.
In caso di accoglimento, infatti, le decisioni da prendere su reclamo ex art. 35 della legge n. 354 del 1975 sarebbero sempre e comunque precedute da un vero e proprio "giudizio", conformato secondo gli schemi del contraddittorio e delle garanzie difensive, e sarebbero assunte in forma di ordinanza; da ciò - sottolinea il rimettente - l'ulteriore e rilevante conseguenza della generalizzata impugnabilità di dette decisioni con ricorso per cassazione. Quest'ultima notazione è particolarmente sottolineata dal giudice a quo, nel senso che attraverso l'accoglimento della questione il giudice della nomofilachia diverrebbe a sua volta garante di una uniforme applicazione del diritto e della formazione di orientamenti giurisprudenziali stabili e di spessore nella materia, ciò che oggi è precluso da una ingiustificata "privazione" del modello processuale.

4. - Il rimettente solleva dunque questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) nella parte in cui non prevede che la procedura di cui all'art. 14-ter stessa legge si applichi (oltreché nelle ipotesi di cui alle lettere a] e b] dello stesso comma) anche nel caso di reclamo del detenuto avente ad oggetto la lesione immediata e diretta di diritti costituzionalmente garantiti".
5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

Le ipotesi di "giurisdizionalizzazione" della procedura di reclamo, contenute nell'art. 69, comma 6, della legge n. 354 del 1975, attengono al lavoro e alla materia disciplinare, cioè a profili strettamente legati al trattamento carcerario, e sono il portato di una scelta effettuata dal legislatore in un ambito tipicamente discrezionale, come tale sottratto al controllo di costituzionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Un limite, aggiunge l'Avvocatura, certamente non travalicato, sia per l'eterogeneità dell'ipotesi dell'atto dell'amministrazione avente immediata incidenza su diritti costituzionalmente garantiti rispetto ai casi posti a termine di raffronto, sia perché si tratta di ipotesi generica e scollegata dai profili del vero e proprio trattamento carcerario, suscettibile di trovare comunque la propria tutela nei comuni mezzi e secondo le ordinarie regole di competenza previsti dall'ordinamento.

Diritto

1.1. - Il magistrato di sorveglianza di Padova solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. Tale disposizione, riguardante le funzioni e i provvedimenti che il magistrato di sorveglianza è abilitato, rispettivamente, a svolgere e ad adottare nelle materie di ordinamento penitenziario, stabilisce che il magistrato medesimo "decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti: a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo di disciplina, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa". L'art. 14-ter, richiamato dalla norma denunciata, pone, a sua volta, le regole procedurali del reclamo, relativamente alla proposizione (comma 1), alla trattazione in udienza in camera di consiglio (comma 2), al contraddittorio - realizzato tramite la partecipazione personale del difensore e del pubblico ministero nonché la possibilità, riconosciuta all'interessato e all'amministrazione penitenziaria, di presentare memorie - (comma 3) e alla decisione del giudice in forma di ordinanza (comma 2) (con ulteriore rinvio [comma 4], per quanto non diversamente disposto, alle disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge n. 354).
Il giudice rimettente è stato investito da reclami proposti da due detenuti, a norma dell'art. 35 della legge n. 354 del 1975, avverso determinazioni dell'amministrazione penitenziaria che hanno disposto il "trattenimento" di stampa periodica loro inviata dall'esterno del carcere, trattenimento disposto a causa dell'asserito contenuto osceno delle pubblicazioni. Essendo chiamato a decidere secondo la procedura stabilita in genere dall'art. 35 citato, una procedura priva dei caratteri propri della giurisdizione quali delineati invece nel denunciato art. 69, comma 6, di tale mancanza egli appunto si duole, in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione). La procedura non giurisdizionale delineata dall'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, nel caso di reclami che prospettano la lesione "immediata e diretta" di beni o di diritti costituzionalmente garantiti - ciò che, nella specie, si verificherebbe, relativamente al diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione - risulterebbe irragionevole in rapporto con le garanzie di giurisdizionalità che la norma denunciata riconosce nelle decisioni sui reclami in materia di lavoro e di disciplina carceraria. Tale procedura, inoltre, derogherebbe senza ragione al principio di "giurisdizionalizzazione" dell'esecuzione penale, imperniata sulla figura del magistrato di sorveglianza.
1.2. - Da questa esposizione, risulta la necessità di una puntualizzazione dei termini della questione che tenga conto della sua configurazione additiva, comprendente quindi una parte dichiarativa della incostituzionalità dell'omissione legislativa e una parte ricostruttiva della disciplina necessaria a superarla.

La norma in applicazione della quale il giudice rimettente è chiamato nella specie a provvedere è quella contenuta nell'art. 35 della legge di ordinamento penitenziario che prevede una procedura ritenuta incostituzionale perché priva di caratteri di giurisdizionalità sufficienti. L'art. 69 della medesima legge, del quale l'ordinanza di rimessione finisce conclusivamente per denunciare l'incostituzionalità in quanto la sua portata applicativa sarebbe ingiustificatamente limitata ai due casi espressamente previsti, occupa, nella formulazione della questione, un posto diverso: valendo, oltre che come tertium comparationis per argomentare l'irrazionalità della carenza di garanzie giurisdizionali propria dell'art. 35, come elemento normativo idoneo a colmare, attraverso la sua estensione, l'anzidetta carenza.

In breve: l'art. 35 ha a che vedere con l'incostituzionalità da dichiarare; l'art. 69, con la disciplina da costruire, in luogo di quella che si pretende incostituzionale. Per la risoluzione della questione proposta, entrambe le disposizioni devono essere prese in considerazione, ciascuna per la parte che le spetta.
2. - Così configurata, la questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1. - L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti.
I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione (sentenza n. 114 del 1979).
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. Cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso - anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale, conformemente, del resto, all'impronta generale che l'art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario.

Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere (sentenza n. 212 del 1997). L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d'altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del 1982): un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss'anche ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con ricorso per cassazione.

A questi orientamenti fondamentali, che rappresentano un rovesciamento di prospettiva rispetto alle concezioni vigenti nel sistema giuridico precostituzionale, l'ordinamento penitenziario - materia di legge, alla stregua dell'art. 13 della Costituzione - deve conformarsi.
3.2. - La questione di costituzionalità che la Corte è chiamata a decidere non riguarda la difesa giudiziaria dell'insieme dei diritti di cui il soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale sia titolare. Non riguarda innanzitutto i diritti che sorgono nell'ambito di rapporti estranei all'esecuzione penale, i quali trovano protezione secondo le regole generali che l'ordinamento detta per l'azione in giudizio. Ugualmente estranee all'oggetto della presente decisione sono le posizioni soggettive che possono venire in considerazione nel momento applicativo degli istituti propri dell'esecuzione penale, incidendo concretamente sulla misura e sulla qualità della pena (istituti previsti, ad esempio, nei capi III e VI del Titolo I della legge n. 354 del 1975). In tali casi, valendo pienamente la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 349 del 1993), il codice di procedura penale (art. 678, in relazione all'art. 666) ha configurato il procedimento applicativo in termini sicuramente giurisdizionali, affidandolo alla magistratura di sorveglianza, presso la quale le posizioni soggettive di quanti si trovino a subire una pena limitativa della libertà possono trovare adeguata protezione.
La presente questione di legittimità costituzionale riguarda invece specificamente la tutela giurisdizionale dei diritti la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell'amministrazione a esso preposta. Occorre precisare, in contrasto con l'impostazione data alla questione dal giudice rimettente: di tutti i diritti rientranti in questo àmbito, non essendo possibile, considerando la portata generale degli artt. 24 e 113 della Costituzione, distinguere, per assicurare la garanzia giurisdizionale solo ai primi, tra diritti aventi e diritti non aventi fondamento costituzionale.

Specificamente, si tratta della tutela dei diritti suscettibili di essere lesi per effetto (a) del potere dell'amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le modalità concrete del "trattamento" di ciascun detenuto; ovvero per effetto (b) di determinazioni amministrative prese nell'ambito della gestione ordinaria della vita del carcere (come sarebbe avvenuto, ad avviso del giudice rimettente, nel giudizio che ha dato luogo alla presente questione di costituzionalità). La questione prospettata invita a procedere oltre nell'opera, intrapresa da tempo dal legislatore e dalla giurisprudenza, di diffusione delle garanzie giurisdizionali entro le istituzioni preposte all'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, innanzitutto gli istituti carcerari, e a perseguire in tal modo, come obiettivo, la sottoposizione della vita in tali istituti ai principi e alle regole generali dello stato di diritto.

Questa Corte ha da tempo abbandonato l'originario indirizzo che, facendo leva sul carattere esecutivo delle misure prese nell'ambito del "trattamento" penale - secondo le matrici storiche dell'ordinamento penitenziario in cui è stata collocata la magistratura di sorveglianza -, insisteva sulla natura amministrativa tanto delle misure stesse quanto delle eventuali garanzie che l'ordinamento penitenziario avesse previsto (fase che dalla ordinanza n. 87 del 1978, attraverso la sentenza n. 103 del 1984 e l'ordinanza n. 166 del 1984, giunge fino alla ordinanza n. 77 del 1986). In un momento successivo, la giurisprudenza costituzionale si è arricchita, rendendosi più duttile, attraverso l'accoglimento della distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra provvedimenti relativi alle modalità dell'esecuzione della pena negli istituti a ciò destinati - attratti nell'area della amministrazione e dei soli rimedi di indole amministrativa - e provvedimenti riguardanti la misura e la qualità della pena, e spesso attinenti a momenti di vita extracarceraria, attratti invece nell'area della giurisdizione, alla stregua della riserva costituzionale di giurisdizione (oltre che di legge) vigente in materia (in proposito, sentenze nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995).

Più di recente, tuttavia, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del potere amministrativo di sospensione, per ragioni particolari di ordine e sicurezza, dell'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati (art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993, 351 del 1996 e 376 del 1997, ha negato rilievo alla suddetta distinzione tra i diversi provvedimenti, sulla base del riconoscimento che anche in situazioni di restrizione della libertà personale, sussistono diritti che l'ordinamento giuridico protegge indipendentemente dai caratteri della ipotizzabile lesione. Con la sentenza n. 212 del 1997, l'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto d'azione in un procedimento avente caratteri giurisdizionali si è infatti affermata indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione, individuandosi la sede della tutela nella magistratura di sorveglianza, magistratura alla quale spetta, secondo l'ordinamento penitenziario vigente, una tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati. Una garanzia - è stato altresì precisato - che comporta il vaglio di legittimità pieno non solo del rispetto dei presupposti legislativi dettati all'amministrazione per l'adozione delle misure, ma anche dei loro contenuti, con particolare riferimento all'incidenza su non comprimibili diritti dei detenuti e degli internati, la cui garanzia rientra perciò, nel sistema attuale, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Muovendosi nel medesimo ordine di idee, questa Corte, con la stessa sentenza da ultimo citata - concernente il diritto dei condannati al colloquio col difensore - ha affermato che il procedimento di reclamo presso il magistrato di sorveglianza, previsto dall'art. 35, n. 2, della legge di ordinamento penitenziario, costituisce sede idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale delle leggi. Anche la proposizione dell'incidente di costituzionalità, infatti, costituisce espressione del diritto di difesa, in questo caso contro le leggi incostituzionali, e deve pertanto - come questa Corte ha numerose volte affermato - essere ammessa tutte le volte in cui non sussistano vie alternative per farlo valere.

3.3. - L'idoneità del procedimento su reclamo davanti al magistrato di sorveglianza a essere luogo di promuovimento della questione incidentale di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quindi l'affermata sufficienza dei caratteri di giurisdizionalità - specificamente in relazione al carattere soggettivo del procedimento - ai fini della proposizione della questione stessa non vale tuttavia affatto come riconoscimento dell'idoneità di tale procedimento sotto il diverso rispetto della garanzia del diritto costituzionale di azione in giudizio. Ed è precisamente sotto questo aspetto che viene sollevata, e sollevata fondatamente, la presente questione di legittimità costituzionale.

Il procedimento che si instaura attraverso l'esercizio del generico diritto di "reclamo", delineato nell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, nonché nell'art. 70 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) è, all'evidenza, privo dei requisiti minimi necessari perché lo si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale. Quale semplice veicolo di doglianza, il reclamo è indirizzato a eterogenee autorità amministrative o politiche (il direttore dell'istituto, gli ispettori del Ministero, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, il Ministro di grazia e giustizia, il presidente della giunta regionale, il Capo dello Stato: nn. 1, 4 e 5 dell'art. 35), o soggetti estranei all'organizzazione penitenziaria ma interessati all'esecuzione delle pene, sotto il profilo della legalità e della tutela della salute (le autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto: n. 3), o, infine, al magistrato di sorveglianza (n. 2). Nulla è previsto circa le modalità di svolgimento della procedura o l'efficacia delle decisioni conseguenti. Solo per il reclamo a coloro i quali, rispetto all'esecuzione delle pene, sono investiti di una specifica responsabilità - l'amministrazione penitenziaria e il magistrato di sorveglianza - è previsto un obbligo di informazione, verso il detenuto che ha presentato il reclamo, "nel più breve tempo possibile ... dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento" (art. 70, quarto comma, del d.P.R. n. 431 del 1976), un obbligo generico cui non corrisponde alcun rimedio in caso di violazione e che, comunque, è fine a se stesso, non essendo preordinato all'esercizio conseguente di un diritto di impugnativa da parte dell'interessato. E in effetti è consolidata giurisprudenza (a) che la decisione del magistrato è presa "de plano", al di fuori cioè di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio; (b) che la decisione che accoglie il reclamo si risolve in una segnalazione o in una sollecitazione all'amministrazione penitenziaria, senza forza giuridica cogente e senza alcuna specifica stabilità, e (c) che avverso la decisione del magistrato di sorveglianza non sono ammessi né ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né, soprattutto, il ricorso per cassazione.
Da tutto questo si trae che il reclamo di detenuti o internati, ancorché rivolto al magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in assenza di alcun potere dell'interessato di agire in un procedimento che ne consegua. Ciò che si presenta, senza necessità di alcun'altra considerazione, contrario alla garanzia che la Costituzione prevede nel caso della violazione dei diritti.
3.4. - Poiché nella norma che riconosce una possibilità di generica doglianza ai detenuti e agli internati, vale a dire nell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, mancano del tutto i caratteri obiettivi della giurisdizione, il giudice rimettente rivolge la sua attenzione alle previsioni, contenute nell'art. 69, comma 6, in collegamento con l'art. 14-ter, che, in casi particolari quali i reclami concernenti l'osservanza delle norme riguardanti il lavoro e l'esercizio del potere disciplinare sui detenuti e sugli internati, delineano un procedimento davanti al magistrato di sorveglianza contrassegnato invece da elementi giurisdizionali e di tali previsioni chiede, attraverso una pronuncia costituzionale additiva, un'estensione del campo applicativo.

Tali previsioni, nella sostanza della prospettazione della questione costituzionale, rappresenterebbero, oltre che il tertium comparationis argomentativo dell'irrazionalità denunciata, anche il dato normativo che, attraverso la sua estensione alle ipotesi carenti di tutela giurisdizionale, dovrebbe consentire di "chiudere" la questione.
Non è tuttavia così. La rilevata incostituzionalità per omissione, nella disciplina dei rimedi giurisdizionali contro le violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati, si presta a essere rimediata attraverso scelte tra una gamma di possibilità, relative all'individuazione sia del giudice competente sia delle procedure idonee nella specie a tenere conto dei diritti in discussione e a proteggere la funzionalità dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

Tali scelte, nell'ordinamento penitenziario attuale, il legislatore ha compiuto caso per caso, in relazione a esigenze singolarmente considerate e secondo gradi diversi di articolazione e completezza degli schemi processuali di volta in volta utilizzabili: (a) dal ricordato rimedio ex art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario - di cui il giudice rimettente chiede una generalizzazione - apprestato sia per la decisione del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro e in quella disciplinare, in base all'impugnato art. 69 della legge n. 354 del 1975, sia per le controversie dinanzi al tribunale di sorveglianza ai fini del controllo dei provvedimenti che impongono il regime di sorveglianza particolare a norma dell'art. 14-bis della legge citata, sia, infine, per il controllo giurisdizionale del tribunale sui provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia che dispongono il regime detentivo di particolare rigore previsto dall'art. 41-bis, comma 2, della stessa legge, in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; (b) al rimedio dinanzi al collegio (tribunale di sorveglianza o corte d'appello), previsto negli artt. 30-bis e 30-ter della legge di ordinamento penitenziario, in tema di mancata concessione di permessi e permessi-premio cui, con la sentenza n. 227 del 1995 di questa Corte, è stato riconosciuto carattere giurisdizionale; (c) al mezzo di verifica, ancora dinanzi a un giudice collegiale, del mancato computo nel periodo di detenzione del tempo trascorso in permesso-premio o licenza (art. 53-bis, comma 2, della legge n. 354), riconfigurato, a seguito della sentenza n. 53 del 1993 di questa Corte, attraverso la sostituzione del modulo semplificato dell'art. 14-ter con quello disciplinato dal nuovo codice di rito negli artt. 678 e 666; (d) fino a questa ultima disciplina, che ha rinnovato il procedimento di sorveglianza contenuto nel capo II-bis del titolo II della legge n. 354 del 1975, ma - per disposto dell'art. 236 disp. coord. cod. proc. pen. e per interpretazione giurisprudenziale - limitatamente alle procedure affidate al tribunale di sorveglianza, rimanendo dunque in opera il precedente procedimento per le materie assegnate al giudice monocratico.

In ogni caso, l'elemento fondamentale che accomuna tutti questi rimedi posti a tutela di posizioni soggettive connesse all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale è la loro idoneità ad assicurare la tutela, di volta in volta, dei diritti del detenuto secondo modalità di natura giurisdizionale. Questa matrice unitaria è stata in numerose occasioni valorizzata e sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte, ogni volta che è stata sottoposta al controllo di costituzionalità una normativa riconducibile all'ambito del "trattamento" in carcere e alla relativa gestione amministrativa. E ogni volta si è ribadita l'esigenza costituzionale della garanzia della giurisdizione, escludendosi ogni potere dell'amministrazione penitenziaria libero da controlli, a fronte dei diritti dei detenuti (sentenze nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995; 351 del 1996).

Ma, entro questa impostazione comune, i procedimenti e le varianti previsti nei singoli casi sono numerosi e importanti, cosicché manca un rimedio giurisdizionale che possa essere considerato di carattere generale. Nel sistema della legge, il rimedio generale c'è ma è costituito dalla procedura non giurisdizionale su reclamo generico. Ma è di questo che, per l'appunto, il giudice rimettente fondatamente si duole, senza peraltro che vi sia nell'ordinamento, come s'è visto, la possibilità di individuare, oltre le discipline singolari, una norma e una procedura giurisdizionale che questa Corte sia abilitata a estendere e generalizzare.

4. - Per le considerazioni che precedono deve concludersi che la questione proposta deve essere accolta per la parte in cui con essa viene denunciata nella disciplina dell'ordinamento penitenziario, e in particolare negli artt. 35 e 69, che disciplinano le funzioni e i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro libertà personale; ma allo stesso tempo, che non può essere accolta l'indicazione rivolta a estendere, a tale scopo, lo specifico procedimento che il medesimo art. 69, in riferimento all'art. 14-ter, prevede.
Pertanto, fondata essendo la questione di costituzionalità relativamente al difetto di garanzia giurisdizionale ma gli strumenti del giudizio di costituzionalità sulle leggi non permettendo di introdurre la normativa volta a rimediare a tale difetto, non resta che dichiarare l'incostituzionalità della omissione e contestualmente chiamare il legislatore all'esercizio della funzione normativa che a esso compete, in attuazione dei principi della Costituzione.

PER QUESTO MOTIVO

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999


20

Corte costituzionale, 8 giugno 1994, n. 223


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 689 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993
dal Tribunale di Varese sull'istanza proposta da {Ermolli Mauro},
iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.

Fatto

1.- Nell'ambito di un procedimento instaurato, ai sensi dell' art.690 del codice di procedura penale, per la cancellazione dal casellario giudiziale di una iscrizione di condanna a pena pecuniaria (ammenda, comprensiva di pena sostitutiva dell'arresto) irrogata con decreto penale, nonché per la non menzione di detta condanna nel certificato correlativo, il Tribunale di Varese ha sollevato, con ordinanza del 22 luglio 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 689 del medesimo codice, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui include nell'elenco delle pronunce che non sono menzionate nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato la sentenza di "patteggiamento" di cui all'art. 445 del codice di procedura penale e non anche il decreto penale di condanna.
2. - Nel sollevare la questione, il rimettente si sofferma preliminarmente sull'istanza, proposta dalla difesa dell'interessato, diretta a ottenere la cancellazione dell'iscrizione attraverso l'applicazione analogica della disciplina dettata con riguardo alle sentenze di "patteggiamento" ex artt. 77 e seguenti della legge n. 689 del 1981 (normativa abrogata a regime col nuovo codice, e vigente solo in via transitoria: artt. 196, 234, 248, comma 4, disp. att., trans. e coord. c.p.p.); la conclusione é, sul punto, negativa, avuto in particolare riguardo alla differenza tra l'applicazione della sanzione sostitutiva a norma degli artt.53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 - normativa tuttora in vigore, ed anzi presupposta dal codice, della quale del resto é stata fatta applicazione in concreto con il decreto penale iscritto - e il previgente "patteggiamento" ex artt. 77 e seguenti della legge citata, istituto eccezionale e con connotati peculiari, ostativi, sia per la lettera che per la ratio delle norme, all'accoglimento di questa istanza.

3.- Diffusamente analizzata, poi, la normativa in tema di casellario giudiziale nonché, parallelamente, quella dettata per il "nuovo" patteggiamento disciplinato dal codice di procedura penale agli artt. 444 e seguenti, il Tribunale rileva che:

a) il decreto penale di condanna é, nel caso di specie, assoggettato ad iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, e non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dell'iscrizione, in particolare per quanto riguarda i certificati rilasciati su richiesta dell'interessato (art.689 c.p.p.);

b) la sentenza di applicazione della pena su richiesta (o "patteggiamento") é anch'essa assoggettata ad iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, giacché é "equiparata" ad una sentenza di condanna (art.445, comma 1); essa, tuttavia, é espressamente esclusa dall'ambito delle iscrizioni che risultano nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell'interessato (art. 689, comma 2, lett. a), punto 5, del codice di procedura penale, dove questo tipo di sentenza é accomunato alla sentenza di patteggiamento ex art.77 della legge n. 689 del 1981).
4.- La diversa disciplina sopra accennata, e più esattamente la mancata inclusione anche del decreto penale di condanna nel novero - tassativo - delle iscrizioni che non debbono risultare nel certificato rilasciato su richiesta dell'interessato ex art. 689 del codice di procedura penale, integra, ad avviso del Tribunale, un vizio di irragionevolezza della citata norma impugnata, nel raffronto con quanto all'opposto stabilito per la sentenza di applicazione della pena su richiesta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
5.- Le coordinate argomentative della lamentata incostituzionalità concernono da un lato la finalità della norma impugnata, dall'altro la comparazione tra gli istituti processuali (decreto penale e patteggiamento) i cui epiloghi soggiacciono alla detta differenziata disciplina.
6.- Sotto il primo profilo, il Tribunale reputa che la ratio della norma sull'esclusione di talune iscrizioni dal certificato del casellario giudiziale (sia generale, che penale) sia quella di incentivare il recupero del condannato attraverso l'eliminazione di una delle